Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 15853 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 15853 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2025
In nome del Popolo Italiano
Data Udienza: 03/04/2025
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME – Presidente –
Sent. n. sez. 483/2025
Michele Romano
CC Ð 03/04/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 1488/2025
NOME COGNOME
NOME COGNOME
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto dalla parte offesa
NOME nata a Monteroduni il 3 dicembre 1951;
nel procedimento nei confronti di
COGNOME nato a Monteroduni il 5 febbraio 1956;
avverso lÕordinanza del 16 maggio 2024 del Giudice di pace di Isernia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore letta la memoria depositata il 20 marzo 2025, dallÕavv. NOME COGNOME che ha
generale NOME COGNOME che ha concluso per lÕinammissibilitˆ del ricorso; insistito per lÕaccoglimento del ricorso.
Oggetto dellÕimpugnazione è lÕordinanza con la quale il Giudice di pace di Isernia ha disposto lÕarchiviazione del procedimento incardinato nei confronti di NOME COGNOME (per il reato di cui allÕart. 595 cod. pen.) rigettando lÕopposizione proposta dalla persona offesa, NOME COGNOME ritenuta manifestamente infondata.
Il ricorso è proposto nellÕinteresse della persona offesa e si articola in un unico motivo dÕimpugnazione a mezzo del quale si deduce lÕabnormitˆ del provvedimento impugnato.
Sostiene la difesa che il Giudice di pace di Isernia, ricevuti gli atti trasmessi dal Tribunale in conseguenza dellÕaccoglimento del reclamo proposto ai sensi dellÕart. 410cod. proc. pen. (avverso un primo decreto di archiviazione disposto in assenza della doverosa comunicazione alla persona offesa della relativa richiesta avanzata dal Pubblico Ministero), avrebbe dovuto convocare le parti dinanzi a sŽ o, comunque, ove pure avesse ritenuto il ricorso manifestamente infondato, avrebbe dovuto disporre la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per lÕulteriore corso, giammai lÕarchiviazione del procedimento, peraltro, dopo aver attestato (con un primo provvedimento del 30 aprile 2024) lÕinsussistenza di cause di inammissibilitˆ o di manifesta infondatezza del ricorso presentato dalla persona offesa, attestazione qualificata, inopinatamente, un mero nel successivo decreto di archiviazione impugnato.
Il ricorso è inammissibile.
Va premesso che lÕabnormitˆ (invocata dalla difesa) è categoria che, in linea di principio, risponde allÕesigenza di introdurre un correttivo al principio della tassativitˆ dei mezzi dÕimpugnazione e di apprestare un rimedio (il ricorso per cassazione) per rimuovere gli effetti di determinati provvedimenti, che, pur non essendo oggettivamente impugnabili, risultino, tuttavia, affetti da anomalie genetiche o funzionali cos’ radicali da non poter essere inquadrati nei tipici schemi normativi ovvero da essere incompatibili con le linee fondanti dellÕintero sistema organico della legge processuale (Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, COGNOME, Rv. 238240).
Il provvedimento è abnorme, quindi, quando non è inquadrabile nel sistema giuridico o non costituisce espressione di poteri riconosciuti al giudice dall’ordinamento (Sez. 5, n.15051 del 22/12/2012, COGNOME, Rv. 25247501; Sez.
5, n.31975 del 10/07/2008, COGNOME, Rv.24116201) o comunque ne viola le norme, incidendo, con una pregiudizievole alterazione, sulla ordinaria sequenza procedimentale (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009 Toni, Rv. 24359001; Sez. U. n.21423 del 25/03/2010, COGNOME, Rv.24691001; Sez. 3, n.24163 del 3/05/2011, Wang, Rv.25060301; Sez. 6, n. 29855 del 30/05/2012, A., Rv. 25317701). Quindi, non solo il provvedimento che, per la sua singolaritˆ, non sia inquadrabile nellÕambito dell’ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di lˆ di ogni ragionevole limite, quando, cioè, pur non estraneo al sistema normativo, determina la stasi del processo e l’impossibilitˆ di proseguirlo, pregiudicando in concreto lo sviluppo successivo del processo (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Rv. 243590).
Ebbene, il provvedimento impugnato non solo rientra nello schema legale di uno degli atti tipizzati dall’art. 17 d. lgs. n. 274 del 2000, ma è coerente con lÕordinata sequenza procedimentale, ivi descritta.
La valutazione delle censure prospettate dalla difesa presuppone, per˜, una sintetica ricostruzione dellÕiter procedimentale allÕinterno del quale il provvedimento si inserisce.
Dal doveroso esame degli atti processuali (ai quali questa Corte pu˜ accedere in ragione della natura del vizio denunciato), è emerso che:
il 23 agosto 2019, la persona offesa presentava ricorso immediato al giudice di pace;
il 6 settembre 2019, il Pubblico Ministero esprimeva parere di manifesta infondatezza del ricorso;
il 19 settembre 2019, il Giudice di pace di Isernia dichiarava la manifesta infondatezza del ricorso, disponendo la trasmissione allÕUfficio del Pubblico Ministero per lÕulteriore corso
il 30 maggio 2020 lo stesso Pubblico Ministero richiedeva lÕarchiviazione dellÕacquisita ;
il giudice di pace, con decreto del 17/24 giugno 2020, accoglieva la richiesta da ultimo avanzata e disponeva lÕarchiviazione del procedimento;
il 21 novembre 2023, il Tribunale, rilevando lÕomessa notifica della richiesta di archiviazione alla persona offesa (necessaria in ragione dellÕantecedente presentazione del ricorso immediato), accoglieva il reclamo e disponeva la trasmissione degli atti al giudice di pace.
ricevuti gli atti, il giudice di pace, con decreto del 30 aprile 2024, concedeva alla persona offesa venti giorni per la formulazione dellÕopposizione alla richiesta di archiviazione, effettivamente presentata il successivo 15 maggio successivo;
-con successiva ordinanza del 16 maggio 2024 (oggi impugnata), premettendo un nel precedente decreto (quanto alla ritenuta assenza di cause di inammissibilitˆ), provvedendo (nuovamente) sul ricorso presentato dalla parte offesa ai sensi dellÕart. 21 d. lgs. n. 274 del 2000, sulla parallela richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero e sulla connessa opposizione depositata, nelle more, dalla persona offesa, dichiarava manifestamente infondato il ricorso, rigettava lÕopposizione (per genericitˆ delle investigazioni richieste) e disponeva lÕarchiviazione del procedimento.
La difesa lamenta, da un canto, lÕomessa fissazione di unÕudienza camerale, senza tener conto che tanto la richiesta di archiviazione del pubblico ministero (art. 17 d.lgs. n. 274 del 2000), quanto la presentazione del ricorso ai sensi dellÕart. 21 d. lgs. n. 274 del 2000, introducono un contraddittorio solo cartolare; dallÕaltro, lÕomessa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero (per lÕulteriore corso), senza considerare che tale trasmissione era giˆ stata disposta con provvedimento del 19 settembre 2019 e che lo stesso Pubblico Ministero aveva giˆ espresso le sue determinazioni, richiedendo lÕarchiviazione del provvedimento.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Cos’ deciso il 3 aprile 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME