Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 51225 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 51225 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/11/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da COGNOME NOME, nato a San AVV_NOTAIO Vesuviano il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/10/2022 RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Napoli letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita la relazione del consigliere NOME COGNOME;
udite le conclusioni del pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi A) e B) perché il fatto non sussiste nei confronti di entrambi gli imputati e rideterminazione RAGIONE_SOCIALE pena per il COGNOME in anni 4 e mesi 6 di reclusione, dichiarando inammissibile il ricorso del COGNOME;
udito il difensore di NOME, AVV_NOTAIO anche in sostituzione COGNOME‘AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
In accoglimento COGNOME‘appello proposto dal P.m., la Corte di appello di Napoli riformava la sentenza emessa il 23 gennaio 2019 dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME, dichiarandoli responsabili dei reati ^
di corruzione e falso in atto pubblico fidefaciente, di cui ai capi A) e B COGNOME‘imputazione e, ritenuta la continuazione con i reati di cui ai capi C) e D) per i quali vi era stata condanna per il COGNOME, con le attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante di cui al secondo comma COGNOME‘art. 479 cod. pen., rideterminava la pena inflitta al COGNOME e determinava la pena per l’COGNOME, ordinando la confisca per equivalente del profitto del reato per entrambi e rigettando l’appello del COGNOME.
Il Tribunale aveva affermato la responsabilità del COGNOME solo per i reati di corruzione e falso in atto pubblico, contestati ai capi C) e D), riconoscendo l’attività di intermediazione illecita svolta dall’imputato nell’acc:ordo corruttivo t NOME e un pubblico ufficiale non identificato, consistita nel farsi promettere la somma di 2.300 euro, consegnata solo nella misura di 1.150 euro, in cambio del diploma di operatore dei servizi sociali rilasciato dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, utile per ottenere un maggior punteggio nel concorso per personale ATA indetto dal RAGIONE_SOCIALE nonché il concorso, sempre in qualità di intermediario, con un pubblico ufficiale non identificato nella RAGIONE_SOCIALE del falso diploma, atto pubblico fidefaciente, rilasciato dal detto RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE per l’anno scolastico 2011 2012.
Aveva, invece, assolto per insussistenza del fatto, il COGNOME e lCOGNOME, legale rappresentante del RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEo accreditato come RAGIONE_SOCIALE, abilitato al rilascio di certificazioni internazionali in informatica, dai reat corruzione e falso in atto pubblico fidefaciente in relazione all’accordo corruttivo per il rilascio del falso certificato EIPASS 7 alla COGNOME dietro pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di 2.300 euro, di cui solo 1.150 euro versati, escludendo la qualità di pubblico ufficiale COGNOME in quanto rappresentante di un RAGIONE_SOCIALEo privato, non RAGIONE_SOCIALE a scuole pubbliche.
Di diverso avviso la Corte di appello, che ha ritenuto sussistente la qualifica pubblicistica in capo all’COGNOME, evidenziando che: a) il RAGIONE_SOCIALE era un centro autorizzato dalla RAGIONE_SOCIALE ad attestare la regolarità e la correttezza COGNOME‘esame per il rilascio RAGIONE_SOCIALE certificazione EIPASS; b) la RAGIONE_SOCIALE è ente accreditato dalla Comunità europea e dal RAGIONE_SOCIALE sia per la RAGIONE_SOCIALE del personale scolastico che per il rilascio di attestati in materia informatica; c) D.M. n. 59 del 2008 equipara l’EIPASS ad un attestato di addestramento professionale a quelli rilasciati dallo Stato o da altri enti pubblici, che concorr alla RAGIONE_SOCIALE COGNOMEe graduatorie valide per l’assegnazione di posti di lavoro nel settore pubblico; d) alla RAGIONE_SOCIALE e ai centri accreditati, come quello in oggetto, è assegnata funzione certificativa con conseguente riconoscimento all’COGNOME RAGIONE_SOCIALE qualifica di pubblico ufficiale che ha firmato il falso certificato, rilasciato COGNOME.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso i difensori degli imputati.
I difensori di NOME COGNOME hanno articolato i seguenti motivi:
2.1 Violazione COGNOME‘art. 357 e degli artt. 319, 321 e 479 cod. pen. e vizi di motivazione in relazione alla qualifica di pubblico ufficiale attribuita all’imputato alla natura di atto pubblico fidefaciente attribuito al certificato EIPASS 7 modules users cd patente europea del computer.
Si sostiene che correttamente il Tribunale aveva evidenziato che il RAGIONE_SOCIALE è un RAGIONE_SOCIALEo privato non RAGIONE_SOCIALE; che il certificato RAGIONE_SOCIALE7 è un certificato rilasciato da enti privati, contrattualmente accreditati dalla societ privata RAGIONE_SOCIALE, che svolge attività di certificazione di competenze informatiche, autorizza le scuole ad operare come centri RAGIONE_SOCIALE e rilascia l’attestato; che la RAGIONE_SOCIALE non opera in regime convenzionale con il RAGIONE_SOCIALE né vi è un decreto che riconosce a RAGIONE_SOCIALE srl funzione di certificazione pubblica, come si desume dagli artt. 2,3,4 del d. Igs. n. 13 del 16 gennaio 2013. Si precisa che: all’epoca dei fatti, in base alla direttiva accreditamento enti di RAGIONE_SOCIALE n. 170/2016, la società RAGIONE_SOCIALE era accreditata presso il RAGIONE_SOCIALE solo per la RAGIONE_SOCIALE del personale scolastico e solo in epoca successiva è stata accreditata quale utente qualificato per il computer; la direttiva non attribuisce alcun riconoscimento pubblico all’attività esercitata dall’ente accreditato e anche il D.M. n. 59 del 2008 non riconosce all’attestato EIPASS natura di atto pubblico.
Tali valutazioni sono state ribaltate con argomentazioni sbrigative ed errate, dando rilievo alla equiparazione RAGIONE_SOCIALE certificazione EIPASS ad un qualsiasi attestato di RAGIONE_SOCIALE professionale rilasciato da enti pubblici o privati parificati e desumendone la natura pubblica dal fatto che la stessa è riconosciuta in tutti i concorsi mediante l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo.
Si obietta che proprio l’equiparazione dimostra che il til:olo EIPASS non è un atto o una certificazione pubblica né un atto pubblico; la circostanza che il titolo rilasciato da un ente privato in base ad una procedura non regolata da norme di diritto pubblico venga considerato ai fini RAGIONE_SOCIALE valutazione del candidato in un concorso pubblico non rende automaticamente pubblic:a la certificazione privata; né tale elemento può trasformare l’attività che ha condotto al rilascio di quel titolo in una sfera pubblicistica, specie considerando che, come evidenziato dal Tribunale, all’epoca dei fatti l’accreditamento di RAGIONE_SOCIALE era solo ai fini COGNOMEo svolgimento dei corsi di RAGIONE_SOCIALE professionale e solo dal 2018 per il rilascio dei certificati. La mancata considerazione di tutti gli argomenti giuridici adottati dal Tribunale e la puntuale confutazione degli stessi rendono evidente la mancanza di una motivazione rafforzata, necessaria in caso di ribaltamento RAGIONE_SOCIALE decisione assolutoria.
2.2. Inosservanza o erronea applicazione COGNOME‘art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen. nonché carenza e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione per avere la Corte di appello ritenuto di non dover rinnovare l’istruttoria dibattimentale in mancanza di una valutazione differente RAGIONE_SOCIALE prova dichiarativa. In particolare, secondo la Corte di appello il Tribunale avrebbe travisato la dichiarazione del teste COGNOME, amministratore unico RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, pur in assenza di un travisamento RAGIONE_SOCIALE prova, invece, diversamente interpretata dai giudici di secondo grado, che hanno sostituito la propria valutazione a quella del Tribunale, coerente con l’affermazione del teste secondo la quale la funzione svolta dagli esaminatori e dai certificatori non è regolata da norme di diritto pubblico né da atti autoritativi, che attribuiscano alla RAGIONE_SOCIALE il potere di rilasciare il t dichiarazione essenziale per escludere la qualifica di pubblico ufficiale del ricorrente.
I difensori di NOME COGNOME hanno formulato i seguenti motivi di censura.
3.1. Con il primo motivo denunciano la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per manifesta violazione COGNOME‘art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen. per avere la Corte di appello proceduto alla riforma in peius RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado senza procedere alla necessaria rinnovazione istruttoria, nonostante la diversa valutazione RAGIONE_SOCIALE prova e non di una esatta comprensione del significato RAGIONE_SOCIALE deposizione del teste COGNOME.
3.2. Con il secondo motivo si denuncia la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione degli artt. 453 e 178 lett. c) codice di rito per irregolare instaurazione del giudizio immediato e omesso interrogatorio.
Si sostiene che il giudizio immediato a carico del COGNOME è stato fissato mentre erano in corso le indagini dirette a individuare il pubblico ufficiale corrotto, rilevanti per questo procedimento, e che l’interrogatorio di garanzia è diverso da quello previsto dall’art. 453 cod. proc. pen., incidendo entrambi i profili sulla valutazione COGNOME‘evidenza RAGIONE_SOCIALE prova. La scelta del rito immediato da parte del P.m., giustificata dalla misura custodiale e acriticarnente recepita dal GIP, era, invece, preclusa dalle indagini ancora in corso e dalla mancata individuazione del pubblico ufficiale corrotto, che con inammissibile inversione COGNOME‘onere RAGIONE_SOCIALE prova si vorrebbe fa ricadere sull’imputato, legittimamente avvalsosi RAGIONE_SOCIALE facoltà di non rispondere.
Nel caso in cui non fosse accolto il motivo, si sollecita di proporre la questione di costituzionalità degli artt. 192 e 453 cod. proc. pen. e 546 lett. c) cod. proc. pen. per violazione degli artt. 3, 24, 25 e 111 Cost. stante la rilevanza e la non manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALE questione.
3.3. Nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza che ha ritenuto utilizzabili le intercettazioni eseguite in violazione COGNOME‘art. 268, comma 3, cod. proc. pen., in quanto eseguite
con l’ausilio di personale esterno non autorizzato che ha installato gli strumenti di captazione senza redigere alcun verbale, che consenta di individuare la ditta e i nominativi del personale che ha installato le apparecchiature e le modalità di installazione.
3.4 Nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per mancata rinnovazione COGNOME‘istruttoria dibattimentale per avere la Corte di appello disatteso, senza motivare, le richieste difensive relative ai testi di un altro procedimento, che bisognava ascoltare anche in questo processo per colmare le lacune ravvisabili nell’attività probatoria, a partire dalla mancata identificazione del pubblico ufficiale corrotto. In ogni caso la Corte di appello si è limitata a ripetere le argomentazioni del Tribunale sui capi C) e D) senza considerare gli elementi indicati nell’atto di appello e nella documentazione allegata. Una non corretta applicazione COGNOME‘art. 192 cod. proc. pen. e la violazione COGNOME‘art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen. si riscontra anche per i capi A) e B), risultando la sentenza priva di coerenza logica e di adeguata motivazione in ordine al reale significato al:tribuito a ciascun elemento probatorio.
Illogicamente la Corte di appello omette di considerare che: il COGNOME non aveva contatti con la RAGIONE_SOCIALE e il direttore didattico ha escluso di averlo conosciuto; l’elenco trovato in un computer di detta scuola non è atto utilizzabile perché estratto senza assicurare le garanzie difensive; non vi è prova che i documenti falsi siano stati consegnati al COGNOME da pubblici ufficiali o incaricati pubblico servizio; manca la prova che le somme consegnate dalla COGNOME fossero destinate ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio; il direttore RAGIONE_SOCIALE Scuola ha riconosciuto la firma sull’attestato, ma non ha trovato il nome RAGIONE_SOCIALE NOME sui registri, sicché l’attestato è palesemente falso, ma non è conseguenza di corruzione nei confronti di un pubblico ufficiale, non ignoto, ma inesistente. Analogamente illogica e in contrasto con le risultanze processuali è la condanna del COGNOME per i capi A) e B) in forza RAGIONE_SOCIALE qualifica di pubblico ufficiale COGNOME‘COGNOME, fondata sulla testimonianza del NOME, che ha, invece, affermato la natura privatistica RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; né vi è prova che il COGNOME fosse a conoscenza COGNOMEe modalità di svolgimento COGNOME‘esame.
3.5 Ingiustificato e illogico è il trattamento sanzionatorio in relazione alla continuazione applicata per episodi di cui non è indicata data e luogo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
E’ fondato il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME con effetto estensivo per la posizione del COGNOME relativamente ai capi A) e B).
1.1. Correttamente il Tribunale aveva distinto le due vicende corruttive di cui è stata protagonista la NOME– separatamente giudicata-, finalizzate ad ottenere falsi titoli di qualificazione professionale, utili per ottenere punteg aggiuntivi per partecipare ad un concorso indetto dal RAGIONE_SOCIALE per assunzione di personale ATA.
La falsità dei titoli é incontestabile, risultando provata dalle modalità di emersione RAGIONE_SOCIALE vicenda (videoriprese all’interno dei locali di un sindacato di RAGIONE_SOCIALE, che documentano la proposta, la richiesta di denaro e l’accordo illecito tra il COGNOME e la COGNOME) nonché da prove documentali e dichiarative, mentre è da distinguere la natura dei titoli rilasciati.
La natura di atto pubblico riconosciuta al diploma di assistente dei servizi sociali, rilasciato alla COGNOME COGNOME 10/09/2012 dalla RAGIONE_SOCIALE e firmato dal direttore scolastico, trova ragione nella circostanza che si tratta di RAGIONE_SOCIALE scolastico RAGIONE_SOCIALE, i cui docenti in forza del riconoscimento sono equiparati a quelli COGNOMEe scuole statali. In tal senso si è espressa questa Corte, ritenendo che il professore di un RAGIONE_SOCIALEo legalmente riconosciuto riveste la qualità di pubblico ufficiale, atteso che l’insegnamento è pubblica funzione e le scuole secondarie private sono equiparate alle scuole pubbliche dalla legge 19 gennaio 1942, n. 86 (Sez. 5, n. 3004 del 13/01/1999, Rv. 212937; Sez. 5, n. 38466 del 22/07/2015, COGNOME, n.m., ha riconosciuto la qualifica di pubblico ufficiale al direttore di un RAGIONE_SOCIALEo scolastico legalmente riconosciuto).
1.2. Valutazione diversa il Tribunale aveva espresso per la certificazione RAGIONE_SOCIALE rilasciata dal RAGIONE_SOCIALE, di cui l’COGNOME è il legale rappresentante, trattandosi di RAGIONE_SOCIALE scolastico privato non RAGIONE_SOCIALE, precisando che la natura privatistica non osta alla possibilità di qualificare come pubblica l’attività svolta dal soggetto secondo un criterio funzionale e oggettivo, che abbia riguardo alle norme che la disciplinano.
Nel caso di specie il Tribunale aveva attribuito decisivo rilievo alle dichiarazioni del teste COGNOME, amministratore unico RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ente certificatore COGNOMEe competenze informatiche, riconosciuto dal RAGIONE_SOCIALE.
Il teste aveva precisato che la società è accreditata dal RAGIONE_SOCIALE, ma solo per la RAGIONE_SOCIALE del personale scolastico e rilascia certificazione RAGIONE_SOCIALE competenza informatica, inserita nei bandi e riconosciuta per la RAGIONE_SOCIALE COGNOMEe graduatorie, solo dal dicembre 2018. Ed infatti, il D.M. n. 59 del 2008 (punto 7 tabella valutazione titoli) attesta che RAGIONE_SOCIALE è titolo valido quale “attestato d addestramento professionale nel settore COGNOMEe competenze informatiche, equipollente rispetto ad altre certificazioni del settore, ugualmente riconosciute”. Al titolo si riconosce valore ai fini RAGIONE_SOCIALE valutazione nei concorsi pubblici cioè ai
fini COGNOME‘attribuzione del punteggio, senza che, tuttavia, ciò incida sulla natura COGNOME‘atto.
E’ pacifico che la certificazione viene rilasciata da RAGIONE_SOCIALE e non dal singolo RAGIONE_SOCIALEo privato, autorizzato da RAGIONE_SOCIALE, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti per l’accreditamento, a fornire l’offerta formativa, in quanto RAGIONE_SOCIALE che autorizza la sede, la nomina dei formatori e degli esaminatori, che controllano la regolarità del percorso formativo e la correttezza COGNOME‘esame.
Ebbene, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di cui l’COGNOME è il legale rappresentante, è semplicemente un centro RAGIONE_SOCIALE ove si svolgono gli esami, ma che non ha poteri certificativi, in quanto la competenza informatica viene certificata da RAGIONE_SOCIALE, che aveva ottenuto l’accreditamento per la RAGIONE_SOCIALE del personale scolastico in base alla direttiva n. 170/2016 nel 2017 (si tratta RAGIONE_SOCIALE direttiva di accreditamento degli enti di RAGIONE_SOCIALE, che disciplina le modalità di accreditamento, di qualificazione e di riconoscimento dei corsi dei soggetti che offrono RAGIONE_SOCIALE per lo sviluppo COGNOMEe competenze del personale del comparto scuola, certificando ed assicurando la qualità COGNOMEe iniziative formative). ma solo il 13 dicembre 2018 ovvero dopo i fatti oggetto di contestazione, ottenne l’accreditamento per il rilascio COGNOMEe certificazioni RAGIONE_SOCIALE 7.
A conclusione analoga si giunge esaminando le disposizioni del d.lgs. n. 13 del 16 gennaio 2013, che definisce le norme generali ed i livelli essenziali COGNOMEe prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e gli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione COGNOMEe competenze, riferiti agli ambiti di rispettiva competenza COGNOMEo Stato, COGNOMEe regioni e COGNOMEe province RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE.
All’art. 2 si definisce come “ente titolato” al rilascio COGNOMEe certificazione del competenze “il soggetto, pubblico o privato, ivi comprese le RAGIONE_SOCIALE, autorizzato o accreditato dall’ente pubblico titolare, ovvero deputato a norma di legge statale o regionale, ivi comprese le istituzioni scolastiche, le università e le istituzioni COGNOMERAGIONE_SOCIALE, a erogare in tutto o in parte servizi di individuazione e validazione e certificazione COGNOMEe competenze, in relazione agli ambiti di titolarità di cui alla lettera f)”.
Ne deriva che, in mancanza di accreditamento o di autorizzazione da parte di un ente pubblico titolare o di una disposizione di legge, statale o regionale, non può riconoscersi potere di certificazione a centri di RAGIONE_SOCIALE privata come il RAGIONE_SOCIALE e, conseguentemente, la qualifica di pubblico ufficiale all’COGNOME, occorrendo a tal fine lo svolgimento di attività volta al perseguimento di pubblici interessi e regolata da norme di diritto pubblico W. in tal senso Sez. 6, n. 12278 del 15/01/2020, PG Sauta, Rv. 278755, che ha escluso che gli enti di RAGIONE_SOCIALE privata, ai quali è demandata l’organizzazione di corsi di
RAGIONE_SOCIALE finanziati con fondi regionali e comunitari, svolgono un pubblico servizio, in quanto l’ente privato non riveste una posizione strumentale rispetto all’ente pubblico e l’attività viene prestata in forme non riconducibili alla pubblic funzione).
La diversa valutazione RAGIONE_SOCIALE Corte di appello si fonda, più che sulla deposizione del teste COGNOME, la cui mancata rinnovazione non ha valore dirimente, sulla equiparazione COGNOME‘RAGIONE_SOCIALE ad un attestato di addestramento professionale e sull’inserimento del titolo nel procedimento di RAGIONE_SOCIALE COGNOMEe graduatorie, trattandosi di titolo che attribuisce un punteggio aggiuntivo al pari di titoli di addestramento professionale rilasciati da enti pubblici, senza considerare gli ulteriori elementi e le fonti normative esamina:e dal Tribunale né dimostrare la debolezza o l’infondatezza degli argomenti posti a fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione assolutoria, in modo da rendere la doverosa motivazione rafforzata, esigibile in caso di ribaltamento.
La Corte di appello ha riconosciuto la funzione pubblica, svolta dal centro, nell’attività di RAGIONE_SOCIALE del personale e nell’attestazione RAGIONE_SOCIALE regolarità e correttezza COGNOME‘esame propedeutico al rilascio del titolo, attestante la competenza acquisita dal candidato, dando rilievo ad una più ampia nozione di atto pubblico, rilevante in sede penale, nella quale rientrano anche gli atti, non compiuti dai pubblici ufficiali, ma destinati a confluire in un procedimento amministrativo e ad assumere rilevanza Interna. La Corte di appello ha valorizzato il rilievo che l’attestato rilasciato assume, anche se non proveniente da un pubblico ufficiale, nella catena degli atti amministrativi, che contribuiscono alla RAGIONE_SOCIALE COGNOMEe graduatorie, in quanto atto propedeutico o comunque, presupposto da un atto pubblico finale, seguendo l’orientamerto di questa Corte secondo il quale “la nozione di atto pubblico è, agli effetti penali, più ampia di quella desumibile dall’art. 2699 cod. civ., rientrandovi anche gli atti non redatti da pubblici ufficiali, che abbiano l’attitudine ad assumere rilevanza giuridica o valore probatorio interno alla pubblica amministrazione, a prescindere dal fatto che il loro contenuto sia integralmente trasfuso nell’atto finale del pubblico ufficiale o ne costituisca solo il presupposto implicito necessario” (Sez. 5, n. 17089 del 17/02/2022, COGNOME, Rv. 283007).
Tuttavia, pur volendo seguire tale argomentazione, la stessa risulta fallace in quanto, come già detto, la RAGIONE_SOCIALE ha ottenuto solo dopo i fatti in esame, l’accreditamento per il rilascio di certificazioni RAGIONE_SOCIALE valide.
Ne consegue l’annullamento senza rinvio RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata per entrambi i ricorrenti in relazione ai capi A) e B) perché il fatto non sussiste.
E’ invece, inammissibile nel resto il ricorso del COGNOME, che ripropone le stesse censure già motivatamente disattese con corretti argomenti in sentenza.
2.1. Del tutto infondato è il motivo sulla irregolare e illegittim instaurazione del giudizio immediato sotto entrambi i profili dedotti.
Premesso che nel caso di specie si tratta di immediato custodiale e che la prosecuzione COGNOMEe indagini dirette a identificare il pubblico ufficiale corrotto non solo non incide sulla evidenza RAGIONE_SOCIALE prova del reato di corruzione, come correttamente indicato in sentenza, ma che, per espressa previsione normativa (art. 453, comma 2, cod. proc. pen.), neppure la connessione con altri reati può risultare ostativa all’instaurazione del giudizio, potendo procedersi separatamente, va ribadito che in caso di indagato in stato di custodia cautelare, il Pubblico RAGIONE_SOCIALE può richiedere alternativamente, quando ne sussistano i rispettivi presupposti, il giudizio immediato fondato sull’evidenza RAGIONE_SOCIALE prova di cui all’art. 453, comma 1, cod. proc. pen., ovvero quello cosiddetto custodiale di cui ai commi 1-bis e 1-ter RAGIONE_SOCIALE medesima disposizione (Sez. 3, n. 52037 del 11/11/2014, Rv. 261519).
2.2. Parimenti è del tutto infondata l’eccezione relativa all’omesso interrogatorio, essendo pacifico che una volta espletato l’interrogatorio di garanzia, l’atto non debba essere ripetuto n ;v. sul punto Sez. 5, n. 4729 del 10/12/2019, dep. 2020, Moriani, Rv. 278558, in cui si afferma che per l’accesso al rito speciale l’interrogatorio di garanzia previsto dall’art. 294 cod. proc. pen. equipollente all’interrogatorio cui fa riferimento l’art. 453 cod. proc. pen.). Né s ravvisano profili di incostituzionalità nel rimettere al P.m. la scelta del ri ancorata a presupposti ben definiti e sottoposta al controllo del giudice; in ogni caso la questione è posta in termini del tutto generici.
2.2. Manifestamente infondata è anche la questione di inutilizzabilità COGNOMEe intercettazioni, alla quale la Corte ha risposto correttamente, non sussistendo alcuna irregolarità nel caso di utilizzo di apparecchiature di privati, nominati ausiliari di polizia giudiziaria, perché ciò che rileva è che le operazioni avvengano sotto il diretto controllo RAGIONE_SOCIALE p.g. come avvenuto nel caso di specie.
Come ripetutamente affermato da questa Corte, l’art. 268, comma terzo cod. proc. pen., richiede che le operazioni si svolgano sotto il diretto controllo degli inquirenti, ma non vieta l’utilizzazione di impianti e mezzi appartenenti a privati né il ricorso all’eventuale ausilio tecnico ad opera di soggetti esterni che siano richiesti di intervenire per fronteggiare esigenze legate al corretto funzionamento COGNOMEe apparecchiature noleggiate e che si trovano ad agire, in tale evenienza, come “longa manus” o ausiliari del Pubblico minisl:ero o RAGIONE_SOCIALE polizia giudiziaria (Sez. 1, n. 317 del 19/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262485; conf. Sez. 1, n. 40122 del 16/05/2019, Balice, Rv. 277794).
2.3. Inammissibile per assoluta genericità è il motivo con il quale si censura la mancata integrazione istruttoria, in quanto la censura è proposta senza
indicare con precisione né le prove di cui non sarebbe stata disposta l’assunzione né la rilevanza e la decisività COGNOMEe stesse né l’idoneità a scardinare la completezza COGNOMEe prove acquisite.
Ma il motivo risulta inammissibile anche perché si risolve in una contestazione del merito e RAGIONE_SOCIALE valutazione del compendio probatorio effettuata dai giudici di merito, che correttamente hanno ritenuto non ostativa all’integrazione del reato di corruzione la mancata identificazione del funzionario corrotto, essendo risultato accertato e persino ammesso dalla COGNOME di aver versato un acconto al COGNOME per ottenere un falso diploma di assistente sociale.
Peraltro, risultano incontestabili le videoriprese, la richiesta RAGIONE_SOCIALE dazione illecita da parte del COGNOME, per sua stessa ammissione destinata anche ad altri (“perché devo pagare”) nonché l’ammissione di poter ottenere in quel periodo soltanto diplomi di quel tipo (“adesso è dei servizi sociali.., non si può scegliere altro… questi tengo che me lo fanno”, pag. 4 sentenza di primo grado), quali elementi che chiaramente rimandano al collegamento con un pubblico ufficiale in grado di rilasciare il titolo falso. E’, inoltre, oggettivo il riscontro ottenuto in di perquisizione con il sequestro di un elenco di alunni esami di qualifica anno scolastico 2011-12 IV commissione nel quale era inserito il nome RAGIONE_SOCIALE NOME, invece, non presente nel registro di carico e scarico dei diplomi consegnati per quell’anno scolastico.
La solidità e pluralità degli elementi di prova acquisiti e posti a fondamento COGNOME‘affermazione di responsabilità priva di ogni consistenza le censure difensive.
Ciò posto, alla luce COGNOME‘assoluzione pronunciata per i capi A) e B), la pena per il COGNOME va rideterminata per i capi C) e D) nella misura fissata dal primo giudice in anni 4 e mesi 6 di reclusione.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio nei confronti di entrambi gli imputati la sentenza impugnata limitatamente ai capi A) e B) perché il fatto non sussiste. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di COGNOME NOME, rideterminando la pena nei suoi confronti in anni quattro e mesi sei di reclusione.
Il consigliere estensore
Così deciso, 23 novembre 2023
IPresidente