Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15409 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15409 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 11/12/1977
avverso la sentenza del 09/12/2024 del TRIBUNALE di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emes dell’art. 444 cod. proc. pen. Tribunale di Milano in relazione al reato di cui al
309/1990. Deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del f ipotesi lieve di cui al V comma DPR 309/1990 e alla pena applicata.
2. Va dichiarata l’inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell’art.
5-bis cod. proc. pen, introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103,
dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successive alla quale richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della L
103) il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e so. cod. proc. pen. “solo per mot
all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richies all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e della misu
(art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17). Orbene, rilevare il vizio di motivazione non rientra tra i motivi prospettabili con il ricorso
Inoltre, in considerazione del rito prescelto, la possibilità di ricorrere per cassazi l’erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto d imputazione, dovendo in particolare escludersi l’ammissibilità dell’impugnazione che come nel caso in esame, errori valutativi non evidenti dal testo (Sez. 5, n 08/10/2020, Cari, Rv. 279842; Sez. 3, n. 23150 del 17/4/2019, COGNOME; Sez. 1, n. 20/3/2018, COGNOME, Rv. 272619). Nel caso in esame sono da escludere errori eviden qualificazione giuridica del fatto.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ric al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 aprile 2025
Il C9nsiglierestensore