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Provvedimento abnorme: quando un atto è impugnabile?

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un PM contro il decreto di un GIP che aveva giudicato inammissibile una richiesta di archiviazione cartacea. Per la Corte, la restituzione degli atti al PM non è un provvedimento abnorme in quanto non crea una stasi insuperabile del processo, potendo il PM ripresentare la richiesta con le modalità corrette.

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Pubblicato il 11 settembre 2025 in Giurisprudenza Penale, Procedura Penale

Provvedimento Abnorme: la Cassazione traccia i confini dell’impugnabilità

La transizione al processo telematico, sebbene necessaria, genera questioni procedurali complesse. Una recente sentenza della Corte di Cassazione affronta un caso emblematico, chiarendo i limiti entro cui un atto del giudice può essere definito provvedimento abnorme e, di conseguenza, impugnato. La decisione scaturisce da un ricorso del Pubblico Ministero contro un decreto del GIP che aveva dichiarato inammissibile una richiesta di archiviazione depositata in formato cartaceo a causa di un presunto malfunzionamento del sistema informatico.

I Fatti del Caso: Deposito Cartaceo e Malfunzionamento Informatico

La vicenda ha origine da una richiesta di archiviazione per un procedimento contro ignoti. Il Pubblico Ministero, a fronte di un malfunzionamento del sistema telematico attestato da un provvedimento del capo dell’ufficio, decideva di depositare l’istanza in cancelleria in formato cartaceo.

Il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP), tuttavia, dichiarava inammissibile tale richiesta, sostenendo la violazione delle norme che impongono il deposito telematico. Secondo il GIP, le difficoltà tecniche descritte non integravano un vero e proprio malfunzionamento tale da giustificare il ricorso alla modalità analogica, ma al più una mera difficoltà operativa.

Il Ricorso del PM e il concetto di provvedimento abnorme

Di fronte a questa decisione, il Pubblico Ministero proponeva ricorso per cassazione, sostenendo che l’atto del GIP costituisse un provvedimento abnorme sotto un duplice profilo:

1. Abnormità strutturale: Il GIP avrebbe esercitato un potere non previsto dalla legge, sindacando un atto amministrativo del capo dell’ufficio che certificava il malfunzionamento e creando una reazione giurisdizionale non contemplata dal codice di procedura penale.
2. Abnormità funzionale: La decisione del GIP avrebbe generato una stasi insuperabile del procedimento. Il PM si trovava infatti nell’impossibilità sia di procedere con il deposito telematico (inibito dal malfunzionamento), sia di reiterare il deposito cartaceo (già dichiarato inammissibile).

L’argomentazione centrale del ricorrente era che tale situazione paralizzava l’azione penale, frustrando il pubblico servizio della giustizia.

Le Motivazioni della Cassazione: Quando un Atto non è Abnorme

La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo un’importante lezione sui confini del provvedimento abnorme.

Il principio cardine su cui si fonda la decisione è quello della tassatività dei mezzi di impugnazione: un atto può essere contestato solo nei casi e con le forme espressamente previste dalla legge. L’unica deroga è, appunto, il ricorso contro un atto abnorme.

La Corte chiarisce che l’abnormità non sussiste nel caso di specie:

* Sotto il profilo strutturale, il provvedimento del GIP (che nella sostanza è una restituzione degli atti al PM) non è un atto completamente estraneo al sistema processuale. Esistono diverse norme che prevedono un’interlocuzione tra giudice e PM, anche nella fase di archiviazione. L’uso del termine “inammissibilità” è stato ritenuto improprio, ma non tale da rendere l’atto radicalmente avulso dal sistema.

Sotto il profilo funzionale, e questo è il punto cruciale, la decisione del GIP non ha causato una stasi insuperabile* del procedimento. La Corte sottolinea che il PM non è privo di alternative: può semplicemente attendere la risoluzione del problema tecnico e depositare nuovamente la richiesta di archiviazione in formato telematico. La restituzione degli atti non preclude la riproposizione dell’istanza nel rispetto delle forme, dando così un nuovo impulso al processo. Non si verifica, quindi, quella paralisi definitiva che caratterizza l’abnormità funzionale.

In sostanza, un ostacolo temporaneo non equivale a un blocco permanente del procedimento. Il PM non è costretto a compiere un atto nullo per proseguire, ma solo a ripresentare la sua richiesta in modo corretto.

Conclusioni

La sentenza riafferma un principio fondamentale del diritto processuale: la nozione di abnormità è una valvola di sicurezza da utilizzare con estrema cautela, riservata a situazioni patologiche in cui l’atto del giudice si pone totalmente al di fuori degli schemi legali o crea una paralisi procedurale senza via d’uscita. Un provvedimento, anche se ritenuto errato o inopportuno dal PM, non diventa per ciò solo abnorme e, quindi, impugnabile per cassazione. La decisione invita a distinguere tra un errore procedurale, che può essere sanato, e una deviazione radicale dalla funzione giurisdizionale, l’unica in grado di giustificare un rimedio eccezionale come il ricorso per abnormità.

Quando un provvedimento del giudice può essere considerato ‘abnorme’?
Un atto è considerato abnorme quando si pone completamente al di fuori dello schema legale del processo (abnormità strutturale) o quando determina una paralisi insuperabile del procedimento, costringendo una delle parti a compiere un atto nullo per poter proseguire (abnormità funzionale).

La restituzione degli atti al Pubblico Ministero per un vizio di forma nel deposito è un provvedimento abnorme?
No. Secondo la Corte di Cassazione, non è un provvedimento abnorme perché non crea una stasi processuale insuperabile. Il Pubblico Ministero può semplicemente correggere il vizio formale e depositare nuovamente l’atto, dando così un nuovo impulso al procedimento.

Un provvedimento del GIP che dichiara inammissibile un atto per un vizio di forma è sempre non impugnabile?
In linea di principio, se non è espressamente previsto un mezzo di impugnazione e se l’atto non è abnorme, non è impugnabile. La sentenza chiarisce che un atto che non paralizza definitivamente il processo non può essere considerato abnorme, anche se giudicato errato, e quindi non è ricorribile per cassazione su tale base.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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