Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 14084 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 14084 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/11/2023 del GIP TRIBUNALE di PESARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugNOME, con trasmissione degli atti al Tribunale di Pesaro.
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale di Pesaro, in persona del Giudice per la udienza preliminare, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna in relazione al reato di cui all’art.186 comma 7 C.d.S. proposta da COGNOME NOME, alla udienza fissata per procedere con le forme del rito abbreviato, richiesto in sede di opposizione, preso atto dell’assenza del ricorrente e del suo difensore, disponeva la revoca dell’ordinanza di ammissione al rito e dichiarava esecutivo il decreto di condanna.
Avverso il suddetto provvedimento ricorre per cassazione la difesa di COGNOME NOME assumendo violazione di legge e abnorrnità del provvedimento impugNOME, avulso dall’ordinamento giuridico processuale che pregiudicando, in maniera irreversibile, la facoltà del ricorrente di accedere a giudizio con le forme richieste del rito abbreviato, comporta la definitività del decreto di condanna opposto, pure in presenza di opposizione, di per sé idonea a costituire il rapporto processuale di natura impugNOMEria.
Sotto il profilo strutturale evidenzia che deve ritenersi del tutto extra ordinem il provvedimento con il quale il giudice adito, in assenza di qualsiasi dichiarazione di rinuncia o di revoca alla richiesta di rito abbreviato, abbia di ufficio revocato l’ammissione al suddetto rito, trattandosi di potere che non risulta riconosciuto da nessuna disposizione processuale, in assenza di una manifestazione contraria da parte dell’imputato che l’abbia richiesto e fuori dei casi tassativi in cui tale facoltà risulta riconosciuta (441 bis cod.proc.pen.).
Sotto il profilo funzionale il provvedimento impugNOME comporta l’impossibilità per l’imputato di essere giudicato con le forme del rito prescelto e comunque determina la definitività del provvedimento opposto a dispetto della proposta opposizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve essere accolto e il provvedimento impugNOME deve essere annullato senza rinvio in presenza di profili di abnormità dello stesso.
3.1 Invero l’abnormità è quella forma di patologia dell’atto giudiziario, priva di riconoscimento testuale in un’esplicita disposizione normativa e
frutto di elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale, con la quale «si è inteso porre rimedio, attraverso l’intervento del giudice di legittimità, agli effetti pregiudizievoli derivanti da provvedimenti non previsti nominatim come impugnabili, ma affetti da tali anomalie genetiche o funzionali, che li rendono difformi ed eccentrici rispetto al sistema processuale e con esso radicalmente incompatibili» (cfr., in motivazione Sez. U. n. 20569 del 18/01/2018, COGNOME). Essa, nella duplice accezione strutturale e funzionale, va ricondotta ad un fenomeno unitario, caratterizzato dallo sviamento della funzione giurisdizionale, inteso non tanto quale vizio dell’atto,, che si aggiunge a quelli tassativamente stabiliti dall’art. 606, comma 1, cod. proc. pen., quanto come esercizio di un potere in difformità dal modello descritto dalla legge. L’ammissibilità, inoltre, deve essere individuata «sulla base della situazione processuale prospettata nel ricorso a prescindere da verifiche nel merito delle anomalie prospettate», ricordandosi che la categoria è stata creata dalla giurisprudenza di leciittimità per consentire di rimuovere un provvedimento non inquadrabile nel sistema o che si pone di impedimento allo sviluppo processuale, ma essa presenta indubbi caratteri di eccezionalità, in relazione alla deroga che viene attuata al principio di tassatività delle nullità (art. 177 cod. proc. pen.) e dei mezzi di impugnazione (art. 568 cod. proc. pen.) .
Entrambe le patologie risultano riscontrarsi nel provvedimento adottato dal Tribunale di Pesaro, con il quale risulta ufficiosamente revocata l’ammissione al rito abbreviato richiesto in sede di opposizione a decreto penale di condanna e, al contempo, viene dichiarata la esecutività del decreto di condanna opposto pure in presenza di rituale opposizione.
A prescindere dalla assoluta mancanza di motivazione del provvedimento impugNOME sulle ragioni della revoca del giudizio abbreviato di cui si assume la ammissione, si è in presenza di un provvedimento del tutto eccentrico rispetto alla disciplina processualistica penale, atteso che la richiesta di giudizio abbreviato è revocabile fino al provvedimento del giudice che la dispone (sez.4, n.45913 del 28/10/2023, PG/Bellato, Rv.283762), sicchè è abnorme l’ordinanza con cui viene revocata l’ammissione al rito abbreviato, se pronunciata al di fuori delle eccezionali ipotesi di cui all’art.441 bis cod.proc.pen. comma 4 (sez.2, n.13969 del 10/04/2020, COGNOME NOME, Rv.279035; sez.3, n.9921 del 12/01/2009, COGNOME, Rv.246326).
4.1 Ma anche sotto il profilo funzionale la intervenuta pronuncia di irrevocabilità del decreto opposto, a fronte di opposizione con richiesta di
rito abbreviato, costituisce una inammissibile deviazione rispetto a quello che avrebbe dovuto essere il naturale epilogo della opposizione, in assenza di una valutazione di inammissibilità della stessa. È abnorme il provvedimento con cui il G.i.p. dichiari l’esecutività di un decreto penale di condanna rigettando l’opposizione tempestivamente e ritualmente proposta dall’imputato, in quanto in tale ipotesi il giudice è obbligato ad emettere il decreto che dispone il giudizio immediato (In motivazione la Corte, nell’enunciare il già menzioNOME principio, ha ulteriormente affermato che tale abnormità è rilevabile d’ufficio in sede di legittimità sez.3, n.8713 del 23/01/2008, Pecci, Rv.238998). Con particolare riferimento ad opposizione a decreto penale di condanna con richiesta di rito abbreviato è stato altresì affermato che è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, rigettata la richiesta di giudizio abbreviato condizioNOME formulata in sede di opposizione e la successiva richiesta di giudizio immediato, dichiari esecutivo il decreto penale di condanna (sez.5, n.53443 del 7/06/2018, COGNOME, Rv.275228) e in ipotesi di opposizione con richiesta di oblazione non accolta 3, n.31231 del 13/01/2019, COGNOME, Rv.276554) ove la Corte ha precisato che, ai sensi dell’art. 464, comma 1, cod. proc. pen., il giudice deve emettere decreto di giudizio immediato anche nel caso in cui l’imputato, con l’atto di opposizione, non abbia chiesto il giudizio).
Al rilievo dell’abnormità del provvedimento impugNOME, segue l’annullamento senza rinvio dello stesso e la trasmissione degli atti al Tribunale di Pesaro per l’ulteriore corso.
PQM
Annulla senza rinvio il provvedimento impugNOME e dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Pesaro per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2023
Il Consigliere estensore
Il Presid n e