Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 25819 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 3 Num. 25819 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/03/2025
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
COGNOME NOME
Presidente –
Sent. n. sez. 508/2025
ALDO ACETO
Relatore –
CC – 21/03/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 40009/2024
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Brescia il 24/09/1960
avverso l’ordinanza del 14/11/2024 del TRIB. LIBERTA’ di Brescia
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per lÕannullamento dellÕordinanza impugnata e la conversione dellÕistanza di riesame in opposizione ai sensi dellÕart. 667, comma 4, cod. proc. pen.; letta la memoria del difensore, Avv. NOME COGNOME che ha concluso associandosi alla richiesta del Procuratore generale insistendo per lÕaccoglimento del ricorso.
1.NOME COGNOME ricorre per lÕannullamento dellÕordinanza del 14 novembre 2024 del Tribunale di Brescia che ha dichiarato inammissibile la richiesta di
riesame del decreto del 15 ottobre 2024 della locale Corte di appello che, pronunciando in sede esecutiva, ha ordinato la confisca di denaro, beni o altre utilitˆ nella sua disponibilitˆ sino alla concorrenza di euro 1.048.189,00 ed ha a tal fine disposto il sequestro preventivo di beni ed utilitˆ in disponibilitˆ del ricorrente per un valore corrispondente a detto importo.
1.1. Con il primo motivo deduce lÕinosservanza dellÕart. 568, comma 5, cod. proc. pen. lamentando la mancata qualificazione dellÕistanza come opposizione allÕesecuzione e la sua omessa trasmissione alla Corte di appello di Brescia competente a decidere. Aggiunge, in ogni caso, che la confisca, ancorchŽ obbligatoria, non poteva essere disposta dal giudice dellÕesecuzione, non essendo stata disposta in primo grado nŽ in secondo grado, in assenza di impugnazione del pubblico ministero sul punto che non ha nemmeno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello.
1.2.Con il secondo motivo deduce la manifesta illogicitˆ della motivazione che da un lato richiama giurisprudenza di legittimitˆ in tema di dallÕaltro dichiara inammissibile lÕimpugnazione.
2.Con memoria trasmessa il 12 marzo 2025 il difensore del ricorrente, Avv. NOME COGNOME si è associato alla richiesta del Procuratore generale di annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
1.Il ricorso è fondato.
2.Con sentenza del 15 aprile 2022, irr. il 30 luglio 2022, la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del 19 marzo 2021 del locale Tribunale, aveva assolto NOME COGNOME dal reato di cui allÕart. 416 cod. pen. rubricato al capo 1, per non aver commesso il fatto, confermando nel resto la condanna per i residui reati di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000 e rideterminando la pena.
2.1.Con atto depositato il 13 novembre 2023, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia aveva chiesto la confisca dei beni di NOME COGNOME per un valore corrispondente allÕimposta evasa e lÕemissione del sequestro preventivo dei beni da confiscare.
2.2.Con decreto del 15 ottobre 2024, la Corte di appello, pronunciando quale giudice dellÕesecuzione, ha accolto la domanda del Pubblico ministero.
2.3.Il provvedimento veniva notificato al difensore di NOME COGNOME il 15 ottobre 2024; lo COGNOME si avvedeva della esecuzione del sequestro solo il 4
novembre 2024 quando si era reso conto che la misura era stata stata eseguita sul proprio conto corrente.
2.4.Il 13 novembre 2024 NOME COGNOME proponeva riesame avverso il provvedimento di sequestro.
2.5.Il Tribunale di Brescia dichiarava inammissibile il gravame siccome proposto avverso provvedimento emesso dal giudice dellÕesecuzione dopo la irrevocabilitˆ della sentenza.
3.Tanto premesso, lÕart. 568, ultimo comma, cod. proc. pen., stabilisce la regola della ammissibilitˆ dellÕimpugnazione indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che lÕha proposta e impone al giudice incompetente di trasmettere gli atti a quello competente.
3.1.Secondo gli arresti di Sez. U, n. 45371 del 31 ottobre 2001, COGNOME, Rv. 220221 e della coeva Sez. U, n. 45372 del 31/10/2001, COGNOME, n.m., ÇallorchŽ un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l’atto deve limitarsi, a norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l’oggettiva impugnabilitˆ del provvedimento, nonchŽ l’esistenza di una “voluntas impugnationis”, consistente nell’intento di sottoporre l’atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competenteÈ (da ultimo, nello stesso senso, Sez. 5, n. 42578 del 27/09/2024, Prencipe, Rv. 287234 – 02; Sez. 5, n. 35796 del 13/07/2023, P., Rv. 285134 – 02; Sez. 5, n. 313 del 20/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280168 – 01; Sez. 3, n. 40381 del 17/05/2019, COGNOME, Rv. 276934 – 01; Sez. 6, n. 38253 del 05/06/2018, Rv. 273738).
3.2.Costituisce declinazione pratica di tale insegnamento il principio secondo il quale il ricorso per cassazione proposto avverso l’ordinanza emessa “de plano” dal giudice dell’esecuzione in materia di confisca non è inammissibile, ma deve essere qualificato come opposizione e, per l’effetto, trasmesso al giudice dell’esecuzione, in applicazione dei principi generali di conservazione degli atti giuridici e del “favor impugnationisÓ ( Sez. 1, n. 3063 del 15/09/2023, dep. 2024, Quarto, Rv. 285720 – 01; Sez. 1, n. 47750 del 18/11/2022, COGNOME, Rv. 283858 – 01; Sez. 2, n. 8645 del 09/11/2022, Cedric, Rv. 284403 – 01; Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061 – 01; Sez. 3, n. 39515 del 27/06/2017, RAGIONE_SOCIALE.
3.3.Il giudice dellÕesecuzione, come noto, è competente a decidere in ordine alla confisca ai sensi dellÕart. 676, comma 1, cod. proc. pen., con le forme stabilite dallÕart. 667, comma 4. In questi casi il contraddittorio, pur successivo ed eventuale, è comunque garantito ed affidato allÕiniziativa della parte che intenda rimettere in discussione la decisione giˆ presa.
3.4.LÕopposizione non rappresenta una fase distinta ed autonoma, ma integra un segmento, nell’ambito di un procedimento unitario, attraverso il quale si attua, in via eventuale e su iniziativa della parte stessa, il contraddittorio pieno, onde la decisione non reca pregiudizio alcuno ai canoni di imparzialitˆ e terzietˆ del giudice (Sez. 1, n. 30368 del 14/02/2017, COGNOME, Rv. 270959 – 01, che, su queste basi, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimitˆ costituzionale dell’art. 34, comma 2, cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 3 e 111, comma 2, Cost., nella parte in cui non prevede l’incompatibilitˆ a partecipare al giudizio di opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. del medesimo giudice che ha emesso il provvedimento opposto, in quanto le ipotesi di incompatibilitˆ presuppongono che le valutazioni di merito, per assumere valore pregiudicante, appartengano a gradi o a fasi diverse del processo; nello stesso senso, Sez. 1, n. 47383 del 29/11/2024, Fusco, non mass.; Sez. 1, n. 42364 del 17/10/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 1, n. 18166 del 29/02/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 1, n. 17074 del 17/11/2023, dep. 2024, COGNOME, non mass.; Sez. 1, n. 16830 del 01/02/2023, COGNOME, non mass.).
3.5.Il principio di tassativitˆ dei mezzi di impugnazione osta alla immediata ricorribilitˆ per cassazione del provvedimento del giudice, anche se, in ipotesi, irritualmente adottato con le forme dellÕudienza camerale partecipata, sicchŽ il ricorso anzichŽ essere dichiarato inammissibile, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del “favor impugnationisÓ, deve essere riqualificato come opposizione e trasmesso al giudice dellÕesecuzione (cos’ da ultimo, quale espressione di un principio assolutamente consolidato, Sez. 1, n. 3063 del 15/09/2023, Quarto, Rv. 285720 – 01; Sez. 2, n. 8645 del 09/11/2022, Cedric, Rv. 284403 – 01; Sez. 3, n. 39515 del 27/06/2017, Rv. 271460 – 01; in senso conforme, Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 265538; Sez. 5, n. 16018 del 18/02/2015, Rv. 263437 – 01; Sez. 5, n. 503 dellÕ11/11/2014, Rv. 262166 – 01; Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, Rv. 259454 – 01; Sez. 3, n. 48495 del 06/11/2013, Rv. 258079 – 01; in senso analogo, Sez. 1, n. 17331 del 30/03/2006, COGNOME, Rv. 234258, e, prima ancora, Sez. 3, n. 1182 del 07/04/1995, Cancello, Rv. 202599).
3.6.A non diverse conclusioni si deve giungere se lÕinteressato, invece di proporre opposizione allÕesecuzione, presenti, come nel caso di specie, istanza di riesame, non essendovi ragione alcuna per escludere, in questo caso, il principio affermato dallÕart. 568, u.c., cod. proc. pen.
3.7.LÕistanza di riesame, dunque, avrebbe dovuto essere qualificata dal Tribunale del riesame come opposizione allÕesecuzione e trasmessa alla Corte di appello di Brescia.
Qualificata la richiesta di riesame come opposizione allÕesecuzione, annulla senza rinvio la ordinanza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Brescia.
Cos’ deciso in Roma, il 21/03/2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME