Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8424 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8424 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2022
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME nata a NAPOLI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/06/2022 del GIP del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette conclusioni scritte ai sensi dell’art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal Sosti Procuratore Generale nella persona di NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato
RITENUTO IN FATTO
1. Il G.I.P. presso il Tribunale di Reggio Calabria con provvedimento in data 17 giugno 2022 pronunziando sull’ sull’istanza di dissequestro formulata da NOME COGNOME e da NOME COGNOME dichiarava “non luogo a provvedere essendosi disposto con sentenza la confisca”.
NOME COGNOME e NOME COGNOME, a mezzo difensore e procuratore speciale, hanno proposto ricorsi per cassazione avverso il suddetto provvedimento deducendo con unico motivo di ricorso violazione ed erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE norme processuali.
Hanno rilevato, in particolare, la abnormità del provvedimento di non luogo a provvedere emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Reggio Calabria in quanto secondo i principi fissati da giurisprudenza di legittimità non essendo ancora intervenuta confisca irrevocabile il giudi avrebbe dovuto provvedere nel merito.
Il Sostituto Procuratore Generale, con requisitoria scritta in atti, ha chie l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono da ritenere inammissibili.
Occorre rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che:” il terzo, prima che la sentenza sia irrevocabile, può chiedere al giudice della cognizion restituzione del bene sequestrato e in caso di diniego, proporre appello dinanzi al Tribunale de riesame. COGNOME Qualora sia stato erroneamente proposta opposizione mediante incidente di esecuzione, questi va qualificata come appello e trasmessa al Tribunale del riesame” (Cass. Sez. Un., 20 luglio 2017 n.48126).
Ciò premesso va osservato che i ricorrenti, ben consapevoli del cennato principio di diritto espressamente richiamato, in luogo dell’appello hanno “deliberatamente” ritenuto d dovere proporre ricorsi per cassazione, sul presupposto della abnormità del provvedimento de quo.
Osserva, tuttavia, questa Corte che il provvedimento impugnato non risulta affetto da abnormità e non è, pertanto, suscettibile di ricorso per cassazione.
La categoria dell’abnormità è stata elaborata, come noto, dalla dottrina e dall giurisprudenza in stretto collegamento con il principio della tassatività dei mezz impugnazione, di per sè condizionato alla fisiologica appartenenza dell’atto alle categor processuali previste; di qui l’esigenza di consentire un rimedio impugnatorio, pur formalmente non previsto, allorquando l’atto esorbiti, invece, da tale fisiologica connotazione al fi assicurare comunque il controllo sulla legalità del procedere della giurisdizione.
In altri termini, nel paradigma della abnormità sono stati ricondotti tutti quegl connotati da evenienze patologiche di macroscopica consistenza, tali da rendere non significativo il silenzio serbato dalla legge in ordine alla relativa impugnabilità.
Per tali ragioni, dunque, l’atipica realtà processuale del provvedimento abnorme è stata focalizzata su due profili essenziali: da un lato, l’assoluta incompatibilità dell’atto ris
modello procedimentale coinvolto; dall’altro, la sostanziale perversione della funzion giurisdizionale, che non consente di assegnare al silenzio serbato dal legislatore un valo ostativo ai fini della configurabilità di un diritto della parte alla impugnazione.
Le Sezioni Unite della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione hanno chiarito siffatti enunciati giungendo ad affermare che deve ritenersi abnorme non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo, in linea di principio, manifestazione di legittimo potere, si esplichi, tutta di fuori dei casi consentiti e RAGIONE_SOCIALE ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite.
Si è, così, affermato che l’abnormità dell’atto processuale può riguardare tanto il prof strutturale, allorchè l’atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organi legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo (cfr. Sez. U. n. del 10/12/1997, COGNOME, Rv. 209603; Sez. U., n. 26/00 del 24/11/1999, COGNOME, Rv. 215094).
In tale direttrice ermeneutica sempre le Sezioni Unite (sentenza n. 25957 del 26/03/2009, P.M. in proc. Toni ed altro, Rv. 243590) sono giunte a circoscrivere, da un lato l’abnormità strutturale al caso di esercizio, da parte del giudice, di un potere non attribu dall’ordinamento processuale (carenza di potere in astratto), ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo del modello legale nel senso di esercizio di un poter previsto dall’ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge (carenza di potere in concreto) e, dall’altro, l’abnormità funzionale al di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo.
Sicchè, in definitiva, se l’atto del giudice è espressione di un potere riconosciut dall’ordinamento non può ritenersi abnorme anche se i presupposti che ne legittimano l’emanazione siano stati ritenuti sussistenti in modo errato.
Nè importa che il potere sta stato male esercitato, giacchè in tal caso esso sfocia in at illegittimo, ma non abnorme.
Premesso quanto sopra nella fattispecie in esame non appaiono ricorrere nè l’abnormità strutturale nè quella funzionale.
Nel caso in esame, il giudice, ritenuta la propria competenza, ha provveduto, sia pure in modo erroneo, nell’ esercizio RAGIONE_SOCIALE sue prerogative senza che ciò abbia comportato alcuna stasi del procedimento, stante la già evidenziata appellabilità dello stesso.
Del resto la circostanza che un provvedimento sia illegittimo non giustifica, di per sé, la sua impugnabilità per cassazione in nome della categoria dell’abnormità, dal momento che il rigetto dell’istanza di restituzione, se pure sulla scorta di presupposti erronei, è eserciz poteri propri del giudice e, dunque, non colloca l’atto fuori dal sistema processuale.
Ciò evidenziato va osservato che il ricorso diretto per cassazione non è convertibile i appello, con conseguente inammissibilità del gravame, quando, attraverso la ricerca della effettiva volontà del ricorrente, si accerti che lo stesso abbia voluto deliberatamente impugna il provvedimento con un mezzo o con motivi diversi da quelli consentiti, con la consapevolezza sia della improponibilità del mezzo strumentalmente prescelto e dichiarato, quanto della esistenza di altro ed unico rimedio processuale, appositamente predisposto dal sistema e dallo stesso ricorrente rifiutato. (Sez. 1 -, Sentenza n. 51610 del 23/04/2018 Ud. (dep. 15/11/2018) Rv. 275664 – 01), non potendosi revocare in dubbio, per le ragioni sopra cennate, che la intenzione RAGIONE_SOCIALE parti era univocamente nel senso di proporre direttamente un vero e proprio ricorso per cassazione.
Ne consegue che, in questa sede, non può disporsi la conversione ai sensi dell’art. 568 comma 5 c.p.p.
Per quanto esposto deve dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi; alla declarato d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorr al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali nonché al pagamento in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si dete equitativannente per ciascuna parte in euro tremila.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processual e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma, il 20 Dicembre 2022 Il Consigliere Estensore COGNOME
Il Presidente