Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8397 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8397 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in Pakistan il 06/09/1988 rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME di fiducia avverso l’ordinanza del 25/06/2024 emessa dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Bergamo
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale secondo quanto disposto dagli artt. 610, commi 1 e 5 e 611, comma 1, cod. proc. pen.
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte con le quali il Sostituto procuratore generale, NOME COGNOME ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso;
letta la memoria depositata in data 23/12/2024 dall’avv. NOME COGNOME contenente motivi aggiunti di impugnazione e la richiesta di annullamento del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO
L’impugnata ordinanza è stata emessa dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Bergamo nel corso della celebrazione di giudizio abbreviato a carico dell’imputato NOME COGNOME che aveva condizionato il rito alternativo alla escussione di tre testimoni tra i quali NOME COGNOME di nazionalità albanese.
Con tale provvedimento il Giudice, rilevata l’assenza di tale teste respingeva la richiesta di acquisizione delle dichiarazioni scritte di NOME COGNOMEper mancato consenso del pubblico ministero) ed anche l’istanza di procedere alla audizione della stessa mediante rogatoria internazionale.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso in cassazione l’imputato tramite il difensore fiduciario deducendone l’abnormità.
Rileva il ricorrente:
che la testimone NOME COGNOME aveva eletto domicilio presso l’avv. NOME COGNOME del foro di Durazzo e che presso tale studio professionale era stata citata a comparire avanti il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Bergamo nel giudizio abbreviato a carico di NOME mediante PEC regolarmente ricevuta dal legale la quale si identificava con tesserino dell’ordine degli avvocati di appartenenza e comunicava di avere ricevuto l’atto di citazione della teste, rappresentando l’impossibilità della stessa a comparire personalmente in udienza per “motivi di legge”, ma la disponibilità ad essere sentita mediante rogatoria internazionale;
che al Giudice per l’udienza preliminare erano stati depositati la mail con cui l’avv. NOME COGNOME aveva comunicato l’elezione di domicilio presso di sé da parte di NOME COGNOME la dichiarazione scritta attestante il ricevimento da parte di tale legale ed anche della stessa della citazione a comparire in qualità di testimone (corredata dei rispettivi documenti di identità) e contenente la richiesta della donna di essere sentita mediante rogatoria internazionale;
che il giudice non aveva accolto tale richiesta ritenendo non perfezionata la notifica alla testimone della citazione a comparire, così privando di fatto l’imputato della audizione di un testimone a cui aveva condizionato il giudizio abbreviato, ed aveva disposto di procedersi oltre nel giudizio.
La statuizione adottata, secondo il ricorrente è abnorme, come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità nella pronuncia n. 17317 del 2004 in un caso identico a quello di specie nel quale il giudice – dopo avere accolto la richiesta dell’imputato di giudizio abbreviato condizionato alla audizione di un testimone residente all’estero – aveva revocato tale prova in ragione delle insorte difficoltà di assunzione9
Con motivi aggiunti depositati in data 23.12.2024 il difensore di nuova nomina evidenzia come al Giudice per l’udienza preliminare era stata fornita la prova della conoscenza da parte della testimone della sua citazione e del fatto che l’assunzione della prova non era impossibile; richiama la recente pronuncia di legittimità n. 49506 del 2019 con la quale, in un caso del tutto analogo, si è affermato che la valutazione in ordine alla impossibilità di assumere la prova, alla cui ammissione è stata condizionata la richiesta di giudizio abbreviato, deve essere particolarmente rigorosa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
2. Come è noto, la categoria del provvedimento abnorme è stata elaborata dalla giurisprudenza con l’intento dichiarato di introdurre un correttivo al principio della tassatività dei mezzi di impugnazione e di apprestare il rimedio del ricorso per cassazione contro determinati provvedimenti che, pur non essendo oggettivamente impugnabili, risultino, tuttavia, affetti da anomalie genetiche o funzionali così radicali da non poter essere inquadrati in nessuno schema legale. Il ricorso per Cassazione rappresenta, pertanto, lo strumento processuale utilizzabile per rimuovere gli effetti di un provvedimento che, per la singolarità e la stranezza del suo contenuto, deve essere considerato avulso dall’intero ordinamento giuridico.
In mancanza di una definizione legislativa, la giurisprudenza di questa Corte ha argomentato fin da tempi remoti affermando che il provvedimento abnorme è quello che si discosta e diverge non solo dalla previsione contenuta in specifiche norme, ma anche dall’intero sistema organico della legge processuale, tanto da costituire un atto insuscettibile di ogni inquadramento normativo e da risultare imprevisto e imprevedibile rispetto alla tipizzazione degli atti processuali compiuta dal legislatore (v. Sez. 3, n. 3010 del 09/07/1996, P.M. in proc. COGNOME, Rv. 206058; Sez. 1, n. 2383 del 19/05/1993, COGNOME ed altri, Rv 19508; Sez. 6, n. 4121 del 19/11/1992, COGNOME, Rv. 192943).
Si è, inoltre, osservato (Sez. U, n. 11 del 09/07/1997, P.M. in proc. COGNOME, Rv. 208221) che è abnorme non solo il provvedimento che, per la sua singolarità, non sia inquadrabile nell’ambito dell’ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ragionevole limite con la conseguenza che l’abnormità non si configura allorquando
il provvedimento, pur essendo emesso in violazione di specifiche norme processuali, rientra tra gli atti tipici dell’ufficio che li adotta.
L’abnormità può riguardare il profilo strutturale, allorché, per la sua singolarità, il provvedimento adottato si pone al di fuori del sistema organico della legge processuale, oppure quello funzionale, quando il provvedimento, pur non estraneo al sistema normativo, determina la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo.
Le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, P.M. in proc. Toni, Rv. 243590 e da ultimo Sez. U, n. 42603 del 13/07/2023, El Karti, Rv. 285213 – 02) hanno fornito rilevanti indicazioni in ordine all’individuazione del c.d. provvedimento abnorme, ribadendo la distinzione tra abnormità strutturale o per motivi di funzione, da un verso, e l’abnormità c.d. funzionale, dall’altro sottolineando come, nel caso di abnormità strutturale, si configura l’ipotesi di esercizio di un potere da parte del Giudice non attribuitogli dall’ordinamento processuale (carenza di potere in astratto: abnormità strutturale in senso stretto) ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale stabilito dalla norma (carenza di potere in concreto: abnormità di funzione). Nel caso di abnormità funzionale si verifica, invece, una stasi nel processo con impossibilità di proseguirlo.
3. Tanto premesso, va escluso il carattere abnorme dell’ordinanza impugnata.
Il Giudice per l’udienza preliminare ha rigettato la richiesta difensiva di audizione di NOME COGNOME tramite rogatoria ritenendo che la notifica della citazione a comparire alla testimone non risultasse perfezionata ed al riguardo ha affermato che non vi era certezza in ordine alla effettiva elezione di domicilio della donna presso l’avvocato NOME COGNOME del foro di Durazzo, che mancava ogni sottoscrizione in calce alla richiesta di citazione e che la notifica avrebbe dovuto essere effettuata nelle forme della rogatoria prevista dagli artt. 727 ss cod. proc. pen., integrata dalla convenzione stipulata tra Italia ed Albania, adempimento mai richiesto all’atto dell’istanza di giudizio abbreviato condizionato.
Si è dunque al cospetto di un provvedimento con il quale il giudice ha revocato una delle prove orali alle quali l’imputato aveva condizionato il rito alternativo ritenendo non adempiuto l’onere di citazione del testimone che incombeva sullo stesso imputato.
Trattasi, all’evidenza, di una decisione che non si pone al di fuori del sistema organico della legge processuale e per nulla avulso dall’ordinamento giuridico essendo, anzi, del tutto legittimo il potere del giudice, nel corso del processo di cognizione, di revocare la prova già ammessa in caso di mancata o irrituale
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citazione del testimone ad opera della parte che l’ha richiesta e che, per tale ragione, incorre nella decadenza dalla stessa.
L’ordinanza non è quindi abnorme, dovendosi solo aggiungere che le pronunce di legittimità richiamate nel ricorso e nei motivi aggiunti riguardano casi differenti da quello di specie e cioè la diversa ipotesi di revoca della assunzione di un testimone regolarmente citato, ma non comparso all’udienza fissata per l’esame.
L’eventuale erroneità “nel merito” della decisione assunta potrà essere fatta valere impugnando l’ordinanza istruttoria unitamente alla sentenza con cui è stato poi definito il giudizio di primo grado.
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 07/01/2025.