Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 46766 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 46766 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI PAVIA nei confronti di:
NOME nato il 11/11/1989
avverso l’ordinanza del 16/04/2024 del TRIBUNALE di PAVIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG dottor COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio e trasmissione degli atti al Tribunale di Pavia
I
RITENUTO IN FATTO
1.11 Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pavia propone ricorso per avverso l’ordinanza del Tribunale di Pavia, con la quale è stata dichiarata la null di citazione a giudizio emesso in data 13/01/2023 in ordine al procedimento penale Han liachuan, disponendo contestualmente la restituzione degli atti all’ufficio ministero.
Si precisa che il giudice ha dichiarato la nullità del decreto di citazione a g della inosservanza, da parte della polizia giudiziaria, delle formalità di cui all’a pen. ai sensi dell’art. 260, comma 3 bis, cod. proc. pen., durante le operazioni di r sigilli apposti sulla merce recante la marcatura CE non conforme, in quanto la rim sigilli sulla merce oggetto di sequestro probatorio era stata effettuata allo scop alla polizia giudiziaria di effettuare rilievi fotografici sui campioni già prelevati, avviso all’imputato. Tale nullità era stata eccepita dal difensore dell’imputat predibattimentale e sulla quale il giudice aveva omesso di pronunziarsi.
Con unico motivo di ricorso, il Procuratore della Repubblica deduce l’a dell’ordinanza impugnata, in quanto, in primo luogo non sussiste la nullità ravvisat in quanto, in relazione all’intera procedura, è stato ritualmente incardinato il mediante avviso alle parti, e in secondo luogo, in quanto la nullità in esame, sussistente, non refluisce sulla validità dell’atto di esercizio dell’azione penale, capo al giudice il potere di invalidare il decreto di citazione a giudizio, determinand regressione del procedimento dal dibattimento alla fase delle indagini preliminare.
Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza e la trasmissione degli atti per il giudiz di Pavia.
Il difensore dell’imputato NOME COGNOME ha depositato memoria difensiva con la illustrato l’eccezione di nullità sollevata nel corso del giudizio di merito, GLYPH affermando che la rimozione dei sigilli e l’accertamento fotografico sui campioni doveva avvenire co dell’art. 260 comma 3-bis cod. proc. pen., il quale, rinviando all’art. 364 cod. proc. pe come le attività ivi disciplinate siano disposte dando avviso all’indagato di farsi difensore, pena la nullità dell’accertamento, concludendo per l’inammissibilità del r
CONSIDERATO IN DIRITTO
At e (pa. GLYPH 4, 4 ,o ep
V (Sez. U, 26 marzo-22 giugno 2009 n. 25957, Toni, Rv. 243590)ha chiari l’abnormità può essere riscontrata: a) allorchè il giudice abbia esercitato attribuitogli dall’ordinamento processuale (carenza di potere in astratto);
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provvedimento giudiziale costituisca estrinsecazione di un potere che, pur essend dall’ordinamento, è stato esercitato in una situazione processuale radicalmente quella prefigurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consenti ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto). Sono queste le ipotesi di c. strutturale. Accanto ad essa sì colloca l’abnormità funzionale, riscontrabile nel ca processo e di impossibilità di proseguirlo. Non può, dunque, ritenersi l’abno provvedimento qualora esso costituisca estrinsecazione di un potere riconosciuto dall’ordinamento e non determini la stasi del procedimento.
Nel caso in disamina, il giudice a quo ha accolto l’eccezione sollevata dall’imputa dichiarato la nullità delle operazioni di rimozione dei sigilli apposti sulla me sequestro probatorio e, erroneamente, ha disposto la restituzione degli atti al PM, al divieto di regressione del procedimento con riferimento alle nullità concern Costituisce, infatti, ius receptum il principio secondo il quale qualunque nullità afferent probatorio non infida l’atto di esercizio dell’azione penale, ma solo l’atto probator con conseguente depauperazione della piattaforma probatoria, la quale viene priv apparti conoscitivi derivanti dall’atto nullo. Ciò si desume chiaramente dal ten dell’art. 185, comma 4, cod. proc. pen. che, proprio con riferimento alle nullità prove, escludere la regressione del procedimento al fatto in cui si era verificata la n.11837, del 28/09/1992, Rv.193424). Il disposto di cui all’art. 185 cod. proc. applica, come previsto dal comma 4, alle nullità concernenti le prove ed è esclusa la del procedimento al momento in cui si era verificata la nullità.
Nella specie, il Tribunale ha erroneamente disposto la regressione del proced seguito della declaratoria di nullità dell’atto di decreto di citazione a giudizi inosservanza, da parte della polizia giudiziaria, delle formalità di cui all’art. 364 in relazione all’art. 260 comma 3 bis cod. proc. pen., durante le operazioni di r sigilli apposti sulla merce recante la marcatura CE non conforme.
Trattasi di provvedimento abnorme, avendo il giudice di merito emesso un provved giudiziale che costituisce estrinsecazione di un potere che, pur essendo in astr dall’ordinamento, qualora la nullità fosse sussistente, ha tuttavia determinato regressione del procedimento.
Al riguardo, si è affermato che si configura un’ipotesi di abnormità del provvedi cui il Tribunale, ritenuta – su eccezione di parte – la nullità della convalid eseguito, nel corso delle indagini preliminari, dalla polizia giudiziaria, disponga degli atti al P.M., trattandosi di ordinanza che comporta una indebita regressione d poiché la regressione del procedimento – conseguente alla declaratoria di nullità al grado in cui sia compiuto l’atto nullo, non si applica alle nullità concer (Sez. 5, n. 14527 del 18/03/2009, Rv. 243340).
L’ordinanza impugnata, dunque, deve essere annullata senza rinvio e devono trasm gli atti al Tribunale di Pavia per l’ulteriore corso.
PQM
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Pavia per l’ulteriore corso.
Così deciso all’udienza del 09/07/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente