Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41912 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41912 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 25/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA parte offesa nel procedimento COGNOME NOME nato a GENOVA il DATA_NASCITA parte offesa nel procedimento COGNOME NOME nato a GENOVA il DATA_NASCITA parte offesa nel procedimento c/
NOME nato a ASTI il DATA_NASCITA NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/03/2024 del GIP TRIBUNALE di ALESSANDRIA dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la memoria del difensore, AVV_NOTAIO, che ha concluso insistendo nel ricorso;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME, NOME:rianial NOME e COGNOME NOME ricorrono avverso l’ordinanza con cui il GIP presso il Tribunale di Alessandria ha disposto l’archiviazione nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME, indagati di aver soppresso un testamento olografo di una parente dei denuncianti, ordinando la restituzione degli atti PM in sede;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunciano l’abnormità del provvedimento impugnato, è manifestamente infondato, dal momento che l’ordinanza è stata adottata nell’esercizio di poteri riconosciuti dall’ordinamento processuale e non determinante irrazionale regressione o stasi del procedimento. Infatti, si ritiene affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L’abnormità dell’atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l’atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo (Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, dep. 1998, COGNOME, Rv. 209603M; Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, COGNOME, Rv. 215094). Invece, l’atto oggetto di ricorso non presenta profili di abnormità nel senso precisato dalle Sezioni Unite, in quanto deve escludersi che l’ordinanza sia inquadrabile in alcuna delle indicate categorie processuali. Di certo essa non è qualificabile come provvedimento che, per la sua singolarità e stranezza, sia avulso dall’intero ordinamento processuale o sia ad esso estraneo sotto il profilo strutturale, in quanto l’art. 410 cod. proc. pen. prevede espressamente l’adozione con valutazioni che possono e devono riguardare tanto il rispetto del contraddittorio, quanto la idoneità della sollecitazione alla prosecuzione delle indagini a mettere in discussione le ragioni della richiesta e del relativo provvedimento di archiviazione. Né la considerata ordinanza può essere qualificata come abnorme sotto il profilo funzionale, perché essa non determinò una stasi del procedimento e l’impossibilità di proseguirlo. Nella ordinanza oggetto del ricorso, dunque, non vi è alcun profilo di anomalia Corte di Cassazione – copia non ufficiale
strutturale o funzionale che possa giustificarne l’ablazione: non potendo essere considerata tale neppure l’erronea affermazione circa l’avvenuto decesso di NOME COGNOME, la cui escussione, a parere della difesa, sarebbe stata dirimente per constatare l’esistenza del testamento olografo, né tantomeno l’omessa valutazione in merito alla qualificazione giuridica del fatto in furto ex art. 624 cod. pen.;
Rilevato che nulla muta la memoria conclusiva del difensore a sostegno del ricorso inammissibile;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25/09/2024