Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1156 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1156 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME NOME NOME Stornara il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/09/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano
Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO letta la memoria depositata il 10/11/2025 dall’AVV_NOTAIO nell’interesse del ricorrente;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe indicata, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano rigettava l’opposizione proposta da NOME COGNOME e disponeva l’archiviazione del procedimento n. 13800/24 RGNR iscritto a carico di ignoti per il reato di cui all’art. 328 cod. pen., ritenendo l’insussistenza di elementi idonei a supportare una ragionevole previsione di condanna. Rilevava, in proposito, il Giudice che con la querela sporta da COGNOME, concernente l’omessa esecuzione del decreto di sequestro di dati informatici e di documentazione anche cartacea concernente la società immobiliare RAGIONE_SOCIALE disposto in data
20/09/2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Alessandria, erano state esposte doglianze relative a tutta l’attività investigativa svolta nell’ambito del procedimento n. 1086/2020 RGNR concluso con la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di COGNOME, formulata, nella prospettazione del ricorrente, senza avere prima acquisito i beni oggetto del predetto sequestro.
Osservava il Giudice che, ferma la possibilità di contestare la completezza o correttezza dell’attività investigativa attraverso gli ordinari strument processuali, era da escludersi la sussistenza del reato, che presuppone l’omissione di un atto dovuto, laddove invece l’attività di selezione e valutazione degli elementi che comportano la decisione del pubblico ministero di avanzare una richiesta di rinvio a giudizio costituisce espressione di apprezzamenti di natura valutativa. Non era, in ogni caso, rilevabile alcuna consapevole omissione investigativa, anche considerato che i beni di cui era stato disposto il sequestro, materialmente sequestrati nell’ambito del diverso procedimento n. 3083/2022 RGNR, erano poi confluiti nel procedimento n. 1086/2020 RGNR attraverso l’acquisizione della consulenza tecnica che aveva esamiNOME il materiale informatico.
Avverso l’ordinanza sopra indicata, ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, con atto sottoscritto dal suo difensore e procuratore speciale, articolando due motivi di ricorso, di seguito sintetizzati.
2.1. Con il primo motivo si denuncia l’abnormità del provvedimento per avere il Giudice alterato il riparto di poteri tra giudice e pubblico ministero omettendo di compiere i dovuti atti di controllo della legalità dell’operato del pubblico ministero, deputato in via esclusiva all’esercizio dell’azione penale.
L’abnormità sussiste sul piano strutturale perché il Giudice, anziché rispondere alle doglianze dell’opponente, valutando se effettivamente il pubblico ministero avesse o meno iscritto correttamente la notizia di reato e analizzato gli atti del procedimento, ha posto a base della sua decisione nuove e diverse argomentazioni neppure prospettate nella richiesta di archiviazione, così sostituendosi al pubblico ministero. Ha inoltre disposto l’archiviazione solo per la posizione del pubblico ministero titolare del procedimento n. 1086/2020 RGNR, senza disporre l’iscrizione nel registro delle notizie di reato degli altri soggett denunciati, tutti appartenenti alla Guardia RAGIONE_SOCIALE. Il giudice ha omesso, altresì, di valutare l’erroneità del presupposto della richiesta di archiviazione del pubblico ministero, ovvero la affermata, ma inesistente, esecuzione del sequestro disposto dal Giudice delle indagini preliminari nell’ambito del proc. 1086/20 RGNR, che, contrariamente a quanto ritenuto nell’impugnata ordinanza, costituiva atto dovuto.
ì,
L’abnormità sussiste anche sul piano funzionale, avendo l’impugnata ordinanza determiNOME uno stallo del procedimento. Omettendo la corretta valutazione della vicenda sottoposta al suo giudizio, concernente non la scelta da parte dell’organo della pubblica accusa del materiale da produrre bensì l’omessa esecuzione del decreto di sequestro, ha di fatto bloccato lo sviluppo del procedimento.
2.2. Con il secondo motivo, si denuncia la violazione degli artt. 111 e 117 Cost. e 6 Cedu per avere l’impugnata ordinanza leso il diritto, riconosciuto a ogni cittadino, di avere accesso al giudizio e risposta alle proprie domande.
Disposta la trattazione del procedimento in camera di consiglio, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di trattazione orale, il AVV_NOTAIO generale ha depositato conclusioni scritte come in epigrafe indicate.
Con memoria depositata in data 10/11/2025, l’AVV_NOTAIO, nell’interesse del ricorrente, ha ribadito le argomentazioni prospettate nel ricorso osservando che le conclusioni formulate dal AVV_NOTAIO generale, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, non si confrontano con la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione che hanno costantemente affermato che il principio di tassatività delle impugnazioni ammette eccezioni proprio nel caso di abnormità del provvedimento. Il AVV_NOTAIO generale, nell’escludere che ricorra una ipotesi di abnormità, non ha tenuto conto delle peculiarità del caso concreto che rendono evidente, invece, l’abnormità dell’ordinanza impugnata sia sul piano strutturale sia sul piano funzionale. Ha trascurato, inoltre, di considerare la lesione del diritto di accesso e del diritto di difesa integrante violazione dell’art. 6 CEDU.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
La figura dell’abnormità dei provvedimenti del giudice rappresenta il risultato di una lunga elaborazione giurisprudenziale con cui – a partire dall’entrata in vigore del codice del 1930 – è stata creata, accanto a quella tradizionale della invalidità, la categoria dell’abnormità provvedimento, oggetto di numerose pronunce delle Sezioni Unite che a tale patologia hanno fatto riferimento pur non essendo essa specificamente individuata e definita nel codice di rito.
Come chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza ‘Scarlini’ del 2022, la mancata definizione di tale forma di patologia ha costituito frutto di una precisa scelta del legislatore, desumibile anche dalla «Relazione al progetto preliminare
del nuovo codice di procedura penale», in cui si dà atto della rinuncia a prevedere espressamente l’impugnazione dei provvedimenti abnormi, «attesa la rilevante difficoltà di una possibile tipizzazione e la necessità di lasciare sempre alla giurisprudenza di rilevarne l’esistenza e di fissarne le caratteristiche ai fin dell’impugnabilità». Si è, pertanto, affermato che la necessità di introdurre tale categoria si correla all’esigenza di assicurare la legalità di ogni sequenza procedimentale e di scongiurare il rischio di anomalie imprevedibilmente insorte e non riconducibili ad altre specie di patologia, tali nondimeno da alterare lo sviluppo del procedimento e da arrecare pregiudizio alle prerogative riconosciute alle parti: di qui l’ammissibilità in questi casi, in deroga al principio della tipicità dei mezzi impugnazione, del ricorso per cassazione, al fine di eliminare quegli atti, ove il vizio non sia riconducibile alle categorie della nullità o dell’inutilizzabilità e non s previsto altro mezzo di impugnazione (in questo senso Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022, Scarlini, Rv. 283552 – 01).
La nozione di atto abnorme è stata oggetto di una graduale opera di affinamento da parte delle Sezioni Unite, finalizzata a definirne restrittivamente la nozione così da evitare che la tutela di specifiche situazioni processuali si risolva nella violazione del principio di tassatività delle nullità e dei mezzi di impugnazione.
Si è così affermato che l’abnormità è individuabile con riferimento alle ipotesi in cui si realizza uno sviamento della funzione giurisdizionale con l’adozione di provvedimenti strutturalmente o funzionalmente estranei all’ordinamento, cui consegue una situazione di stallo processuale non emendabile attraverso i rimedi impugNOMEri in quanto non espressamente previsti dalla legge (cfr., da ultimo, Sez. U, n. 42603 del 13/07/2023, COGNOME, Rv. 285213 – 02; conf. Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, COGNOME, Rv. 272715).
Con la recente sentenza n. 10869 del 12/12/2024, dep. 2025, D.L., Rv. 287607, le Sezioni Unite, ponendosi nel solco delle precedenti pronunce, hanno chiarito i confini delle diverse declinazioni del concetto di abnormità, quali risultanti dal “processo di graduale affinamento dovuto alla natura pretoria dell’istituto ma anche alla molteplicità delle situazioni processuali con riferimento alle quali si è posto il problema della sussistenza di quel vizio di un provvedimento del giudice”.
Si è, così, affermato che “l’abnormità è qualificabile come strutturale, laddove il provvedimento del giudice si ponga al di fuori del sistema processuale, in quanto espressione dell’esercizio di un potere non attribuito dall’ordinamento processuale, dunque adottato in una situazione di “carenza di potere in astratto”; ovvero quando esso sia manifestazione di un potere riconosciuto dall’ordinamento, ma esercitato al di fuori dei casi consentiti, in un contesto processuale del tutto diverso da quello previsto dalla legge, per cui sia riconoscibile una «radicale deviazione del provvedimento dallo scopo del suo modello legale», dunque una
situazione di “carenza di potere in concreto”; in entrambe le ipotesi, si tratta di provvedimento frutto di uno sviamento di potere, che integra gli estremi del vizio della abnormità se è causa di un pregiudizio altrimenti non sanabile in relazione ai diritti soggettivi o alla facoltà delle parti. L’abnormità è qualificabile, invece, com funzionale laddove il giudice abbia esercitato un potere riconosciutogli dall’ordinamento, ma il provvedimento emesso comporti una stasi del procedimento ovvero una impossibilità di proseguirlo, non tanto perché il provvedimento abbia comportato un regresso del procedimento ad un grado o ad una fase precedente (regresso che comporterebbe di regola la mera illegittimità del provvedimento e, in assenza di espressa previsione legislativa, la non ricorribilità della relativa decisione), bensì unicamente quando esso imporrebbe al pubblico ministero il compimento di un atto nullo, come tale rilevabile nel corso di un successivo procedimento; in altri termini, l’abnormità funzionale non sussiste laddove la decisione del giudice non comporti una irrimediabile stasi processuale perché, indipendentemente dal fatto che vi sia stata o meno una indebita regressione del procedimento, le conseguenze del provvedimento “anomalo” finiscono per diventare “innocue”.
3. Le coordinate ermeneutiche delineate ai punti che precedono valgono ad escludere che, nel caso di specie, si versi in una ipotesi di abnormità, strutturale o funzionale, dell’ordinanza impugnata.
Va esclusa l’abnormità strutturale giacché l’ordinanza è stata emessa all’esito di un procedimento contemplato dal codice e costituisce comunque espressione di un potere conferito al giudice, chiamato a valutare la richiesta formulata dal P.M., non essendo per contro rilevanti i singoli passaggi della motivazione, che non implichino interferenza di poteri o eccedenza dai limiti previsti, ma assumendo invece rilievo il significato complessivo del provvedimento adottato, rispondente alla sua funzione ed ai suoi possibili epiloghi (Rv. 283093 01; Sez. 7, n. 28532 del 18/05/2017, Rv. 270469).
Non vale a integrare profili di abnormità la circostanza, di cui si duole il ricorrente, che il giudice abbia posto a base del suo provvedimento argomentazioni diverse da quelle valorizzare dal pubblico ministero nella sua richiesta di archiviazione o dal medesimo opponente, rimanendo il giudice libero di motivare il proprio convincimento anche prescindendo dalle valutazioni del pubblico ministero e da quelle esposte dalla persona offesa in sede di opposizione (Sez. 2, Sentenza n. 13916 del 05/Q4/2022, Rv. 283093 – 01).
Ad analoghe conclusioni deve giungersi anche in relazione all’ulteriore censura, prospettata nel ricorso, concernente l’omessa restituzione degli atti al pubblico ministero per l’iscrizione a carico dei soggetti denunciati, ai sensi dell’art.
335-ter cod. proc. pen., trattandosi di adempimento non vincolato, ma rimesso alla valutazione del Giudice, che vi procede ove ritenga la sussistenza di una ipotesi penalmente rilevante attribuibile ad un soggetto identificato, laddove, nel caso di specie, il Giudice ha escluso in radice la sussistenza di fattispecie penalmente rilevanti.
Non è neppure ravvisabile abnormità funzionale, dovendosi escludere che dall’adozione del provvedimento di archiviazione sia derivata una stasi processuale, potendo sempre il giudice autorizzare, su richiesta motivata dal Pubblico ministero dettata dall’esigenza di nuove investigazioni, la riapertura delle indagini ai sensi dell’art. 414 cod. proc. pen.
È manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso, incentrato sull’assunto della violazione degli artt. 111 e 117 Cost. e 6 Cedu.
L’art. 111 comma 7 Cost. eleva a rango costituzionale la garanzia del ricorso per cassazione esclusivamente con riguardo alle sentenze ed ai provvedimenti in materia di libertà personale. Ed in tal senso, escluso per definizione che l’ordinanza in questione possa essere ricondotta a tale ultima categoria, deve escludersi che la stessa abbia natura e carattere sostanziale di sentenza (Sez. 6, n. 17535 del 23 marzo 2018, P.O. in proc. Scarcella, Rv. 272717), atteso che in generale i provvedimenti in materia di archiviazione sono sforniti di uno specifico valore decisorio che non sia quello rebus sic stantibus, stante la loro intrinseca revocabilità attraverso il meccanismo previsto dall’art. 414 c.p.p. (Rv. 273875-01; Sez. 3, Sentenza n. 32508 del 05/04/2018, Rv. 27337101 Sez. 6, n. 12522 del 24/02/2015, M. e a., Rv. 262954). Né, per aggirare i limiti costituzionali del diritto di accedere alla giurisdizione di legittimità, è possibi invocare quello di difesa, atteso che il secondo comma dell’art. 24 Cost. si limita a garantirne l’esercizio in ogni stato e grado del procedimento, senza però imporre a tal fine una determinata articolazione dei gradi in cui lo stesso procedimento debba svolgersi, che, altrimenti, la stessa successiva disposizione di cui al citato settimo comma dell’art. 111 cesserebbe di avere significato e si finirebbe per prefigurare come costituzionalmente necessaria la proponibilità di impugnazioni tendenzialmente all’infinito. Né, ancora, è ipotizzabile una violazione delle disposizioni della CEDU, atteso che queste (ed in particolare l’art. 2 del VII Protocollo addizionale) espressamente prevedono la garanzia del doppio grado di giurisdizione solo in caso di “condanna”, garanzia che peraltro nel caso di specie è comunque rispettata proprio attraverso la procedura di reclamo. (Sez. 5, Ord. n. 40127 del 09/07/2018, Rv. 273875-01).
5. L’odierno ricorso è, in definitiva, volto a censurare le motivazioni del provvedimento, ed è perciò inammissibile ai sensi dell’art. 591 comma 1 lett. b) c.p.p.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che è inammissibile il ricorso per cassazione volto a censurare le valutazioni poste a fondamento dell’ordinanza di archiviazione, (tra le tante, Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, Rv. 273371-01). L’ordinanza di archiviazione emessa dal giudice per le indagini preliminari in esito al rigetto dell’opposizione della persona offesa, in assenza di profili di abnormità, non è, infatti, impugnabile per cassazione ma reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell’art. 410-bis cod. proc. pen., nei soli casi di nullità espressamente previsti dall’art. 127, comma 5 cod. proc. pen. vale a dire ove ricorrano violazioni delle regole del contraddittorio stabilite nei commi 3 e 4 di tale disposizione.
Va, in proposito, rammentato che la riforma operata dalla I. n. 103 del 23 giugno 2017 ha modificato sul punto la previgente disciplina soltanto in relazione all’individuazione del giudice competente per l’impugnazione e non anche con riguardo alla natura della stessa ed ai motivi deducibili. Ed invero, già il precedente art. 409, comma 6, cod. proc. pen., che pure stabiliva la ricorribilità per cassazione del provvedimento, limitava i motivi di ricorso ai medesimi casi di nullità previsti dall’art. 127, comma 5, cod. proc. pen.
La suddetta limitazione è stata sempre pacifica nella giurisprudenza di questa Corte, che già negli anni immediatamente successivi all’approvazione del codice di rito (v. Sez. U, n. 24 del 09/06/1995, Bianchi, Rv. 201381), ha ripetutamente osservato come il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione emesso all’esito dell’udienza camerale sia consentito nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale, con conseguente impossibilità di censurare le valutazioni poste a fondamento dell’ordinanza di archiviazione (di recente, v. Sez. 6, n. 23048 del 04/04/2017, COGNOME, Rv. 270488; Sez. 7, ord. n. 28532 del 18/05/2017, RAGIONE_SOCIALE e aa., Rv. 270469; Sez. 5, n. 14564 del 07/03/2017, COGNOME, Rv. 269720; Sez. 4, n. 51557 del 16/11/2016, RAGIONE_SOCIALE e aa., Rv. 268343).
Quanto detto vale anche ad escludere la sussistenza dei presupposti per la conversione dell’odierno ricorso in reclamo ex art. 410-bis cod. proc. pen., non venendo in rilievo alcuno dei casi di nullità previsti dal terzo comma della citata disposizione.
6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il
ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., oltre all’onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 02/12/2025