Qualificazione del Ricorso: L’Appello Contro la Responsabilità Penale Si Estende al Civile
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sulla qualificazione del ricorso e sui suoi effetti, specialmente quando si impugna una sentenza emessa dal Giudice di Pace. La decisione sottolinea un principio fondamentale: l’impugnazione che contesta la responsabilità penale si estende automaticamente anche alle statuizioni civili, come il risarcimento del danno, senza necessità di una specifica contestazione.
I Fatti del Caso
Un imputato veniva condannato dal Giudice di Pace di Enna al pagamento di una multa di 300,00 euro per il reato continuato di minacce, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile. Contro questa decisione, il difensore dell’imputato proponeva un ricorso direttamente in Cassazione, lamentando vizi di motivazione della sentenza.
La Decisione della Corte sulla Qualificazione del Ricorso
La Suprema Corte, prima di entrare nel merito, ha dovuto affrontare una questione preliminare fondamentale: la corretta qualificazione del ricorso presentato. Secondo l’orientamento consolidato, l’impugnazione corretta avverso una sentenza del giudice di pace che irroga la sola pena pecuniaria è l’appello, non il ricorso per Cassazione.
Di conseguenza, la Corte ha riqualificato l’atto come appello e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Enna, quale giudice competente per il secondo grado di giudizio. Questa operazione di riqualificazione, basata sul principio di conservazione degli atti giuridici, ha permesso di non dichiarare l’inammissibilità del gravame, indirizzandolo verso la sua sede naturale.
Le Motivazioni: L’Effetto Espansivo dell’Impugnazione
Il cuore della motivazione risiede nel rapporto tra la responsabilità penale e le conseguenti statuizioni civili. La Corte ha chiarito che, ai sensi dell’art. 574, comma 4, del codice di procedura penale, l’impugnazione dei punti della sentenza che riguardano la responsabilità penale dell’imputato estende i suoi effetti a tutti gli altri punti che ne dipendono.
Tra questi punti dipendenti rientrano a pieno titolo le statuizioni relative al risarcimento del danno. L’affermazione della responsabilità penale è il presupposto necessario per la condanna al risarcimento. Pertanto, nel momento in cui l’imputato contesta il fondamento della sua colpevolezza, contesta implicitamente ma inequivocabilmente anche le conseguenze civili che da essa derivano.
Non è necessario, quindi, che l’atto di appello contenga una specifica doglianza contro il capo della sentenza relativo al risarcimento del danno. La contestazione della responsabilità penale è sufficiente a devolvere al giudice dell’appello anche la valutazione delle statuizioni civili.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce due principi di grande rilevanza pratica:
1. Principio di sostanza sulla forma: Il giudice ha il potere-dovere di qualificare correttamente l’impugnazione proposta dalla parte, garantendo il diritto di difesa anche in caso di errore formale nella denominazione dell’atto.
2. Principio dell’effetto espansivo: L’impugnazione sulla responsabilità penale è totalizzante e si estende per sua natura alle statuizioni civili accessorie. Questo semplifica la redazione degli atti di impugnazione, concentrando la difesa sull’accertamento del fatto-reato, con la consapevolezza che un eventuale accoglimento travolgerà anche la condanna al risarcimento.
In conclusione, la pronuncia analizzata consolida un orientamento che favorisce l’economia processuale e la tutela sostanziale dei diritti, ricordando agli operatori del diritto la stretta interdipendenza tra l’accertamento penale e le sue conseguenze civili nel processo.
Cosa succede se si presenta un ricorso per Cassazione invece di un appello contro una sentenza del Giudice di Pace?
La Corte superiore può procedere alla corretta qualificazione del ricorso, convertendolo in appello e trasmettendo gli atti al giudice competente (in questo caso, il Tribunale), senza dichiararlo inammissibile.
Se impugno una condanna penale, devo contestare specificamente anche la condanna al risarcimento del danno?
No. Secondo la Corte, l’impugnazione che contesta la responsabilità penale estende automaticamente i suoi effetti anche alle statuizioni civili, come il risarcimento, poiché queste dipendono logicamente e giuridicamente dalla prima.
Qual è il fondamento normativo dell’estensione dell’appello alle questioni civili?
Il principio si basa sul coordinamento tra l’articolo 37 del D.Lgs. 274/2000 (procedimento davanti al giudice di pace) e l’articolo 574, comma 4, del codice di procedura penale, il quale prevede che l’impugnazione sui punti principali della sentenza si estenda a quelli che ne dipendono.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29695 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 29695 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a ENNA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 27/11/2023 del GIUDICE DI PACE di ENNA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 27 novembre 2023 il Giudice di pace di Enna ha condannato COGNOME NOME alla pena pecuniaria di 300,00 euro di multa oltre statuizioni civili per il reato continuato di minacce (artt. 81,612 cod. pen.).
Avverso la decisione il difensore ha proposto ricorso per Cassazione deducendo vizi di motivazione della sentenza impugnata.
Il ricorso è stato deciso ai sensi dell’art.610 comma 5 bis cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto va qualificato quale appello.
1.Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte è ammissibile l’appello proposto dall’imputato avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla pena pecuniaria, ancorché non sia stato impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto l’art. 37 d.lgs. 2 agosto 2000, n. 274 deve essere coordinato con la disposizione di cui all’art. 574, comma 4, cod. proc. pen., per la quale l’impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell’imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendano dai primi, fra i quali sono ricompresi quelli concernenti il
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risarcimento del danno che ha quale necessario presupposto affermazione della responsabilità penale. (per tutte Sez. 4, n. 27460 del 15/03/2019, COGNOME, Rv. 276459).
Ove l’imputato, con l’atto di impugnazione, contesti la responsabilità, gli effetti di essa si debbano intendere estesi alle statuizioni civili.
Non vi è necessità che queste ultime vengano espressamente impugnate, poiché implicitamente ma inequivocabilmente l’impugnazione del punto relativo alla responsabilità involge anche le statuizioni civili, dipendenti dalla condanna (Sez. 2, n. 20190 del 14/4/2017, Santaluce, Rv. 269677).
GLYPH Ne consegue, a seguito della qualifica del ricorso in appello, la trasmissione degli atti al Tribunale competente per il relativo g iudizio.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come appello, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Enna per il relativo giudizio.
Così deciso in Roma il 18 aprile 2024
Il co sigliere estensore