Provvedimento Abnorme: la Cassazione chiarisce i limiti dell’impugnazione
Nel complesso panorama della procedura penale, esistono concetti che delineano i confini tra un atto semplicemente errato e uno radicalmente anomalo. La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, è tornata a pronunciarsi sulla nozione di provvedimento abnorme, un vizio tanto grave da consentire un ricorso immediato. La vicenda analizzata riguarda l’esclusione di un responsabile civile dal processo, una decisione che la parte lesa ha ritenuto talmente anomala da giustificare un ricorso diretto in Cassazione. Esaminiamo i dettagli del caso e i principi di diritto ribaditi dalla Suprema Corte.
I Fatti del Caso: L’esclusione del Responsabile Civile
Nel corso di un procedimento penale, la parte civile aveva richiesto e ottenuto la citazione del Ministero della Difesa quale responsabile civile, in quanto datore di lavoro dell’imputato. Tuttavia, prima dell’apertura del dibattimento, il Tribunale di primo grado decideva d’ufficio di escludere il Ministero dal processo. Il giudice riteneva insussistenti i requisiti per la sua citazione, esercitando un potere previsto dall’articolo 87 del codice di procedura penale.
La parte civile, ritenendo tale esclusione illegittima e pregiudizievole, ha impugnato l’ordinanza direttamente in Cassazione, sostenendo che si trattasse di un provvedimento abnorme.
La Nozione di Provvedimento Abnorme secondo le Sezioni Unite
Per comprendere la decisione della Corte, è fondamentale richiamare la definizione di provvedimento abnorme elaborata dalle Sezioni Unite della Cassazione. Non si tratta di una semplice illegittimità, ma di un’anomalia genetica o funzionale talmente radicale da porre l’atto al di fuori dello schema normativo.
Un atto è abnorme quando:
1. Strutturalmente: Si pone al di fuori del sistema organico della legge processuale.
2. Funzionalmente: Pur essendo astrattamente previsto, determina una stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo.
In sostanza, l’abnormità si configura come uno sviamento della funzione giurisdizionale, un atto che non risponde più al modello legale e che l’ordinamento non è in grado di tollerare o sanare con i rimedi ordinari.
La Decisione della Corte: perché non si tratta di provvedimento abnorme
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che l’ordinanza del Tribunale non poteva essere qualificata come abnorme. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi.
L’esercizio del Potere del Giudice
Il Tribunale ha esercitato un potere che la legge gli conferisce esplicitamente: quello di escludere, anche d’ufficio, il responsabile civile quando manchino i presupposti per la sua citazione. Sebbene la difesa sostenesse che il giudice avesse erroneamente valutato il merito della pretesa risarcitoria anziché i soli requisiti formali, questo eventuale errore non trasforma l’atto in un provvedimento abnorme. La decisione, giusta o sbagliata che sia, rientra nel perimetro dei poteri giurisdizionali e non rappresenta una deviazione dal modello legale.
La Disponibilità di Altri Rimedi
Un criterio fondamentale per identificare l’abnormità è la carenza di altri rimedi idonei a rimuovere l’atto e il pregiudizio che ne deriva. Nel caso di specie, l’ordinamento prevede un rimedio specifico: l’articolo 586 del codice di procedura penale consente di impugnare le ordinanze emesse nel dibattimento unitamente all’impugnazione della sentenza finale. Pertanto, la parte civile non era priva di tutele, ma avrebbe dovuto attendere la conclusione del primo grado di giudizio per far valere le proprie ragioni contro l’ordinanza di esclusione.
Le Motivazioni della Cassazione
Le motivazioni della Corte si concentrano sulla distinzione tra illegittimità e abnormità. Un atto illegittimo è un atto viziato, ma che rimane all’interno del sistema processuale e per il quale sono previsti specifici mezzi di impugnazione. Un provvedimento abnorme, invece, è un monstrum giuridico, un atto che rompe gli schemi e che, proprio per questo, necessita di un rimedio eccezionale e immediato come il ricorso per cassazione. L’ordinanza di esclusione del responsabile civile, pur potenzialmente errata, non ha causato alcuna stasi processuale né ha rappresentato un’anomalia insanabile, poiché il processo contro l’imputato è proseguito regolarmente e la parte civile conservava la facoltà di impugnare tale decisione in un momento successivo.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale: il ricorso per cassazione per abnormità è un rimedio eccezionale e residuale, da utilizzare solo in situazioni di palese e radicale anomalia procedurale. Le parti processuali devono fare affidamento sui rimedi ordinari previsti dal codice, anche quando ciò significa dover attendere la fine di una fase processuale per contestare una decisione interlocutoria. La pronuncia serve da monito contro un uso improprio di questo strumento, che rischierebbe di frammentare e rallentare i procedimenti. La condanna del ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende sottolinea la manifesta infondatezza del ricorso e la necessità di un uso consapevole degli strumenti di impugnazione.
Quando un provvedimento del giudice può essere definito ‘abnorme’?
Un provvedimento è abnorme quando presenta anomalie così radicali da non poter essere inquadrato nello schema processuale, quando si pone al di fuori del sistema organico della legge o quando determina una stasi insuperabile del processo.
La semplice illegittimità di un’ordinanza la rende un provvedimento abnorme?
No, la Corte di Cassazione chiarisce che il solo fatto che un provvedimento sia illegittimo o errato non è sufficiente a qualificarlo come abnorme e, quindi, a giustificarne l’immediata impugnazione con ricorso per cassazione.
Quale rimedio aveva la parte civile contro l’ordinanza di esclusione del responsabile civile?
La parte civile può impugnare l’ordinanza di esclusione non immediatamente, ma unitamente all’impugnazione della sentenza finale di primo grado, come previsto dall’art. 586, comma 1, del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37681 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37681 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA parte offesa nel procedimento c/
COGNOME NOME nato a ERICE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/02/2024 del TRIBUNALE di LA SPEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, parte civile nel procedimento a carico di NOME COGNOME, ricorre avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di La Spezia, in data 27 febbraio 20 ha disposto d’ufficio l’esclusione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, chiamato in ius quale responsabile civile;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si denuncia l’abnormità dell’ordina impugnata, è manifestamente infondato, in quanto:
dunque, «il fatto che un provvedimento sia illegittimo non giustifica di per sé impugnabilità con ricorso per cassazione in nome RAGIONE_SOCIALE categoria dell’abnormità» (cfr. Sez. 2, 24633 del 17/07/2020, COGNOME, Rv. 279668 – 01);
nel caso in esame, il Tribunale ha disposto d’ufficio – come esposto nello stesso ricor prima RAGIONE_SOCIALE dichiarazione di apertura del dibattimento – l’esclusione del responsabile civile ai dell’art. 87, comma 1, cod. proc. pen., poiché ha ritenuto insussistenti i requisiti per la citaz RAGIONE_SOCIALE (datore di lavoro dell’imputato), esercitando un potere ad esso confe secondo le cadenza processuali previste; e la prospettata erroneità di tale statuizione, in quan come dedotto dalla difesa – non fondata sui meri requisiti formali per la citazione del responsa civile ma su un sindacato RAGIONE_SOCIALE fondatezza RAGIONE_SOCIALE pretesa azionata nei confronti di esso, non determina l’abnormità, poiché da ciò non deriva che la manifestazione del legittimo potere attrib al giudice si sia esplicata «al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al d ragionevole limite» (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, COGNOME), rimanendo impregiudicata la facoltà
impugnazione RAGIONE_SOCIALE medesima ordinanza con l’impugnazione RAGIONE_SOCIALE sentenza (art. 586, comma 1, cod. proc. pen.);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende. Così deciso il 03/07/2024.