Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 40869 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 40869 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/09/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a LAMEZIA TERME il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a LAMEZIA TERME il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/04/2025 del TRIBUNALE di LAMEZIA TERME
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
udito il difensore
FATTO E DIRITTO
Con l’ordinanza di cui in epigrafe il tribunale penale di Lamezia Terme in composizione monocratica ordinava a COGNOME NOME la restituzione delle chiavi relative ai locali del RAGIONE_SOCIALE, sito in Nocera Terinese, INDIRIZZO, e a COGNOME NOME l’immediato spostamento dei cani in suo possesso dalla sede del suddetto RAGIONE_SOCIALE qualora l’accesso ai locali adibiti a cantina si fosse reso necessario.
Per meglio comprendere la ratio del suddetto provvedimento, va chiarito il contesto in cui esso si inserisce, ben ricostruito dal sostituto procuratore generale della Repubblica nella sua requisitoria scritta del 28.7.2025, che, per evitare inutili ripetizioni, appare opportuno riportare integralmente.
“Il provvedimento impugnato è stato adottato dal Giudice in relazione alle criticità emerse nell’esecuzione del precedente provvedimento, emesso dal medesimo in data 9.4.2025, provvedendo sulla richiesta di sostituzione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla sede del RAGIONE_SOCIALE applicata a COGNOME NOME in relazione al reato di cui all’art.588, cod. pen. La vicenda processuale, nel cui ambito deve essere valutata l’ordinanza stessa, si interseca con una pluralità di contenziosi inerenti al suddetto RAGIONE_SOCIALE, di cui risulta attualmente legale rappresentante COGNOME NOME, al quale è stata riconosciuta la facoltà di accedervi per svolgere l’attività di gestione dello stesso. In tale contesto emerge che l’attuale ricorrente ha impugnato la delibera consortile che ne aveva disposto l’esclusione; che l’impugnazione era stata respinta dal collegio arbitrale nominato in base alla clausola compromissoria e che la Corte di appello aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione del lodo arbitrale; che nei confronti del medesimo era stato instaurato procedimento penale avente ad oggetto le condotte appropriative e di malversazione denunciate dal RAGIONE_SOCIALE, mentre i sequestri preventivi emessi nel procedimento stesso erano stati impugnati e i provvedimenti di conferma annullati in sede di legittimità. La complessa disputa legale, che sembra investire anche la possibilità di
scorporo di alcuni beni dalla massa consortile e lo svolgimento di attività produttiva autonoma, si interseca con le vicende ereditarie relative ai beni medesimi, ha avuto un ulteriore risvolto penale in occasione di un accesso di COGNOME NOME alla sede del RAGIONE_SOCIALE, per effetto del quale le parti sono state denunciate per rissa ed è stata adottata la ricordata misura cautelare. In tale contesto, il provvedimento impugnato appare adottato nella consapevolezza dei contestuali procedimenti che incidono sui ruoli e sugli obblighi e facoltà spettanti alle parti (il COGNOME risulta dipendente del consorzio e affidatario dei cani ivi presenti ad escludendos alios), con il dichiarato scopo di consentire l’esecuzione del precedente e l’accesso di COGNOME NOME nei locali del RAGIONE_SOCIALE, negli orari previsti, per espletarvi la sola attività
di amministrazione dello stesso, impedita dalla presenza dei cani” In particolare con il provvedimento reso in data 9.4.2025, che rappresenta l’antecedente logico-giuridico del provvedimento oggetto di ricorso, il tribunale penale di Lamezia Terme, nel provvedere sull’istanza di revoca della misura cautelare alla quale era sottoposto l’COGNOME NOME per il reato di rissa, pur mantenendola, consentiva a quest’ultimo “l’accesso alla sede del RAGIONE_SOCIALE al fine di riottenere i beni oggetto della procedura esecutiva, nonché al fine di provvedere all’amministrazione del RAGIONE_SOCIALE, a partire dal 10 aprile 2025, nei soli giorni che vanno da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 16, limitandosi alla sola attività di amministrazione, senza in alcun modo cercare il contatto con gli altri coimputati, i quali, a loro volta, non dovranno ostacolare, o disturbare, l’accesso al RAGIONE_SOCIALE al fine di dare corso all’autorizzazione disposta da questo Giudice”.
Dato atto degli ostacoli segnalati dalla polizia giudiziaria all’esecuzione di tale provvedimento, il tribunale di Larnezia Terme vi poneva rimedio con il provvedimento impugnato in questa sede, ordinando a COGNOME NOME la restituzione a COGNOME NOME delle chiavi relative ai locali del RAGIONE_SOCIALE, nonché a COGNOME NOME l’immediato spostamento dei cani in suo possesso dalla sede del
RAGIONE_SOCIALE qualora l’accesso ai locali adibiti a cantina si fosse reso necessario.
Avverso il menzionato provvedimento del tribunale di Lamezia Terme, di cui chiedono l’annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME e COGNOME NOME, con distinti atti di impugnazione fondati su motivi comuni a entrambi, denunciando l’abnormità del provvedimento, sul presupposto che trattasi di abnormità strutturale per carenza di potere in concreto, nel senso che nel caso in esame il giudice penale ha invaso il campo di competenza del giudice civile esercitando un potere previsto dall’ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge, vale a dire completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni ragionevole limite.
Con requisitoria scritta del 28.7.2025, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, chiede che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili.
I ricorsi vanno dichiarati inammissibili in quanto non suscettibili di essere impugnati con il ricorso per cassazione, per un duplice ordine di ragioni.
Da un lato, infatti, il provvedimento di cui si discute è stato adottato per mere finalità esecutive ovvero per dare esecuzione al precedente provvedimento del tribunale di Lamezia Terme del 9.4.2025, e in quanto tale non appare impugnabile con il ricorso per cassazione, nemmeno facendo ricorso alla categoria dell’abnormità, trattandosi di un atto privo di autonoma natura giurisdizionale, meramente accessorio e servente al provvedimento con cui il tribunale di Lamezia Terme ha consentito, per limitate finalità, l’accesso di COGNOME NOME ai locali del RAGIONE_SOCIALE, unico provvedimento espressione dell’esercizio del potere giurisdizionale, in quanto tale autonomamente impugnabile, anche per far valere la lamentata “invasione” del giudice penale nel campo del giudice civile (e, infatti, per tale ragione, legittimamente impugnato, come ammesso dagli stessi ricorrenti, innanzi al tribunale del riesame).
Dall’altro, ove anche si volesse riconoscere a detto provvedimento autonoma natura giurisdizionale, esso non sarebbe certo qualificabile in termini di atto abnorme.
Giova, al riguardo, ripercorrere, sia pure sinteticamente, l’approdo interpretativo cui è giunta la giurisprudenza della Suprema Corte, nel definire la nozione di abnormità, costruita come un vizio dell’atto processuale, non codificato, ma individuato per sanzionare anomalie del procedimento di rilevanza tale da alterare l’ordinaria sequenza procedimentale e che, ciononostante, non trovano rimedio nel sistema delle invalidità previsto dal legislatore e nei sistemi impugnatori azionabili.
L’ individuazione di siffatta categoria di vizi è stata specificamente attribuita dal Legislatore alla giurisprudenza, come si evince dalla Relazione al progetto preliminare del nuovo codice di procedura penale, ove si dà atto della rinuncia a prevedere espressamente l’impugnazione dei provvedimenti abnormi, «attesa la rilevante difficoltà di una possibile tipizzazione e la necessità di lasciare sempre alla giurisprudenza di rilevarne l’esistenza e di fissarne le caratteristiche ai fini dell’i mpug na bili tà».
Come evidenziato dalle Sezioni Unite Scarlini, l’esigenza cui risponde la categoria dell’abnormità è quella di «assicurare la legalità di ogni sequenza procedimentale e di scongiurare il rischio di anomalie imprevedibilmente insorte e non riconducibili ad altra specie di patologia, tali nondimeno da alterare lo sviluppo del procedimento e da arrecare pregiudizio alle prerogative riconosciute alle parti: di qui l’ammissibilità in questi casi, in deroga al principio della tipicità dei mezzi di impugnazione, del ricorso per cassazione, al fine di eliminare quegli atti, ove il vizio non sia riconducibile alle categorie della nullità o dell’inutilizzabilità e non sia previsto altro mezzo di impugnazione», dovendosi comunque escludere che qualunque violazione di norme processuali possa automaticamente dare luogo ad un’ipotesi di abnormità, in violazione dei principi di tassatività delle nullità e dei mezzi di impugnazione» (cfr., oltre a Sezioni Unite Scarlini, Sez. U, n.
42603 del 13/07/2023, COGNOME, Rv. 285213; Sez. U, n. 10728 del 16/12/2021, COGNOME, Rv. 2828079, che richiama Sez. U, n. 40984 del 22/03/2018, COGNOME, Rv. 273581; Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, COGNOME, Rv. 272715; Sez. U, n. 21243 del 25/03/2010, COGNOME, Rv. 246910; Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, COGNOME, Rv. 243590; Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, COGNOME, Rv. 238240-01; Sez. U, n. 22909 del 31/05/2005, COGNOME, COGNOME Rv. COGNOME 231163-01; Sez. COGNOME U, COGNOME n. 19289 COGNOME del 25/02/2004, COGNOME, COGNOME Rv. COGNOME 227356; COGNOME Sez. COGNOME U, COGNOME n. COGNOME 28807 del 29/05/2002, COGNOME, Rv. 221999; COGNOME Sez. COGNOME U, COGNOME n. COGNOME 34536 del 11/07/2001, COGNOME, COGNOME Rv. 219598; Sez. U, n. 4 del 31/01/2001, COGNOME, Rv. 217760; Sez. U, n. 33 del 22/11/2000, COGNOME, Rv. 217244; Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, COGNOME, Rv. 215094; Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, dep. 1998, COGNOME, Rv. 209603; Sez. U, n. 11 del 09/07/1997, COGNOME, Rv. 208221).
Ciò posto, l’esame della giurisprudenza sul tema dell’abnormità consente di affermare che ad oggi resta ferma la tradizionale distinzione tra abnormità strutturale e funzionale, anche se vi è una marcata tendenza alla sovrapposizione tra le due categorie.
In particolare, l’abnormità strutturale ricorre, sia quando il giudice adotta un provvedimento che, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, sia quando si tratti di provvedimento che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite (in questi casi il giudice «esercita un potere che non gli è dato, o meglio esercita una attribuzione completamente al di fuori dei casi consentiti».
L’abnormità funzionale, ricorre, invece, quando il provvedimento determina la stasi o la regressione del procedimento a cui il pubblico ministero può porre rimedio solo compiendo un atto affetto da nullità (Sezioni Unite COGNOME), non assoluta (Sezioni Unite Scarlini).
Ciò posto appare evidente come nel caso in esame, non vi sia spazio per l’abnormità funzionale, non essendo ipotizzabile alcuna stasi o
regressione del procedimento penale, in conseguenza del provvedimento oggetto di ricorso.
Né il provvedimento può ritenersi affetto da abnormità strutturale, perché il tribunale di Lamezia Terme ha esercitato un potere che l’art. 665, co. 1, cod. proc. pen., secondo cui “salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell’esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato”, gli riconosce espressamente, esercitandolo negli stretti limiti necessari a eseguire il provvedimento del 9.4.2025.
Tale conclusione, peraltro, appare in linea con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, che esclude l’abnormità dei provvedimenti emessi dal giudice o dal pubblico ministero in esecuzione dei provvedimenti adottati in sede cautelare (cfr. Sez. 3, n. 4356 del 12/01/2012, Rv. 251915; Sez. 3, n. 21735 del 25/03/2003, Rv. 224672).
5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere questi ultimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.