Provvedimento interlocutorio: quando il ricorso è inammissibile
Nel complesso sistema della procedura penale, non ogni decisione del giudice può essere oggetto di ricorso immediato. Un recente pronunciamento della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale riguardante il provvedimento interlocutorio emesso in fase di esecuzione, delineando i confini tra atti impugnabili e atti meramente ordinatori.
Il caso e la natura del provvedimento interlocutorio
La vicenda trae origine da un’ordinanza della Corte d’Appello che disponeva la sospensione dell’efficacia esecutiva di un precedente provvedimento, in attesa di una decisione della Suprema Corte. Il condannato ha tentato di impugnare tale sospensione, ma il ricorso si è scontrato con un limite invalicabile: la natura non decisoria dell’atto.
Un provvedimento interlocutorio di questo tipo, infatti, non decide sulla libertà del soggetto né chiude una fase del giudizio, ma si limita a regolare temporaneamente gli effetti di una decisione precedente. La legge non prevede espressamente la possibilità di ricorrere in Cassazione contro simili determinazioni del giudice dell’esecuzione.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità hanno applicato un orientamento giurisprudenziale consolidato. Secondo la Corte, l’ordinanza che rigetta o accoglie una richiesta di sospensione dell’esecuzione (ai sensi dell’art. 666, comma 7, c.p.p.) non è impugnabile. Questo perché l’atto non ha una diretta incidenza sulla libertà personale del ricorrente e non rientra tra i casi tassativamente previsti dal legislatore per il ricorso.
L’inammissibilità del ricorso comporta conseguenze onerose per la parte privata. Oltre al rigetto delle istanze, il sistema prevede la condanna al pagamento delle spese del procedimento e, spesso, il versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, come deterrente contro l’uso improprio degli strumenti di impugnazione.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza si fondano sulla carenza di tipicità del mezzo di impugnazione esperito. La Corte ha evidenziato che il provvedimento impugnato si connota esclusivamente come interlocutorio, privo di quella definitività necessaria per attivare il controllo di legittimità. Inoltre, è stato sottolineato come la decisione della Corte d’Appello non avesse alcun impatto immediato e restrittivo sulla libertà personale, elemento che avrebbe potuto, in altri casi, giustificare una diversa valutazione.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza riafferma che il ricorso per cassazione non può essere utilizzato come strumento per contestare ogni singola scansione processuale. La distinzione tra atti decisori e atti interlocutori rimane un pilastro per la stabilità del processo penale. Per i cittadini e i professionisti, questo significa che la strategia difensiva deve concentrarsi sui provvedimenti che incidono realmente sui diritti sostanziali, evitando azioni legali destinate a una declaratoria di inammissibilità.
Perché un provvedimento interlocutorio non è impugnabile?
Perché non decide il merito della questione e non incide direttamente sulla libertà personale, mancando di una previsione di legge specifica che ne consenta il ricorso.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, solitamente tra i mille e i tremila euro, alla Cassa delle Ammende.
Quale norma regola la sospensione dell’esecuzione penale?
L’articolo 666, comma 7, del codice di procedura penale permette al giudice di sospendere l’esecuzione, ma tale decisione ha natura temporanea e non è impugnabile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6674 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6674 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a QUALIANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza dell’il luglio 2025 la Corte di appello di Napoli disponeva la sospensione dell’efficacia esecutiva dell’ordinanza emessa il 13 maggio 2025 dalla stessa Corte nei confronti di NOME COGNOME, in attesa della pronunzia della Corte di cassazione attivata dal condannato in relazione al secondo dei due atti processuali.
Ritenuto che l’ordinanza emessa dalla Corte di appello di Napoli non risulta impugnabile, connotandosi come un provvedimento interlocutorio, in linea con quanto affermato da Sez. 1, n. 54594 del 15/04/2016, COGNOME COGNOME, Rv. 268549 01, secondo cui: «È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento, emesso ai sensi dell’art. 666, comma settimo, cod. proc. pen., con il quale il giudice dell’esecuzione rigetta la richiesta di sospensione dell’esecuzione di una propria precedente ordinanza, trattandosi di provvedimento interlocutorio, per il quale non è prevista dalla legge l’impugnabilità, nonché privo di diretta incidenza sulla libertà personale» (Sez. 1, n. 54594 del 15/04/2016, COGNOME, Rv. 268549 – 01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12 febbraio 2026.