Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33395 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33395 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PRATO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/12/2023 del TRIBUNALE di PRATO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letteXsentitd le conclusioni del PG r.c.ycsx-5 4
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in data 12 dicembre 2023, il Tribunale di Prato, quale giudice dell’esecuzione, annullava l’ordinanza in data 16 marzo 2021 e, per l’effetto, disponeva il mantenimento del sequestro su due orologi di marca Rolex fino alla pronuncia definitiva ai sensi dell’art. 263 cod. proc. pen., delegando la Polizia giudiziaria per l’esecuzione del provvedimento.
Avverso detta ordinanza NOME COGNOME proponeva istanza di riesame e ne chiedeva l’annullamento, perché viziata da carenza assoluta del potere ablativo esercitato.
Il Tribunale di Prato, con provvedimento in data 19 gennaio 2024, ha dichiarato inammissibile il riesame, rilevando che l’oggetto della richiesta esulava dall’ambito applicativo dell’art. 324 cod. proc. pen. e che l’ordinanza di accoglimento dell’opposizione a provvedimento del giudice dell’esecuzione, contenendo doglianze in punto di abnormità del provvedimento del Giudice dell’esecuzione, doveva essere trasmessa a questa Corte ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. per le determinazioni di competenza.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta depositata il 25 marzo 2024, ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione, da ritenersi qualificata come ricorso per cassazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’impugnazione, qualificata come ricorso per cassazione, dev’essere dichiarata inammissibile per le ragioni che si indicato di seguito.
Non è superfluo premettere che i beni della cui restituzione si controverte, sottoposti a sequestro nell’ambito di un procedimento penale nei confronti di NOME COGNOME, conclusosi con sentenza di non doversi procedere con restituzione degli stessi «alla avente diritto», erano sono stati fatti oggetto di giudizio civile, essendo sorto contrasto sulla persona dell’avente diritto.
Il Giudice civile, con sentenza 27 gennaio 2021, indicava in NOME COGNOME, fratello dell’imputata e parte civile nel processo, l’avente diritt restituzione. Su istanza di questi, pertanto, il Giudice dell’esecuzione provvedimento del 16 marzo 2021, provvedeva al dissequestro e alla restituzione in favore di NOME COGNOME dei due orologi di marca Rolex.
NOME COGNOME presentava, tuttavia, opposizione a detto provvedimento, deducendo la non definitività della sentenza civile e la necessità di mantenere il vincolo ablativo sui beni fino alla data della irrevocabilità del provvedimento.
Il giudice dell’esecuzione, con provvedimento in data 12 dicembre 2023, annullava la precedente ordinanza e disponeva il mantenimento del sequestro sugli orologi.
Avverso detto provvedimento NOME COGNOME presentava istanza di riesame ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen. che – come anticipato – il Tribunale di Prato, con provvedimento del 19 gennaio 2024, dichiarava inammissibile. Rilevato che, tra i motivi di doglianza vi era anche quella dell'”abnormità” del provvedimento del Giudice dell’esecuzione, ha trasmesso a questa Corte di cassazione per ogni valutazione sul punto.
Questa Corte, dunque, in virtù della trasmissione dell’impugnazione originariamente qualificata come istanza di riesame, è investita della valutazione della dedotta abnormità del provvedimento impugNOME, ossia quello in data 12 dicembre 2023, con il quale il Giudice dell’esecuzione ha annullato la propria precedente ordinanza e disposto il mantenimento del sequestro sugli orologi fino alla data d’irrevocabilità della sentenza civile che ha deciso sulla controversia in ordine alla restituzione delle cose oggetto di sequestro.
2.1. La figura dell’abnormità dei provvedimenti del giudice – chiariscono le Sez. U, n. 11 del 09/07/1997, Quarantelli, Rv. 208221 – rappresenta il risultato di una lunga elaborazione giurisprudenziale con cui è stata creata, accanto alla tradizionale categoria dell’ invalidità, quella del provvedimento “abnorme”, con il dichiarato intento di introdurre un correttivo al principio della tassatività de mezzi d’impugnazione, nel senso che si è inteso apprestare il rimedio del ricorso per cessazione contro quei determinati provvedimenti che, pur non essendo oggettivamente impugnabili, risultino, tuttavia, affetti da anomalie genetiche o funzionali così radicali da non poter essere inquadrati in alcuno schema legale e da giustificarne la qualificazione dell’abnormità. Il ricorso per cassazione costituisce, pertanto, pertanto, «lo strumento processuale utilizzabile per rimuovere gli effetti di un provvedimento che, per la singolarità e la stranezza del suo contenuto, deve essere considerato avulso dall’intero ordinamento giuridico» (Sez. U. n. 7 del 09/05/1989, Goria, Rv. 181303).
In mancanza di una definizione legislativa, la giurisprudenza di legittimità ha configurato il paradigma del provvedimento abnorme ponendone in risalto i caratteri salienti nel fatto che esso si discosta e diverge non solo dalla previsione di determinate norme, ma anche dall’intero sistema organico della legge processuale, tanto da porsi come atto insuscettibile di ogni inquadramento
normativo e da risultare imprevisto e imprevedibile rispetto alla tipizzazione degli atti processuali compiuta dal legislatore.
È, dunque, consolidato principio espresso in sede di legittimità quello secondo cui è affetto da abnormità il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, nonché anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di l ogni ragionevole limite. L’abnormità dell’atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l’atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo (Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, COGNOME, Rv. 215094; Sez. 2, n. 29382 del 16/05/2014, COGNOME, Rv. 259830; Sez. 2, n. 2484 del 21/10/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262275).
2.2. Sulla scorta di tali premesse, non v’è dubbio che il Giudice dell’esecuzione abbia posto in essere un atto per nulla abnorme e che, al contrario, rientrava pienamente nelle sue competenze.
Infatti, una volta sollecitato dall’interessata NOME COGNOME, in sede di opposizione al provvedimento di restituzione in favore di NOME COGNOME, preso atto della non definitività della sentenza civile in favore di quest’ultimo, ha revocato il proprio precedente provvedimento, disponendo il mantenimento del vincolo fino al giudicato della ridetta sentenza civile.
La decisione si pone nel solco del principio secondo cui «è legittimo il provvedimento che rigetta la richiesta di restituzione delle cose sequestrate in pendenza di una controversia civile sulla proprietà delle stesse, atteso che, ai sensi dell’art. 263, comma 3, cod. proc. pen., il vincolo deve essere mantenuto sino alla “risoluzione” della controversia civile, che evoca l’accertamento definitivo del diritto con il passaggio in giudicato della sentenza, stante la necessità di tutelare chi risulterà titolare del bene ad esito del giudizio» (Sez. 2, n. 29811 del 20/10/2020, NOME, Rv. 279820).
Inoltre, rileva il Collegio, la revoca del proprio precedente provvedimento è avvenuta correttamente, previa instaurazione del contraddittorio tra le parti, essendo oggetto del provvedimento la restituzione delle cose sequestrate, materia rientrante tra le «altre competenze» previste dall’art. 676 cod. proc. pen., che rinvia allo schema procedimentale ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Le considerazioni che precedono si riflettono anche sul profilo, distinto ma strettamente collegato, della condanna di COGNOME NOME alle spese del procedimento, cui deve essere condanNOME, unitamente – per i profili di colpa connessi all ‘irritualità dell ‘impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
COGNOME ha, invero, presentato un ‘originaria richiesta di riesame (che il Tribunale ha correttamente ritenuto essere stata proposta fuori dai casi consentiti ex lege), ma ha altresì espressamente (si veda il foglio 2 dell ‘atto denomiNOME richiesta di riesame) fatto riferimento alla possibilità che l ‘atto «potrebbe considerarsi abnorme» e, altrettanto esplicitamente, sollecitato il Tribunale, in via subordinata, a «convertire l ‘imputazione in ricorso per cassazione, ai sensi dell ‘art. 568, comma 5, cod. proc. pen.».
Ebbene, una volta applicata la regola stabilita dall ‘art. 568, comma 5, cod. proc. pen., secondo la quale, per il principio di conservazione degli atti, l ‘impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione datane dalla parte, se l ‘impugnazione si profila inammissibile – come nel caso di specie – il ricorrente risulta soccombente, né possono essere esclusi profili di colpa nella proposizione dell ‘originaria impugnazione.
Per le esposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all ‘irritualità dell ‘ impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 aprile 2024