Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 2752 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 2752 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/05/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CALTANISSETTA
letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME, con atto del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in epigrafe indicata, con la quale il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Caltanissetta ha respinto l’istanza di rinvio dell’udienza presentata dal suo difensore per termine a difesa e per concomitanti impegni professionali ulteriori.
Il difensore ha depositato altresì memoria scritta, con la quale, oltre a ribadire ed argomentare ulteriormente i motivi di ricorso, rappresenta di non aver ricevuto avviso di fissazione dell’odierna udienza, nonché deduce l’inesistenza del provvedimento impugnato, in quanto non trascritto nel verbale d’udienza né allegato allo stesso, ma documentato soltanto mediante la fonoregistrazione dell’udienza.
Si procede a norma dell’art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, ai sensi del precedente art. 591, comma 1, lett. b), poiché proposto avverso provvedimento non impugnabile.
L’eventuale illegittimità dell’ordinanza di rigetto dell’istanza di rinvio dell’udienza preliminare per impedimento del difensore può e deve essere fatta valere soltanto se e nei limiti in cui ridondi sulla validità del provvedimento che definisce l’udienza: impugnando quest’ultimo, qualora si tratti di una sentenza; ovvero, nel caso di decreto che dispone il giudizio, eccependo la nullità del medesimo dinanzi al giudice del dibattimento, nel termine di cui all’art. 491, cod. proc. pen..
L’inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente – ai sensi dell’art. 616, cod. proc. pen. – la condanna della proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta carenza di diligenza, va fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2023.