Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 3443 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 3443 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/12/2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; letta la memoria del difensore della ricorrente, intitolata motivi nuovi, che reitera i motivi di impugnazione, nonché la memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale.
RITENUTO IN FATTO
1. NOME COGNOME impugna per abnormità l’ordinanza del 3 maggio 2024 con la quale il Tribunale di Prato ha rigettato la richiesta di nullità del decreto che dispone il giudizio del 5 ottobre 2023 emesso dal giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Prato.
2.Con il ricorso sottoscritto dall’avvocato NOME COGNOME sono proposti due motivi di impugnazione, di seguito sintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione. In particolare, la ricorrente denuncia l’abnormità del provvedimento impugnato poichè:
2.1. il Tribunale di Prato, disattendendo l’eccezione difensiva di nullità del decreto che dispone il giudizio, non si sarebbe uniformato alla sentenza della Corte di Cassazione del 5 marzo 2024 con la quale era stata annullata, per abnormità, l’ordinanza del 5 ottobre 2023 con la quale il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Prato aveva dichiarato inammissibile l’istanza di rimessione del procedimento, ai sensi dell’art. 45, 46 e 47 cod. proc. pen. L’ordinanza del Tribunale avrebbe eluso gli effetti della dichiarazione di nullità della Corte di Cassazione e, anziché rimuovere gli effetti conseguenti alla decisione sulla rimessione, dichiarando la nullità del decreto che dispone il giudizio e disponendo la regressione del procedimento nella fase in cui il vizio si era verificato, aveva altresì, disposto la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione, per la decisione sulla remissione, incorrendo in un ulteriore profilo di abnormità, per evidente sviamento dei poteri di ufficio e lesione dei diritti dell’imputato dal momento che la richiesta era priva della notifica alle altre parti interessate;
2.2. la mancata ottemperanza alla sentenza della Corte di Cassazione determinerebbe la indebita progressione del procedimento e la violazione dei diritti della difesa con riguardo ad uno dei possibili esiti della fase giurisdizionale in cui l’atto nullo si è verificato. Sostiene la ricorrente che l’atto abnorme (la decisione del giudice dell’udienza preliminare sulla rimessione) ha prodotto i suoi effetti (precari) fino alla eliminazione dell’atto stesso e che a seguito dell’annullamento disposto dalla Corte di Cassazione sussiste la necessità di ripristinare il corretto iter processuale.
Conclusivamente la COGNOME ricorrente chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata perché abnorme con conseguente caducazione di tutti gli effetti della stessa e di tutti gli atti compiuti successivamente ovvero l’annullamento con conseguente rinvio al Tribunale per nuova decisione sulla questione o la trasmissione della questione dinanzi alle Sezioni Unite della Corte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va, per completezza espositiva, precisato che l’odierno ricorso, proposto il 17 maggio 2024, è stato fissato con procedimento in camera di consiglio ai sensi dell’art. 611, seconda parte, cod. proc. pen., con procedura camerale non suscettibile di conversione nella trattazione orale, richiesta dal difensore della
COGNOME con istanza ex se inammissibile. Il procedimento in camera di consiglio, senza la presenza delle parti, si applica, infatti, ai ricorsi relativi a provvedimenti emessi in dibattimento per i quali non sia espressamente prevista la trattazione camerale ai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen. ovvero l’udienza pubblica.
2.11 ricorso è inammissibile perché proposto avverso un provvedimento, l’ordinanza emessa il 3 maggio 2024 dal Tribunale di Prato, rispetto al quale non è configurabile un’ipotesi di abnormità, strutturale o funzionale, in quanto atto inidoneo a comportare un indebito regresso o stasi del processo, atto, peraltro, impugnabile, ai sensi dell’art. 586 cod. proc. pen. unitamente alla sentenza.
Come noto il tema della “abnormità”- figura di elaborazione giurisprudenziale – è stato oggetto di plurime riflessioni e progressive puntualizzazioni da parte della giurisprudenza di questa Corte che, anche nelle sue più recenti pronunce ha ribadito che “… si considera abnorme il provvedimento che, per la sua singolarità, non sia inquadrabile nell’ambito dell’ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite” e che l’abnormità “… può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché, per la sua singolarità, si ponga fuori dal sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e la impossibilità di proseguirlo” (Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022, COGNOME, Rv. 283552).
L’ordinanza con la quale il Tribunale di Prato ha respinto le eccezioni difensive sulla pretesa nullità o inesistenza del decreto che dispone il giudizio adottato ai sensi dell’art. 429 cod. proc. pen. non è abnorme né sotto il profilo strutturale né sotto il profilo funzionale.
La decisione del Tribunale, compulsata da un’eccezione della stessa imputata, non si pone in patente distonia con il sistema processuale, in quanto esplicata fuori dei casi previsti e nei limiti ragionevoli previsti dall’ordinamento, perché trattasi di un provvedimento che costituisce pur sempre manifestazione dei poteri fisiologicamente riconosciuti dall’ordinamento al giudice di merito e, in particolare, al giudice del dibattimento di primo grado.
Né il provvedimento impugnato è abnorme sotto il profilo funzionale perché il suo contenuto decisorio non determina alcuna stasi o indebita regressione del processo tanto è vero che lo stesso ricorrente lamenta il contrario (cioè la indebita progressione del processo).
3.La ricorrente sostiene – con argomentazioni reiterate sia con i motivi nuovi sia con le memorie prodotte – che la sentenza di questa Corte, che aveva dichiarato
la abnormità del decreto con il quale il giudice dell’udienza preliminare aveva esaminato la questione della rimessione del processo, viene in sostanza elusa dall’ordinanza impugnata.
Si tratta, tuttavia, di una prospettazione manifestamente infondata, come chiarito dalla giurisprudenza che ha esaminato gli effetti dell’esame, nella sede naturale, della questione incidentale sulla rimessione del processo, effetti che si producono non in forza della mera prospettazione della questione ma solo sulla base di una sentenza della Corte di Cassazione che la ritenga fondata, riconoscendo, in positivo, il difetto di potere giurisdizionale in presenza di una grave situazione locale idonea a far sorgere il pericolo concreto di non imparzialità del giudice o di pregiudizio per la libera determinazione delle parti.
L’annullamento dell’ordinanza del 5 ottobre 2023 del giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Prato, con la sentenza del 5 marzo 2024 di questa Corte non aveva questo effetto dal momento che tale pronuncia si limitava ad elidere dall’ordinamento l’atto impugnato ma non conteneva alcuna statuizione di merito sulle condizioni per la rimessione del processo ad altro giudice, e, quindi, sulla competenza.
E’, infatti, pacifico in giurisprudenza che la sentenza pronunciata in violazione del divieto posto dall’art. 47, comma primo, cod. proc. pen., che inibisce al giudice di definire il giudizio finché non sia intervenuta l’ordinanza della Corte di cassazione che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di rimessione del processo, è nulla solo nel caso in cui la Corte medesima abbia accolto l’istanza, mentre conserva piena validità tutte le volte che essa sia dichiarata inammissibile o rigettata: il predetto divieto, infatti, integra un temporaneo difetto di potere giurisdizionale, limitato alla possibilità di pronunciare la sentenza e condizionato alla decisione della Corte di cassazione dichiarativa della sussistenza delle condizioni per la rimessione del processo ad altro giudice, e quindi della competenza, con la conseguenza che la valutazione di validità o meno della sentenza irritualmente adottata avviene “secundum eventum” (Sez. U, n. 6925 del 12/05/1995, COGNOME, Rv. 201301).
Un principio che una più recente decisione di questa Corte ha ribadito affermando che il decreto che dispone il giudizio emesso dal giudice dell’udienza preliminare in pendenza della decisione definitiva sull’istanza di ricusazione, è, in caso di accoglimento di quest’ultima, affetto da nullità assoluta di ordine generale, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., siccome attinente ai modi e ai limiti del potere giurisdizionale esercitabile nel relativo giudizio (Sez. U, n. 37207 del 16/07/2020, Gerbino, Rv. 280116).
La soluzione indicata dalle Sezioni Unite, sia pure resa in materia di ricusazione, è applicabile anche alla rimessione, poiché la validità ed efficacia del
provvedimento emesso, come in materia di ricusazione, risulta collegata alla questione della capacità del giudice ed alla garanzia costituzionale del giudice naturale, che riguarda l’ufficio giudiziario, questione che deve essere oggetto di espressa e motivata decisione onde non affidare alla patologica e illecita condotta delle parti processuali lo strumento per potere “scegliere” fori alternativi rispetto a quello naturalmente determinato.
Ritiene, conclusivamente, il Collegio, sulla scorta di tali principi, che non è seriamente prospettabile la questione dell’abnormità dell’ordinanza impugnata poiché il giudice del dibattimento, titolare del potere di verifica della legittimità del decreto che dispone il giudizio, ha fatto coerente applicazione delle regole di sistema fin qui descritte e che difettano, altresì, i presupposti di cui all’art. 618 cod. proc. pen., per la rimessione della questione proposta alle Sezioni Unite della Corte.
E’ manifestamente infondato il motivo che concerne l’abnormità dell’ordinanza impugnata nella parte in cui ha disposto trasmissione alla Corte di Cassazione della richiesta di remissione, perché priva delle notifiche alle altre parti. Il Tribunale ha, infatti, adottato un provvedimento di mero impulso processuale privo di contenuto decisorio.
5.Consegue alla inammissibilità del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in dispositivo in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 17 dicembre 2024
La Consigliera relatrice