Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 34186 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3   Num. 34186  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/09/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
TERZA SEZIONE PENALE
-Relatore –
Composta da
NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul  ricorso di NOME COGNOME, nato a Ischia il DATA_NASCITA, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto AVV_NOTAIO generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 11 aprile 2025 la Corte di appello di Napoli ha revocato l’ordinanza di sospensione dell’ordine di demolizione emesso in data 7 aprile 2025.
Il ricorrente, che agisce come terzo interessato nel procedimento esecutivo a carico di NOME COGNOME, deceduta, impugna la suddetta ordinanza della Corte di appello di revoca del provvedimento di sospensione dell’ordine di demolizione, sostenendo che la revoca ex abrupto e inaudita altera parte di una sospensione legittimamente concessa pochi giorni prima era abnorme.
CONSIDERATO IN DIRITTO
GLYPH1.Il ricorso, che ha oggetto un provvedimento interlocutorio nell’ambito dell’incidente di esecuzione, Ł inammissibile.
La Corte di appello ha sospeso in via d’urgenza l’ordine di demolizione e prima, e fuori, dell’udienza fissata per la trattazione dell’incidente di esecuzione, esaminata la
Sent. n.  sez. 1114
CC – 11/09/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
documentazione prodotta dalla Procura, ha revocato la suddetta sospensione.
Come correttamente evidenziato dal AVV_NOTAIO generale nella sua requisitoria, si tratta di un provvedimento che, a prescindere dalla sua ritualità, non Ł autonomamente impugnabile, in quanto interlocutorio. L’art. 666 cod. proc. pen. contempla l’impugnazione del decreto o dell’ordinanza decisoria non del provvedimento interlocutorio.
Il ricorrente ha dunque evocato la categoria dell’abnormità della quale, tuttavia, non ricorrono gli estremi nØ sul piano strutturale (trattandosi di provvedimento non avulso dal sistema, motivato con riferimento ad una sopravvenienza obiettivamente rilevante) nØ sul piano funzionale, trattandosi di pregiudizio eventualmente rimediabile con il provvedimento conclusivo del giudizio esecutivo, a sua volta impugnabile o con ulteriori iniziative da assumersi innanzi allo stesso giudice dell’esecuzione.
Peraltro, va evidenziato che la revoca della sospensione Ł giustificata nel merito perchØ il Pubblico ministero ha presentato all’attenzione del Collegio la sentenza di questa Corte che aveva dichiarato inammissibile il ricorso del COGNOME avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice dell’esecuzione, che aveva rigettato il ricorso avverso l’ordine di demolizione essendo risultato illegittimo il permesso a costruire (Sez. 4, n. 13235 del 23/03/2022, n.m.).
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi Ł ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza ‘versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità’, si dispone che il ricorrente  versi  la  somma,  determinata,  in  ragione  della  consistenza  della  causa  di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
P.Q.M.
Così deciso, l’11 settembre 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME