Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 22282 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 22282 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Armeno il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/09/2023 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento limitatamente alla mancata qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio con rinvio per nuovo esame sul punto;
lette le conclusioni scritte dell’AVV_NOTAIO, difensore di NOME COGNOME, che insiste nell’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza emessa in data 21 ottobre 2021 dal Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Milano, con la quale il ricorrente è stato condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione per il reato di cui
all’art.319 cod. pen., perchè nella qualità di legale rappresentante e amministratore della RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE, corrompeva NOME COGNOME, presidente del consiglio di amministrazione della RAGIONE_SOCIALE, per il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio, in relazione alla sua designazione quale parte privata di una operazione di partenariato pubblico privato con la predetta RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per la realizzazione di un impianto per il trattamento dei rifiuti del Comune di Marcallo con Casone del valore di circa 10 milioni di euro, in cambio della promessa di una somma di euro 100 mila da pagare con la intermediazione dell’incarico di progettazione affidato in data 27 aprile 2016 dalla citata RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” SRAGIONE_SOCIALE allo studio professionale di COGNOME attraverso la corresponsione di una somma di euro 147.500, comprensiva per la differenza del compenso dovuto al predetto professionista (in Milano, il 3 dicembre 2018).
La ricostruzione del fatto è basata sulle dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie di NOME COGNOME, cittadino segretario di RAGIONE_SOCIALE del Comune RAGIONE_SOCIALE Gallarate e già consigliere di amministrazione della RAGIONE_SOCIALE in house RAGIONE_SOCIALE, il quale ha definito la propria posizione con sentenza di patteggiamento e riconoscimento della circostanza attenuante della collaborazione, nel contesto di una più complessa indagine che investe anche ulteriori fatti di corruzione.
Tramite il proprio difensore di fiducia, NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i motivi di seguito sintetizzati.
2.1. Violazione di legge ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., con riferimento alla qualifica di pubblico ufficiale in capo a COGNOME (il presunto corrotto) e al natura di organismo pubblico della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di cui il predetto era presidente, necessario presupposto per la configurabilità del reato di corruzione.
Si osserva che la Corte di appello non ha tenuto conto che dal maggio 2017 la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE risultava composta al 98 % da capitale privato, e solo per la quota del 3% da due Comuni (Arluno e Santo Stefano Ticino).
Pertanto, alla data di consumazione del reato indicata al dicembre del 2018, la RAGIONE_SOCIALE in parola non aveva le caratteristiche di cui al d.lgs 19 agosto 2016, n. 175 (T.U. in materia di RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in house), essendo irrilevante l’oggetto sociale, trattandosi di attività di raccolta RAGIONE_SOCIALE di rifiuti, gestibile anche da parte dei privati, e quindi neppure aveva l’obbligo di ricorrere a gare pubbliche, né il COGNOME poteva essere considera pubblico ufficiale.
Inoltre, si rappresenta che COGNOME non aveva i poteri deliberativi t della COGNOME RAGIONE_SOCIALE COGNOME funzione, COGNOME spettanti COGNOME agli COGNOME organi COGNOME collegiali COGNOME (consiglio COGNOME di
amministrazione e assemblea), e che la lettera di intenti del 25 novembre 2015 tra le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE ed il fondo RAGIONE_SOCIALE di investimento RAGIONE_SOCIALE del Delaware, non è stata firmata da COGNOME ma da NOME COGNOME, in qualità di amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE
Si censura, poi, l’anticipazione del reato al 2016, in contrasto con il capo di imputazione e con le dichiarazioni di COGNOME che fanno riferimento al dicembre 2018 per la definizione dell’accordo corruttivo con la RAGIONE_SOCIALE di COGNOME.
2.2. Vizio della motivazione sulla qualificazione dell’operazione economica in corso quale rapporto di partenariato pubblico e privato (PPP).
Si obietta che dalla documentazione raccolta dalla Guardia di Finanza di Busto Arsizio emerge che è stata la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a cercare con criteri privatistici un altro operatore economico in grado di dare seguito alla concessione del Comune di Marcallo con Casone e all’autorizzazione della Città Metropolitana di Milano, per la realizzazione dell’impianto di produzione di biometano, essendo la RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dotata delle capacità tecniche progettuali necessarie per realizzare l’opera con un vantaggio economico per la RAGIONE_SOCIALE, che, infatti, non si è neppure costituita parte civile.
Secondo il ricorrente, non è corretta la qualificazione del rapporto contrattuale come partenariato pubblico privato trattandosi di una normale contrattazione tra privati, mancando l’asseverazione del piano finanziario e le garanzie fideiussorie che connotano tale tipo di rapporto pubblicistico.
2.3. Vizio di motivazione ex art. 606, lett. e) cod. proc. pen., per l’errata valutazione della attendibilità delle dichiarazioni rese da COGNOME, in mancanza di riscontri della RAGIONE_SOCIALE all’accordo corruttivo di COGNOME.
Si rappresenta che essendo il COGNOME coinvolto in altre vicende criminose la sua collaborazione è stata condizionata dalla finalità di ottenere un trattamento sanzionatorio più favorevole, come è effettivamente avvenuto avendo patteggiato la pena.
Inoltre, i necessari riscontri sono stati individuati in alcune comunicazioni via mail e whatsapp tra COGNOME e COGNOME, inidonee a riscontrare il ruolo di COGNOME nella vicenda, ma semmai solo i rapporti di dare e avere tra i predetti soggetti.
Si osserva, poi, che gli incontri tra COGNOME, COGNOME e COGNOME nell’autunno del 2018 hanno trovato una diversa spiegazione come riferito dall’AVV_NOTAIO. COGNOME nelle indagini difensive, ignorate dai giudici di merito oltre che nel memoriale di COGNOME.
Si obietta, inoltre, che: i) il contratto d’opera tra COGNOME e COGNOME era stato già pattuito prima dell’intervento di COGNOME, subentrato negli accordi già prededefiniti; il) che il contratto tra la RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” e COGNOME prevedeva un compenso adeguato alla sua tipologia a pagamento condizionato; iii) che l’incarico
risalente al 27 aprile 2016 fu basato sull’affidamento di “RAGIONE_SOCIALE” sui tecnici scelti da COGNOME.
In definitiva, si adduce che COGNOME è stato utilizzato quale strumento inconsapevole degli accordi già presi tra COGNOME e COGNOME e che il messaggio del 31 luglio 2018, inerente alla somma di 5 mila euro, riguarda solo i predetti soggetti e non COGNOME, considerato che tale somma non fu mai pagata dall’COGNOME e che, in ogni caso, sarebbe inverosimile una tangente di un importo così ridotto rispetto ad un affare milionario.
Per le ragioni esposte è da ritenersi carente la motivazione anche sul dolo, considerato che nessun profitto ne è derivato per COGNOME, come dimostrano le perdite subite dalla sua RAGIONE_SOCIALE, secondo quanto riconosciuto pacificamente anche dalla stessa Corte di appello che ne ha tenuto conto ai fini della determinazione della pena.
2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, lett. e) cod. proc. pen., in merito alla qualifica di pubblico ufficiale anziché quella di incaricato d pubblico servizio, per avere la Corte di appello richiamato precedenti giurisprudenziali fuorvianti relativi a casi diversi, non avendo considerato l’assenza di poteri certificativi, deliberativi e autorizzativi in capo al COGNOME, qu presidente del consiglio di amministrazione della RAGIONE_SOCIALE
Si chiede, pertanto, l’annullamento con rinvio per nuova determinazione della pena per effetto della mancata applicazione della riduzione di pena prevista dal secondo comma dell’art.320 cod.pen.
Si deve dare atto che il ricorso è stato trattato senza l’intervento delle parti, ai sensi dell’art. 23, commi 8 e 9, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, come prorogato dall’art. 94 del d.lgs. n. 150 del 2022, modificato dall’art. 17 del d.l. 2 giugno 2023, n. 75.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato, limitatamente ai profili dedotti con il primo, il secondo ed il quarto motivo, per le ragioni di seguito esposte.
Va innanzitutto osservato che tenuto conto anche della genericità del capo di imputazione, che fa riferimento alla data del dicembre del 2018, assume rilevanza decisiva l’accertamento della corretta collocazione temporale dell’accordo corruttivo intercorso tra COGNOME, quale soggetto pubblico corrotto e COGNOME, quale privato corruttore, in relazione alla questione fondamentale della
definizione della natura giuridica della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, quale organismo di diritto pubblico.
Le ulteriori questioni della qualificazione come partenariato pubblico privato (PPP) del rapporto contrattuale tra le RAGIONE_SOCIALE coinvolte nella operazione economico-finanziaria ideata per la realizzazione di un impianto di produzione di biometano per la trasformazione dei rifiuti urbani non pericolosi nel Comune di Mercallo con Casone, e della veste di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio attribuita al COGNOME, sono pregiudicate da tale prioritaria essenziale verifica.
Infatti, la qualificazione come organismo di diritto pubblico della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE costituisce, da un lato, la prima condizione per l’applicazione della disciplina dei contratti pubblici contenuta nel c.d. Codice degli appalti (d.lgs. n. 50 del 2016, vigente all’epoca dei fatti), e dall’altro lato, assume rilevanza – seppure in modo non determinante – anche sulla qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio necessaria per la configurabilità del reato di corruzione.
La Corte di appello nell’affrontare tale preliminare questione muove dall’errata assimilazione della nozione di organismo di diritto pubblico con quella di RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, avendo ritenuto irrilevante la trasformazione che la RAGIONE_SOCIALE – di cui COGNOME era presidente del c.d.a – ha subito nel corso del tempo, essendo passata da una RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE maggioritaria del 99% alla data del mese di aprile del 2017, ad una RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di minoranza del 2%, nel periodo successivo.
Al contrario deve essere chiarito che non tutte le RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE rientrano nella nozione di organismo di diritto pubblico, richiesta per l’applicazione della disciplina dei contratti pubblici, e che la veste di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio può certamente essere ravvisata anche in una RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che non rientri tra gli organismi di diritto pubblico.
L’art. 3, d.lgs. 18 aprile 2016, n.50 richiede infatti ai fini di de qualificazione la presenza dei seguenti requisiti: a) la personalità giuridica; b) l’istituzione dell’ente per soddisfare specificamente esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale; c) il finanziamento della attività in modo maggioritario da parte dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di alt organismi di diritto pubblico, oppure la sottoposizione della gestione al controllo di questi ultimi o la designazione da parte dello Stato, degli enti pubblici territoriali di altri organismi di diritto pubblico di più della metà dei membri dell’organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza.
La recente riforma della disciplina dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 non ha innovato i requisiti di qualificazione dell’organismo di diritto pubblico, avendo riprodotto la stessa disposizione all’art.1 dell’allegato 1.1 del citato d.lgs. n. 36/2023.
Le RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sono, invece, regolate dalla d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 – Testo unico in materia di RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – che contiene anche le definizioni delle nozioni di “RAGIONE_SOCIALE in house”, di “RAGIONE_SOCIALE a controllo pubblico”, e delle nozioni di “servizi di interesse generale” e di “servizi di interesse economico generale”
La qualifica di organismo di diritto pubblico assume rilievo essenziale ai fini della applicazione della disciplina dei contratti pubblici e richiede degli ulteri requisiti rispetto alla qualifica di RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che invece può essere sufficiente ai fini della qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o di incarica di pubblico servizio, pur in difetto di tutti i requisiti necessari per esse considerata organismo di diritto pubblico.
Si deve ribadire al riguardo che la qualificazione soggettiva dell’agente come pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio prescinde dalla nozione soggettiva creata per delimitare l’ambito di applicazione della disciplina dei contratti pubblici per la presenza degli indici di pubblicità dell’ente che sono stati normativamente previsti dal c.d. Codice degli appalti con riferimento alla definizione di organismo di diritto pubblico e di impresa RAGIONE_SOCIALE (vedi art. 3, digs. 18 aprile 2016, n.50).
Nella nozione di servizio pubblico delineata dall’art. 358 cod. pen. assume rilevanza più che la connotazione soggettiva RAGIONE_SOCIALE dell’ente, quella oggettiva della natura dell’attività svolta, con la conseguenza che la qualità di servizio pubblico viene ad essere correlata a due requisiti essenziali, quello teleologico della finalità di interesse generale dell’attività svolta, e quello normativo, del previsione di una disciplina di carattere imperativo che, in ragione della rilevanza di interesse generale dell’attività svolta, ne disciplini le modalità di svolgimento con stringenti limiti all’autonomia privata allo scopo di salvaguardare il prevalente interesse generale rispetto a quello privato (vedi, Sez. U, n. 10086 del 13/07/1998 Citaristi, Rv. 211190; Sez. 6, n. 44667 del 08/10/2019, COGNOME, Rv. 278191).
In altri termini ed esemplificando, la nozione di organismo pubblico è indispensabile per l’applicazione della disciplina dei contratti pubblici, mentre non lo è per la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.
L’amministratore di una RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE può certamente anche assumere la qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio se la RAGIONE_SOCIALE non abbia una RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di maggioranza, purché sussista il carattere pubblico del servizio svolto dalla RAGIONE_SOCIALE,
atteso che per espressa condizione di legge (art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 175/2016) le RAGIONE_SOCIALE pubbliche anche minoritarie nelle RAGIONE_SOCIALE sono ammesse esclusivamente per lo svolgimento delle attività che presuppongono in linea generale la prestazione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi, o anche la progettazione e realizzazione di un’opera RAGIONE_SOCIALE sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016, o la realizzazione e gestione di un’opera RAGIONE_SOCIALE attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2, del citato d.lgs. 174/2016, che richiamano le procedure di evidenza RAGIONE_SOCIALE del c.d. codice degli appalti.
La nozione di organismo di diritto pubblico assume, invece, rilevanza decisiva quando si tratti di valutare l’osservanza delle disposizioni di legge che attengono alla scelta dei contraenti da parte della RAGIONE_SOCIALE amministrazione, come nel caso di specie.
Risulta prioritaria, perciò, la verifica della sussistenza dei requisiti richies dal codice degli appalti pubblici (di cui all’art. 3 del cit. d.lgs. n.50/2016, in vig all’epoca dei fatti, e comunque rimasto immutato anche dopo la recente riforma del codice degli appalti), ai fini della individuazione della natura giuridica che l RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva al momento dell’accordo corruttivo, influendo sulla qualificazione giuridica del reato come corruzione propria (ex art. 319 cod. pen.) o impropria (ex art. 318 cod. pen.), o addirittura per escludere la stessa rilevanza penale di tale accordo come corruzione di una parte RAGIONE_SOCIALE, ove risulti carente anche la natura di pubblico servizio dell’attività svolta, residuando l’ipotesi di corruzione tra privati di cui all’art.2635 cod. civ.
Nell’ipotesi in cui l’accordo corruttivo fosse, infatti, intervenuto nell’anno 2018, come dedotto dalla difesa, quando la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva una RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di minoranza, non trovando applicazione la disciplina dell’aggiudicazione mediante procedura ad evidenza RAGIONE_SOCIALE, non trattandosi di organismo di diritto pubblico, ne risulterebbe pregiudicata la stessa configurabilità del reato di corruzione in assenza di una parte RAGIONE_SOCIALE corrotta, ove la RAGIONE_SOCIALE non fosse neppure inquadrabile nella nozione di RAGIONE_SOCIALE mista di cui all’art. 4, comma 2, lett. c), del d.lgs. 174/2016 per la gestione di un opera RAGIONE_SOCIALE attraverso un contratto di partenariato pubblico privato, o in quella di una RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di minoranza per la gestione di un servizio di pubblico interesse ai sensi del comma 2, lett. a) del cit. art. 4.
Si deve al riguardo richiamare la disposizione di cui al comma 6 dell’art. 17 del citato d.lgs. n. 174/2016 che testualmente prevede che « Alle RAGIONE_SOCIALE di cui al presente articolo che non siano organismi di diritto pubblico, costituite per la realizzazione di lavori o opere o per la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di concorrenza, per la realizzazione dell’opera RAGIONE_SOCIALE o alla gestione del servizio per i quali sono state specificamente costituite non si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 50 del 2016, se ricorrono le seguenti condizioni:
la scelta del socio privato è avvenuta nel rispetto di procedure di evidenza RAGIONE_SOCIALE;
il socio privato ha i requisiti di qualificazione previsti dal decreto legislativo 50 del 2016 in relazione alla prestazione per cui la RAGIONE_SOCIALE è stata costituita;
la RAGIONE_SOCIALE provvede in via diretta alla realizzazione dell’opera o del servizio, in misura superiore al 70% del relativo importo ».
Il complesso quadro normativo, che investe anche la qualificazione dell’operazione economica-finanziaria sottostante all’accordo corruttivo come contratto di partenariato pubblico privato, impone di individuare con precisione l’epoca temporale dell’accordo intercorso tra COGNOME e COGNOME, atteso che da tale profilo fattuale discendono importanti conseguenze sia sotto il profilo della qualificazione del reato che sotto il profilo della verifica della decorrenza del termine di prescrizione del reato.
La superficiale valutazione di tale aspetto temporale comporta la necessità di operare un annullamento con rinvio per chiarire se al momento dell’accordo corruttivo la RAGIONE_SOCIALE avesse natura di organismo di diritto pubblico, essendo in tal caso irrilevante la successiva trasformazione di detta RAGIONE_SOCIALE, essendosi il reato già consumato prima di tale rimodulazione organizzativa dell’ente (vedi, Sez. U. n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246583, in tema di consumazione del reato nel caso di promessa non seguita da una dazione).
Nel caso, in cui, l’accordo corruttivo dovesse ritenersi perfezionato dopo tale trasformazione dell’ente SCR, deve essere verificata la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 4, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 174/2016, che richiamano le disposizioni del c.d. Codice degli appalti (d.lgs n. 50 del 2016) per la selezione dell’imprenditore privato nel rispetto delle procedure di evidenza RAGIONE_SOCIALE, pur in difetto dei requisiti richiesti per la qualificazione come organismo di diritt pubblico, allorché si tratti di RAGIONE_SOCIALE costituita per la realizzazione di un’opera d interesse pubblico attraverso un contratto di partenariato pubblico privato.
La qualificazione del rapporto contrattuale, sottostante all’accordo corruttivo, come partenariato pubblico e privato, impone una verifica del rapporto
esistente tra il Comune interessato di Marcallo con Casone e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con riferimento non solo al tempo in cui è stata sottoscritta la lettera di intenti i data 25 novembre 2015, ma soprattutto con riferimento al momento in cui si sarebbe perfezionato l’accordo corruttivo.
Non è, infatti, stato chiarito se la concessione conferita dal Comune alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE abbia avuto ad oggetto oltre al trattamento dei rifiuti urbani non pericolosi, anche la realizzazione dell’impianto per la trasformazione dei rifiuti in biometano e, soprattutto, se tale rapporto di concessione abbia subito delle modifiche a seguito della trasformazione della citata RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con la dismissione delle quote di controllo della RAGIONE_SOCIALE da parte degli enti pubblici locali.
Per la qualificazione del rapporto come contratto di partenariato pubblico è, infatti, essenziale che sia individuata innanzitutto la parte RAGIONE_SOCIALE del rapporto, non potendosi configurare una tale tipologia di contratto ove tutte le RAGIONE_SOCIALE interessate agiscano al di fuori di un controllo pubblico.
Pertanto, anche sotto tale profilo, assume rilievo decisivo la verifica del momento in cui si è perfezionato l’accordo corruttivo, potendosi evidentemente ricondurre l’operazione finanziaria-economica ideata per la realizzazione dell’impianto per il trattamento dei rifiuti in tale tipologia di accordo pubblic privato solo se almeno uno dei soggetti coinvolti nell’operazione possa essere qualificato come organismo di diritto pubblico o, in mancanza dei relativi requisiti, quale RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE mista, costituita allo specifico fine di gestire una operazione di partenariato pubblico (ex art. 4, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 174/2016, che espressamente richiama tale tipologia di operazione).
Si deve a tale proposito ricordare che nel Codice degli appalti (d.lgs n. 50 del 2016, vigente all’epoca dei fatti) il partenariato pubblico-privato era regolato dagli artt. 180 e 181 che prevedevano una serie di diverse modulazioni contrattuali in rapporto ad una concessione di servizi, con rischio economico a carico del privato che si assume i costi e si ripaga con i profitti della gestione del servizio una volta realizzata l’opera commissionata.
E soprattutto va ricordato che l’art. 181 cit. stabilisce che l’operatore economico privato deve essere selezionato con procedura ad evidenza RAGIONE_SOCIALE anche mediante dialogo competitivo.
Conseguentemente, l’applicazione della disciplina del Codice dei contratti pubblici, assume rilevanza anche ai fini della individuazione dell’atto contrario, oggetto del mercimonio, richiesto ai fini dell’integrazione del reato di corruzione di cui all’art. 319 cod. pen., che potrebbe essere individuato solo se il rapporto contrattuale sottostante all’accordo corruttivo rientri nel novero dei contratti soggetti alla procedura di evidenza RAGIONE_SOCIALE per la selezione del contraente.
Deve, infatti, rammentarsi che per giurisprudenza costante in tema di reati contro la RAGIONE_SOCIALE amministrazione, l’accettazione da parte del pubblico agente di una indebita remunerazione per l’esercizio di un potere discrezionale non implica necessariamente l’integrazione del delitto di corruzione propria, dovendosi accertare che egli, violando le regole che disciplinano l’esercizio del potere, abbia pregiudizialmente inteso realizzare l’interesse del privato corruttore, sicché, qualora l’atto compiuto abbia comunque perseguito l’interesse pubblico tipizzato dalla norma attributiva del potere, e non sia stato violato alcun dovere specifico, è configurabile il delitto di corruzione per l’esercizio della funzione (Sez. 6 n. 44142 del 24/05/2023, COGNOME, Rv. 285366).
Passando all’ultimo motivo di ricorso, deve essere rilevata la fondatezza della dedotta questione della qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio invocata dal ricorrente in luogo di quella di pubblico ufficiale con riferimento alla posizione di COGNOME NOME.
Si deve, infatti, evidenziare che ove dovesse risultare accertata la violazione della normativa della procedura di evidenza RAGIONE_SOCIALE, in forza della collocazione della consumazione dell’accordo corruttivo prima della trasformazione della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE da organismo pubblico in RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di minoranza, o, in alternativa, in dipendenza delle altre condizioni richieste dall’art. 4, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 174/2016, il reato di cui all’art. 319 cod. pen andrebbe comunque riqualificato attraverso l’attribuzione della qualità di incaricato di pubblico servizio, con la conseguente riduzione di pena prevista dall’art. 320, comma secondo, cod. pen.
Va rammentato che, secondo la consolidata giurisprudenza, nell’ambito dell’attività definita RAGIONE_SOCIALE sulla base del parametro oggettivo sopra indicato, la RAGIONE_SOCIALE funzione si distingue dal pubblico servizio per la presenza (nell’una) o la mancanza (nell’altro) dei poteri tipici della potestà amministrativa, come indicati dal secondo comma dell’art. 357 predetto (Sez. U, n. 10086 del 13/07/1998 Citaristi, cit.).
La qualifica di pubblico ufficiale deve essere, invero, riconosciuta a quei soggetti che, pubblici dipendenti o semplici privati, quale che sia la loro posizione soggettiva, possono e debbono, nell’ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della RAGIONE_SOCIALE amministrazione oppure esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, disgiuntamente e non cumulativamente considerati, mentre sono incaricati di pubblico servizio, a tenore dell’art. 358 cod. pen., coloro i quali, pure agendo nell’ambito di attività disciplinata nelle forme della RAGIONE_SOCIALE funzione, mancano dei poteri tipici di questa, purché non svolgano s lici
mansioni di ordine, nè prestino opera meramente materiale (Sez. U, n. 7958 del 27/03/1992, COGNOME, Rv. 191171).
Pertanto, non vi è dubbio che l’attività svolta, da COGNOME quale presidente del consiglio di amministrazione della RAGIONE_SOCIALE, concorreva soltanto alle scelte da questo assunte, ma non certamente alla formazione o alla manifestazione della volontà della P.A., ossia dello Stato o delle strutture pubbliche preposte all’assolvimento della funzione da essi gestite nell’ambito del settore specifico della tutela dell’ambiente, in cui si inserisce la materia del trattamento dei rifiuti urbani
Né tanto meno può affermarsi che detta RAGIONE_SOCIALE disponesse di poteri autoritativi o certificativi e che di tali poteri si sia avvalso il ricorrente nell istituzionale attività.
Non ricorrendo tali condizioni, pertanto, deve escludersi che COGNOME rivestisse la qualifica di “pubblico ufficiale”, così come, invece, è stato ritenuto dai giudici di merito.
Deve, quindi, ritenersi fondato il motivo di ricorso che invoca la qualificazione della corruzione nella meno grave ipotesi delittuosa prevista dall’art. 320 cod. pen., che rileva – giova ricordarlo – ai fini della decorrenza del termine di prescrizione solo nella misura di un giorno in meno rispetto al massimo edittale previsto per il reato base, secondo la normativa vigente al tempo di commissione del reato.
Va rammentato che ai fini della prescrizione si deve tener conto della diminuzione minima per le ipotesi autonome di reato che siano punite con pene commisurate ad un aumento variabile da un minimo ed un massimo rispetto alla cornice edittale di altra ipotesi di reato autonoma più grave, che è quella di un giorno, e non della diminuzione operata in concreto, in quanto ai fini della determinazione del tempo necessario per la prescrizione del reato si ha riguardo al massimo della pena edittale stabilita dalla legge (ex art. 157 comma 1, cod. pen.).
5. COGNOME Tutte le altre censure articolate nel terzo motivo (riportate al paragrafo 2.3. del ritenuto in fatto) devono ritenersi inammissibili, perché investono la valutazione del compendio probatorio, in particolare l’attendibilità delle dichiarazioni rese da COGNOME e dei relativi riscontri estrinseci, senza fare emergere alcun obiettivo travisamento dei dati probatori utilizzati per la decisione.
Per le considerazioni operate dalla Corte di appello in merito ai riscontri dell’attendibilità della ricostruzione della vicenda operata da COGNOME, neppure assume rilevanza il fatto che la lettera di intenti non sia stata firmata da COGNOME ma da NOME COGNOME, in qualità di amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE, essendo evidentemente rilevante solo la RAGIONE_SOCIALE all’accordo
corruttivo sottostante a tale sottoscrizione, che, in ipotesi, potrebbe essere intervenuto anche dopo tale atto, quale corruzione susseguente.
Va ricordato che, secondo l’incontrastata giurisprudenza di legittimità, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.
6. Alla luce delle precedenti considerazioni, si rende pertanto necessario l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano affinché, in applicazione dei principii di diritto sopra enunciati proceda a nuovo esame sui punti e sui profili critici segnalati, colmando – nella piena autonomia dei relativi apprezzamenti di merito – le rilevate lacune della motivazione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano.
Così deciso in Roma il 7 maggio 2024
Il C 5i iere estensore
Il Pre idente