Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 7401 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 7401 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2023
sul ricorso proposto da
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
nei confronti di
NOME COGNOME
I natoal GLYPH omissis
avverso la sentenza del 12/10/2023 del TRIBUNALE di SIRACUSA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la decisione impugnata, assunta nel procedimento a carico di P. G. per il reato di cui all’art. 582 cod. pen., il Tribunale di Siracusa ha declinato la propria competenza riconoscendo funzionalmente competente il Giudice di pace di Siracusa e disponendo, quindi, la restituzione degli atti al Pubblico ministero.
Avverso l’indicata pronuncia ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa proponendo un unico motivo con il quale denuncia l’abnormità della sentenza.
Sostiene il ricorrente:
che si procede per il reato di lesioni personali dalle quali è derivata una malattia della durata di trenta giorni;
che, al momento dell’esercizio dell’azione penale, cetto reato era di competenza del Tribunale;
che soltanto a seguito della entrata in vigore del d. Igs. n. 150 del 2022, il delitto in rassegna è divenuto di competenza del giudice di Pace;
che, pertanto, in virtù del principio di perpetuati() iurisdictionis, la sopravvenuta modifica del regime di competenza non avrebbe potuto dispiegare effetto sul processo in corso, regolarmente incardinato presso il Tribunale;
che si verserebbe in una ipotesi di abnormità funzionale per indebita regressione del procedimento;
Il ricorso è inammissibile, perché proposto avverso sentenza di incompetenza che non è impugnabile ex art. 568, comma 2, cod. proc. pen.
La dedotta abnormità del provvedimento non muta la conclusione.
3.1. Il tema dell’abnormità ha formato oggetto di numerose pronunce delle Sezioni Unite (tra le altre Sez. U, n. 42603 del 13/07/2023, El Karti, Rv. 285213; Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022, COGNOME, Rv. 283552; Sez. U, n. 10728 del 16/12/2021, COGNOME, Rv. 282807; Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, COGNOME, Rv. 272715; Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590).
Tale patologia non viene specificamente individuata e definita dal codice di rito in ragione di una precisa scelta del legislatore, desurnibile anche dalla «Relazione al progetto preliminare del nuovo codice di procedura penale», in cui si dà atto della rinuncia a prevedere espressamente l’impugnazione dei provvedimenti abnormi, «attesa la rilevante difficoltà di una possibile tipizzazione e la necessità di lasciare sempre alla giurisprudenza di rilevarne l’esistenza e di fissarne le caratteristiche ai fini dell’impugnabilità».
«La necessità di introdurre tale categoria si correla all’esigenza di assicurare la legalità di ogni sequenza procedimentale e di scongiurare il rischio di anomalie imprevedibilmente insorte e non riconducibili ad altra specie di patologia, tali nondimeno da alterare lo sviluppo del procedimento e da arrecare pregiudizio alle prerogative riconosciute alle parti: di qui l’ammissibilità in questi casi, in deroga al principio della tipicità dei mezzi di impugnazione, del ricorso per cassazione, al fine di eliminare quegli atti, ove il vizio non sia riconducibile alle categorie della nullità o dell’inutilizzabilità e non sia previsto altro mezzo di impugnazione. Tali peculiarità dell’atto abnorme concorrono peraltro, in negativo, a definirne restrittivamente la nozione, dovendosi trattare di situazioni correlate alle più diverse situazioni processuali e sfuggite per la loro peculiarità ad una diversa disciplina, dovendosi escludere che qualunque violazione di norme processuali possa automaticamente
dare luogo ad un’ipotesi di abnormità, in violazione dei principi di tassatività delle nullità e dei mezzi di impugnazione» (così tra le ultime Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022, COGNOME, in motivazione).
Nella impostazione della costante giurisprudenza di legittimità è chiaro come l’accesso all’istituto della abnormità sia precluso allorché il vizio dedotto sia riconducibile alle categorie della nullità o dell’inutilizzabilità o quando sia previsto altro mezzo di impugnazione o strumento di reazione.
3.2. Nel caso in oggetto non è consentito ricorrere al rimedio extra ordinem, poiché è l’ordinamento stesso ad apprestare, al proprio interno, i necessari strumenti di tutela.
Le sentenze che possono dar luogo a conflitti di giurisdizione o di competenza a norma dell’art. 28 cod. proc. pen., pur non essendo irnpugnabili, non si sottraggono all’ulteriore controllo giurisdizionale, perché, qualora diano concretamente luogo al conflitto, questo viene sottoposto, per la risoluzione, alla Corte di Cassazione dal giudice di merito che lo rileva d’ufficio o su denuncia di parte, mentre nel caso che non diano luogo al conflitto, la questione relativa alla competenza può essere liberamente prospettata davanti al giudice che procede e dedotta anche come motivo di appello e, successivamente, di ricorso per cassazione.
Per tale ragione è pacifico che i provvedimenti negativi di competenza non sono ricorribili per cassazione, nemmeno per abnormità, attesa l’espressa previsione dell’art. 568, comma 2, cod. proc. pen. e lo specifico procedimento per risolvere i conflitti di competenza stabilito dall’art. 28 cod. prec. pen. (Sez. 6, n. 9729 del 14/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259251 – 01; Sez. 5, n. 33281 del 04/04/2016, COGNOME, Rv. 267722).
Tale causa di inammissibilità, derivante dalla non impugnabilità del provvedimento (art. 591, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.) va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen..
Né, ad imporre la forma procedimentale dell’art. 611 cod. proc. pen., può bastare il mero richiamo, nel ricorso per cassazione, alla categoria della abnormità, altrimenti la modalità di definizione immediata sarebbe facilmente aggirabile.
Il riferimento alle condizioni di salute della persona offesa, in relazione alla natura del reato in contestazione, impone, in caso di diffusione della presente sentenza, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del P.M.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 digs. 196/03.
Così deciso il 14/12/2023