Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 37134 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 37134 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal PM di Como nel procedimento a carico di NOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA, contro l’ordinanza del Tribunale di Como dell’11.4.2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza dell’11.4.2024 il Tribunale di Como aveva dichiarato la nullità della notifica dell’avviso di cui all’art. 415-bis cod. proc. pen. – in qu eseguita presso il difensore di ufficio domiciliatario che non aveva tuttavia accettato la domiciliazione, e quella degli atti conseguenti, disponendo così la restituzione degli atti al PM;
ricorre per cassazione il PM presso il Tribunale di Como che deduce:
2.1 mancanza di motivazione – inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riguardo all’art. 162, comma 4-bis cod. proc. pen.: rileva, infatti, il difetto di motivazione del provvedimento impugnato che si limita a richiamare il principio giurisprudenziale secondo cui la notificazione presso il difensore che non abbia accettato la domiciliazione è affetta da nullità; segnala tuttavia che proprio le SS.UU. del 2023 avevano approfondito il rapporto tra il 162 comma 4-bis cod. proc. pen. e l’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. tanto da consentire di concludere nel senso della non incompatibilità tra le due disposizioni applicandosi quella di cui all’art. 162, comma 4-bis cod. proc. pen. nell’ipotesi di assenza di domicilio utile alla notifica per fatto derivante da fatto imputabile all’imputato o al suo difensor indicato come domiciliatario;
la Procura AVV_NOTAIO ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
4.1 I! Pubblico Ministero presso il Tribunale di Como impugna il provvedimento con cui il Tribunale lariano ha dichiarato la nullità della notific dell’avviso spedito ai sensi dell’art. 415-bis cod. proc. pen. e quella degli at conseguenti, ordinando così la restituzione del procedimento al PM.
Il ricorrente deduce, infatti, l’abnormità dell’ordinanza perché fondata su un presupposto a suo avviso erroneo, avendo il Tribunale ritenuto irrituale la notifica eseguita presso il difensore e non già con le modalità di cui all’art. 15 cod. proc. pen.; secondo la parte pubblica, la mancata accettazione della elezione di domicilio da parte del difensore di ufficio è assimilabile alla ipotesi di rif dell’imputato di eleggere domicilio ovvero alla elezione di un domicilio rivelatosi inidoneo, con conseguente applicabilità, invece, del meccanismo di cui all’art. 161 comma quarto cod. proc. pen..
4.2 Su questo aspetto, invero, questa Corte – nel suo massimo consesso nomofilattico – ha già avuto modo di chiarire che, qualora l’imputato, nella vigenza della normativa antecedente il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, elegga domicilio presso il difensore d’ufficio e quest’ultimo non accetti l’elezione, la notificazio dell’atto di citazione va effettuata nelle forme previste dall’art. 157 eventualmente dall’art. 159 cod. proc. pen., e non mediante consegna di copia al
medesimo difensore a norma dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. (cfr., – GLYPH Sez. U, n. 42603 del 13/07/2023, Ed Karti, Rv. 285213 – 01, in particolare, al I GLYPH punto 5 della motivazione).
4.3 E, tuttavia, indipendentemente dalla correttezza o meno della notifica dell’avviso, è certo che non si sia in presenza di un provvedimento “abnorme”, come tale impugnabile in questa sede.
Le Sezioni unite di questa Corte, proprio in tema di regressione del procedimento dalla fase del dibattimento a quella delle indagini preliminari, hanno infatti ristretto la nozione di atto abnorme, precisando che, “… se l’atto del giudi è espressione di un potere riconosciutogli dall’ordinamento, si è in presenza di un regresso consentito, anche se i presupposti che ne legittimano l’emanazione siano stati ritenuti sussistenti in modo errato” ed aggiungendo che “non importa che il potere sia stato male esercitato, giacché in tal caso esso sfocia in atto illegittimo ma non in un atto abnorme” (cfr., così, Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590).
L’area dell’abnormità, ricorribile per cassazione, nella sua duplice accezione (strutturale 2 e funzionale), va rigorosamente delimitata, non potendosi considerare abnorme un atto quando “… non sia totalmente avulso dal sistema processuale e non determini una stasi irrimediabile del procedimento. Resta dunque escluso che, come precisato anche dalla dottrina, possa invocarsi la categoria dell’abnormità per giustificare la ricorribilità immediata per cassazione di atti illegittimi, affetti soltanto da nullità o comunque sgraditi e non condiv (cfr., Sez. U, n. 33 del 22/11/2000, COGNOME), perché tanto si tradurrebbe nella non consentita elusione del regime di tassatività dei casi di impugnazione e dei mezzi esperibili, stabilito dall’art. 568, comma 1, cod. proc. pen.” (così Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715).
Nel caso in esame – diversamente dall’ipotesi evocata dal PM ricorrente e relativa alla ritenuta nullità del decreto di citazione a giudizio o del decreto ex a 429 cod. proc. pen., (in presenza di una previsione specifica contenuta nell’art. 104 disp. att. cod. proc. pen.) – la ravvisata nullità della notifica dell’avvis conclusione delle indagini consentiva (ed anzi, ai sensi dell’art. 552, comma 2, cod. proc. pen., imponeva) al giudice di dichiarare la nullità degli atti conseguenti e di restituire il procedimento al PM; non è perciò ravvisabile alcun profilo d abnormità “strutturale” dell’impugnato provvedimento né di abnormità “funzionale” trattandosi di provvedimento che, pur provocando una regressione del procedimento, anche se basato su un giudizio errato, rientra nell’ambito dei poteri riconosciuti a tale giudice e non produce alcuna stasi processuale, essendo sempre possibile per la pubblica accusa rinnovare l’atto (cfr., in tal senso, proprio
in una fattispecie di rilevata nullità della notifica dell’avviso di cui all’a cod. proc. pen., Sez. 5, n. 1855 del 08/10/2021, dep. 17/01/2022, Rv. 282429 01, Stilo).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, 1’11.9.2024