Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 40303 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 40303 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VELLETRI nei confronti di:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/05/2024 del TRIBUNALE di VELLETRI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 2 maggio 2024, il Tribunale di Velletri – sul rilievo che l’avv conclusioni delle indagini era stato notificato il 2 agosto 2023 via pec al nomiNOME dife di fiducia e non già personalmente all’imputata – dichiarava la nullità dell’avviso concl indagini e di tutti gli atti conseguenti, ivi compreso il decreto di citazione, dispo restituzione degli atti al P.M.
Contro l’ordinanza, il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Velletri ha pro ricorso deducendo un error in procedendo ai sensi degli artt. 157 e 161, comma 01, cod. proc. pen., per il fatto che il provvedimento è stato adottato sull’erroneo presuppost la regressione del procedimento determinata da un precedente difetto di notifica all’imput dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. desse luogo alla necessità di una nuova noti di tale all’atto, benchè la stessa fosse andata a buon fine.
In particolare, la parte ricorrente ha dato atto che: –a) il 17 febbraio 2023, l’i nel verbale di identificazione, riceveva gli avvisi previsti dall’art. 161, commi 01 ed proc. pen., con contestuale elezione di domicilio e nomina di difensore di fiducia; -agosto 2023, l’avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. era notificato tramite pec al dif di fiducia; –c) il 18 gennaio 2024, il decreto di citazione a giudizio era n all’imputata.
Con requisitoria scritta il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha con per l’inammissibilità del ricorso, sul rilievo della sua non autosufficienza, non avendo il ri depositato gli atti rilevanti per verificare l’asserita elezione domicilio presso il dif notifica al primo difensore. GLYPH
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Preliminarmente si osserva che – tenuto conto della scansione procedurale richiamata dalla parte pubblica – effettivamente il tribunale non ha tenuto conto della dis introdotta dalla riforma Cartabia che prevede – per la comunicazione all’imputato non deten degli atti contenenti la vocatio in íus, ovvero: –a) il decreto di fissazione dell’udienza preliminare; –b) il decreto di citazione a giudizio di cui agli artt. 450, comma 2, 456, 552 e cod. proc. pen.; –c) il decreto penale di condanna – che la notifica vada fatta o presso il domici dichiarato o eletto oppure presso l’indirizzo PEC dall’imputato comunicati ai sensi dell’ar comma 1, cod. proc. pen.: in mancanza dell’acquisizione di tali indicazioni, quindi, la n deve essere effettuata secondo le modalità previste dall’art. 157 cod. proc. pen. Risulta, i solo parzialmente riproposto il tradizionale sistema delineato dalla precedente disciplina con 161, comma 1, cod. proc. pen., posto che con l’entrata in vigore della Riforma, con il primo che si svolge alla presenza dell’indagato o dell’imputato, il Giudice, il P.M. o la Polizia gi invitano lo stesso a dichiarare o eleggere domicilio oppure ad indicare un indirizzo PEC (cioè domicilio telematico) per la ricezione degli atti contenenti la vocatio in ius, con l’avviso che in caso di rifiuto, inidoneità o mutamento non comunicato di tali dati, si procederà alla notific
al difensore. Le dichiarazioni o elezioni di domicilio in esame producano un effetto limitat sola notifica degli atti di vocatio in ius: non a caso, l’art. 157 ter cod. proc. pen. è l’unica norma relativa alla notifica degli atti all’imputato che richiama l’art. 161, comma 1, cod. proc.
D’altra parte, la limitazione dell’efficacia della dichiarazione o elezione di domicili espressamente delineata dall’art. 164 cod. proc. pen., che non a caso recita: “la determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per le notificazioni dell’avviso di fissazione de preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 45 601, nonché del decreto penale, salvo quanto previsto dall’articolo 156, comma 1”. Ne consegue che la dichiarazione o elezione di domicilio incide solo sulle notifiche degli atti introdut il resto trovando applicazione le modalità di cui all’art. 157 cod. proc. pen. e cioè: n telematica; in via subordinata notifica al Difensore in presenza degli avvertimenti di cui 161, comma 01, cod. proc. pen. (anche forniti dall’Autorità giudiziaria ai sensi dell’ar comma 8 ter, cod. proc. pen., come si dirà a breve); da ultimo, notifica a mani o nelle forme di cui all’art. 157 cod. proc. pen.
3. Ciò posto, secondo una pacifica linea interpretativa ormai da tempo tracciata questa Suprema Corte (Sez. Un., n. 25957 del 26 marzo 2009, dep. 22 giugno 2009, Rv. 243590; da ultimo, v. Sez. 6, n. 5159 del 14 gennaio 2014, dep. 03 febbraio 2014, R 258569), non è abnorme il provvedimento con cui il giudice – rilevata l’omessa noti dell’avviso di conclusione delle indagini di cui all’art. 415 – bis cod. proc. pen., ritualmente eseguita – dichiari erroneamente la nullità del decreto di citazione a gi disponendo la trasmissione degli atti al P.M., trattandosi di un provvedimento che, l dall’essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciuti al g dall’ordinamento e che non determina la stasi del procedimento, potendo il P.M. comunque disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso.
Al di là della considerazione prima svolte che effettivamente, nel caso di speci il Giudice sembra non aver considerato la disciplina introdotta dalla riforma Cartabia, d ritenersi che il provvedimento adottato non si colloca al di fuori dell’ordinamento e struttura del sistema processuale, rientrando fisiologicamente nelle attribuzion decidente, ancorché abbia determiNOME l’indubbia (ed erronea, nel caso di specie regressione del procedimento.
Nel comporre, infatti, un contrasto giurisprudenziale insorto all’interno giurisprudenza di legittimità, la su citata decisione delle Sezioni Unite ha ridotto l’a rilevanza del vizio di abnormità dell’atto processuale, precisando che “la retrocessione procedimento di per sé non costituisce elemento decisivo ed esclusivo ai f dell’individuazione dell’atto abnorme. Il regresso non rappresenta una causa autonoma d abnormità ed al riguardo deve distinguersi tra regresso tipico (consentito dalla le regresso illegittimo (compiuto nell’esercizio di un potere non correttamente esercit regresso fonte di abnormità in quanto atipico e conseguente ad atto compiuto in carenza potere”. Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite il regresso del procedimento è dunqu
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“atipico e comporta l’abnormità del relativo provvedimento se consegua ad un atto adottat dal giudice in carenza di potere” (ad es., la restituzione degli atti nei casi ex art. 552 3 cod. proc. pen. , allorché questi doveva provvedere direttamente a rinnovare la citazio a giudizio o la relativa notifica) ed invece non è abnorme quando “il giudice, dichiara nullità del decreto di citazione, restituisca gli atti al P.M. ancorché si tratti di d originata da un suo errore, in quanto l’atto rientra nella sfera di competenza del giud comporta tipicamente la regressione”.
Nel caso oggetto di ricorso, dunque, deve rilevarsi che, anche se si è determina un’indebita regressione, le relative conseguenze “sono rimediabili con attività propul legittime” (Sez. U, 25957/2009, cit.). Sempre secondo le Sezioni Unite “l’abnorm funzionale, riscontrabile, come si è detto, nel caso di stasi del processo e di impossibi proseguirlo, va limitata all’ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al p ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro procedimento o del processo. Solo in siffatta ipotesi il pubblico ministero può ricorre cassazione lamentando che il conformarsi al provvedimento giudiziario minerebbe la regolarità del processo; negli altri casi egli è tenuto ad osservare i provvedimenti e dal giudice”.
In sostanza, anche se nel caso di specie la nullità non si era verificata, non per q l’ordinanza dichiarativa della nullità del decreto di citazione a giudizio potrebbe qual strutturalmente abnorme, in quanto costituisce esercizio di un potere che l’ordinamen processuale assegna al giudice del dibattimento. Infatti, al giudice del dibattimento com il potere di dichiarare la nullità del decreto che dispone il giudizio per effetto di verificatasi nel corso delle indagini preliminari, sicché l’atto impugNOME non può e qualificato abnorme, ma solo illegittimo, qualificabile come funzionalmente abnorme solo determinante una stasi del processo non eliminabile mediante un’attività d’impulso legitt del Pubblico Ministero. In tali condizioni, poiché il provvedimento risulta espressione potere riconosciutogli dall’ordinamento anche se il potere sia stato male esercitat dedotta abnormità non è rilevabile, in ogni caso il detto cattivo esercizio del po destiNOME a sfociare in un atto illegittimo, ma non in un atto abnorme. Nel caso in es in definitiva, non sussiste alcun impedimento per il P.M. alla rinnovazione della notific dell’avviso di conclusione delle indagini al difensore dell’imputata, attività cui pr senza meno, ove non vi abbia già provveduto, riavviando l’iter normale del procedimento.
Pertanto, non essendo il provvedimento, ancorché illegittimo, autono impugnabile, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del P.M. Così deciso in Roma il 17/09/2024 L’estensore, GLYPH