Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 14410 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14410 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/03/2025
Tale richiamo, però, non Ł pertinente al caso di specie, ad onta del passaggio contenuto nella parte motiva della pronuncia delle Sezioni Unite, laddove vi Ł il riferimento all’impugnazione dell’ordinanza pronunciata dopo la declaratoria di inefficacia della precedente, originata dalla inosservanza dei termini di cui all’art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen. e si conclude nel senso che ‘Inadeguato, quindi, si rivela il criterio che, per stabilire se ci si trovi o meno dinanzi a un provvedimento cautelare “nuovo” rispetto al precedente caducato, ha inteso fare riferimento alla causa di cessazione dell’efficacia, escludendo il carattere di “novità” di quello emesso in seguito alla perdita di efficacia del precedente ascrivibile ad automatismi processuali’ (si veda pag. 21). La sentenza delle Sezioni Unite, si ripete, attiene infatti al diverso tema del rimedio impugnatorio esperibile, avverso ordinanza emessa successivamente alla declaratoria di inefficacia di precedente misura, conseguente a proscioglimento in primo grado (il quesito posto, infatti, era il seguente: ‘Se l’imputato, nei confronti del quale sia stata emessa ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere divenuta inefficace per il proscioglimento pronunciato all’esito del giudizio di primo grado, debba impugnare l’ordinanza con la quale sia stata disposta, ai sensi dell’art. 300, comma 5, cod. proc. pen., la custodia in carcere con la richiesta di riesame ovvero con l’appello cautelare’).
Non vi Ł chi non rilevi trattarsi di questione di contenuto differente, rispetto a quella posta dal presente ricorso.
La succitata sentenza delle Sezioni Unite, in realtà, non ha innovato il principio di diritto di carattere piø generale, che da sempre disciplina il tema dedotto dalla difesa. Occorre rifarsi, infatti, alla regola ermeneutica secondo la quale – in sede di motivazione dell’ordinanza applicativa della custodia cautelare – l’obbligo di motivazione dettato all’art. 125, comma terzo cod. proc. pen. deve reputarsi adeguatamente soddisfatto, anche laddove venga fatto un esplicito richiamo a precedente provvedimento di natura coercitiva, che sia divenuto inefficace per vizio di forma e non di merito. Tale provvedimento, pur avendo perso la propria efficacia dispositiva, resta in realtà valido nei suoi intrinseci contenuti di carattere sostanziale; la già compiuta valutazione, quindi, può essere consapevolmente richiamata e riprodotta, ad opera del giudice che proceda all’emissione di nuovo provvedimento cautelare e, consequenzialmente, deve reputarsi pienamente in grado di rendere edotto l’interessato, circa il percorso logico e deduttivo, seguito per giungere alla decisione adottata (si vedano Sez. 1, n. 1533 del 18/12/2007, dep. 2008, Mitrica, Rv. 238816 – 01 e Sez. 1, n. 4724 del 06/07/1999, COGNOME, Rv. 214100).
La doglianza, in definitiva, deve essere disattesa.
Il secondo motivo aggredisce la valutazione compiuta dal Tribunale del riesame, quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, sotto il profilo della necessità di emersione di esigenze di tenore eccezionale.
4.1. La giurisprudenza di legittimità, soffermandosi sugli aspetti essenziali del dettato normativo ex art. 309 comma 10 cod. proc. pen., ha delineato i profili essenziali che devono ricorrere in punto di esigenze cautelari, affinchØ queste siano atte a consentire l’emissione di una
misura cautelare, volta a rinnovare l’originario provvedimento di analogo contenuto, laddove quest’ultimo abbia perso la propria efficacia. Questa Corte, sul punto specifico, ha chiarito come non sia necessaria – in tale evenienza – l’emersione di un ‘quid pluris’, rispetto alla situazione preesistente e già valutata e, inoltre, come non occorra l’intervento di elementi nuovi o sopravvenuti. Ciò che rileva, al contrario, Ł la sussistenza di elementi di pericolosità idonei a determinare un’esposizione al pericolo per la collettività, che sia di consistenza tale, da non risultare superabile se non con l’emissione di una misura coercitiva.
Il connotato di eccezionalità delle esigenze cautelari, in sostanza, deve essere desunto non già dall’esistenza di un elemento di accentuazione, rispetto alla prognosi di pericolosità del soggetto, bensì dall’elevato rilievo dei beni giuridici da tutelare, avendo riguardo alla gravità dei fatti commessi o alle attitudini delinquenziali del soggetto sottoposto a misura (si veda, da ultimo, Sez. 1, n. 806 del 15/11/2022, dep. 2023, Avventurato, Rv. 284039 – 02; sulla medesima direttrice interpretativa si era posizionata anche Sez. 1, n. 28002 del 16/03/2016, Annunziata, Rv. 267662).
4.2. Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha adottato una motivazione esaustiva, coerente e del tutto priva di spunti di contraddittorietà, oltre che conforme alla disciplina sopra richiamata; il Tribunale, in effetti, ha valorizzato la permanenza delle medesime esigenze cautelari già evidenziate nell’ordinanza genetica, rapportandole alla gravità dei fatti e facendosi anche carico di rispondere a tutte le obiezioni difensive. Nell’ordinanza impugnata, infatti, si trova il riferimento al gravoso corredo di pregiudizi penali annoverato dal soggetto, venendo anche sottolineato come questi abbia ripreso a intessere rapporti con il mondo criminale, immediatamente dopo la scarcerazione avvenuta nel 2021. Si evidenzia poi la disponibilità, da parte del COGNOME, di armi, che egli stesso ha fornito ad alcuni consociati di Niscemi, nell’ambito di un determinato progetto omicidiario. Non manca nemmeno di valutare, il Tribunale del riesame, come la gravità delle condotte serbate dal ricorrente risulti viepiø amplificata, in ragione della sua condizione di libero vigilato, sussistente a partire dal 2022.
L’avversato provvedimento, in conclusione, merita di rimanere al riparo da qualsivoglia stigma, in sede di legittimità.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto del ricorso; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non comportando – la presente decisione – la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del provvedimento al Direttore dell’Istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 04/03/2025.
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME