Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 3297 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3297 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 20/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME
– Relatore –
SENTENZA
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto la sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gela nei confronti di: NOME NOME nato a PATTI il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 09/05/2025 del TRIBUNALE di Gela Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; declaratoria di inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
All’udienza del 9 maggio 2025, il Tribunale di Gela ha pronunciato ordinanza con la quale ha dichiarato la nullità del decreto di rinvio a giudizio emesso nei confronti di NOME COGNOME nel procedimento n. 164/2024 r.g.n.r. per la mancata indicazione degli avvisi «previsti dall’attuale normativa in relazione alla trattazione dell’udienza predibattimentale», disponendo, contestualmente, la restituzione degli atti al pubblico ministero.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gela articolando un unico motivo con il quale ha eccepito l’abnormità dell’ordinanza.
La decisione Ł, sostanzialmente, priva di motivazione alcuna, non essendo stata precisata l’effettiva ragione posta a fondamento della stessa.
Tanto piø che il decreto del quale Ł stata dichiarata la nullità conteneva gli avvisi di cui all’art. 552, comma 1, lett. d), e) ed f), cod. proc. pen., il che rende il provvedimento impugnato, ulteriormente, abnorme, avendo determinato una stasi procedimentale dovuta anche alla impossibilità di emendare un decreto completo di tutte le prescrizioni imposte dalla legge processuale.
Il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile.
Il provvedimento impugnato non Ł abnorme, nØ strutturalmente (trattandosi di una declaratoria di nullità – astrattamente – consentita), nØ funzionalmente, avendo determinato
una regressione che non comporta un’alterazione della sequenza processuale e neppure il compimento, da parte del pubblico ministero, di un atto, a sua volta, viziato o, addirittura, nullo.
Tale conclusione Ł del tutto coerente con la giurisprudenza di questa Corte che, a Sezioni Unite, in piø occasioni, ha avuto modo di evidenziare come alla categoria dell’abnormità sia estraneo il provvedimento del giudice che erroneamente abbia dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio e disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero, al contrario di quello che abbia disposto la restituzione degli atti in conseguenza della declaratoria di nullità della notificazione del decreto di citazione (Sez. U, n. 28807 del 29/05/2002, Manca, Rv. 221999 – 01 ripresa dalla piø recente Sez. U., n. 42603 del 13/07/2023, COGNOME Karti, Rv. 285213 – 02).
In tale solco si colloca l’affermazione per cui «non Ł abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento – rilevata l’invalidità della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini di cui all’art. 415 bis cod. proc. pen., in realtà ritualmente eseguita – dichiari erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al AVV_NOTAIO.M., trattandosi di provvedimento che, lungi dall’essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall’ordinamento e che non determina la stasi del procedimento, potendo il P.M. disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso» (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, P.M. in proc. Toni e altro, Rv. 243590 – 01).
Nella motivazione di tale arresto si legge che occorre «limitare (…) l’ipotesi di abnormità strutturale al caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall’ordinamento processuale (carenza di potere in astratto) ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale nel senso di esercizio di un potere previsto dall’ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioŁ completamente al di fuori dei casi consentiti, perchØ al di là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto). L’abnormità funzionale, riscontrabile (…) nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo, va limitata all’ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo. Solo in siffatta ipotesi il pubblico ministero può ricorrere per cassazione lamentando che il conformarsi al provvedimento giudiziario minerebbe la regolarità del processo; negli altri casi egli Ł tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice».
Pur essendo totalmente carente la motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui afferma la mancanza degli avvisi relativi alla trattazione dell’udienza predibattimentale e risultando, dal confronto tra il decreto e il testo dell’art. 552 cod. proc. pen., il rispetto della disposizione e, dunque, la mera assertività della motivazione del provvedimento del Tribunale, la violazione di legge, pure ravvisabile, non si traduce nell’abnormità che, sola, consente la ricorribilità per cassazione.
Il vizio descritto dal giudice integra una causa di nullità del decreto di citazione e consente, sia pure astrattamente, l’adozione del provvedimento impugnato.
In termini, per una fattispecie simile, Ł stato già deciso che «non Ł abnorme, e non Ł quindi ricorribile per cassazione, il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio, sulla base dell’erroneo rilievo di una difformità tra l’imputazione in esso contenuta e la descrizione del fatto rappresentata nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari. (In motivazione la Corte ha chiarito che il contenuto di un tale atto non Ł avulso dal sistema e i suoi effetti non sono tali da
pregiudicare in concreto lo sviluppo successivo del processo, che potrà proseguire con un nuovo decreto di citazione a giudizio)» (Sez. 4, n. 7377 del 06/02/2014, Bello, Rv. 259290 01).
In termini, anche l’arresto in base al quale Ł stata esclusa la configurabilità dell’abnormità nel caso di «provvedimento con cui il Tribunale dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero, sul presupposto erroneo che il decreto di citazione a giudizio nei confronti dell’imputato sia affetto da nullità per mancanza dell’avviso della facoltà di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova, in realtà non dovuto» (Sez. 2, n. 3864 del 23/12/2016, dep. 2017, Pmt, Rv. 269103 – 01: in motivazione, la Corte ha chiarito che non si determina in tal modo alcuna stasi processuale, dal momento che il P.M. potrà proseguire nell’esercizio dell’azione penale, eventualmente rinnovando l’emissione del decreto che dispone il giudizio negli stessi termini erroneamente sanzionati dal giudice).
Anche nel caso di specie, quindi, deve rilevarsi che non si Ł determinata alcuna stasi processuale, potendo essere proseguito l’esercizio dell’azione penale con la rinnovata emissione del decreto che dispone il giudizio.
In conclusione, il ricorso, in conformità alle conclusioni del Procuratore generale, deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così Ł deciso, 20/11/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME