Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 39270 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 39270 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ASTI nei confronti di:
COGNOME NOME nato a ASTI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/05/2024 del TRIBUNALE di ASTI
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Asti, con provvedimento del 09/05/2024, ha dichiarato la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio emesso a carico di NOME COGNOME, imputato del reato di cui all’art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, in ragione della omessa o irregolare notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari. Il Tribunale ha ritenuto invalida la notifica dell’avviso di cui all’art. 415-bis cod. proc pen., che era stata effettuata attraverso il servizio postale e si era perfezionata secondo le forme della “compiuta giacenza”, sul presupposto che tale modalità non potesse garantire l’effettiva ricerca dell’imputato, il quale non aveva mai ritirato l’atto, né il conseguente decreto di citazione a giudizio.
Avverso tale decisione ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti, chiedendone l’annullamento in quanto abnorme. Il principio di diritto richiamato nel provvedimento è errato, essendo esso inerente a una fattispecie di notifica all’imputato di decreto penale di condanna, mediante immissione della cartolina nella cassetta postale e invio di comunicazione di avvenuto deposito, seguita da mancato ritiro dell’atto. Nel caso in esame, al contrario, si tratta di un mero atto procedimentale, non integrativo di una vocatio in iudicum.
Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Si deve precisare – in via preliminare – come la categoria dogmatica dell’abnormità postuli la sussistenza di svariate classificazioni teoriche, in ordine al contenuto, alla struttura e alla funzione degli atti ad essa riconducibili. Sotto u primo profilo, è qualificabile in termini di abnormità il provvedimento che – in ragione della singolarità e stranezza del contenuto – risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, così come quello che, sebbene sia astrattamente da considerare quale manifestazione di legittimo potere, vada ad esplicarsi all’esterno del perimetro dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite.
Ulteriore differenziazione è quella che corre fra i concetti di abnormità strutturale e di abnormità funzionale; la prima categoria ricorre allorquando l’atto si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, mentre la seconda
si concretizza laddove l’atto stesso, seppur non intrinsecamente estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo, se non a prezzo o del compimento di un atto nullo – rilevabile nel futuro iter procedimentale – o del realizzazione di una violazione di legge nell’esercizio dell’azione penale (tra le altre, si veda Sez. 5, n. 569 del 04/11/2016, dep. 2017, Cheptanaru, rv. 268598) o, ancora, dell’indebita regressione del procedimento (Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, COGNOME, rv. 238239; nonché, ex multis, Sez. 5, n. 10531 del 20/02/2018, COGNOME, rv. 272593; Sez. 3, n. 14012 del 14/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 273651).
2.1. Giova poi richiamare – al fine di circoscrivere il perimetro applicativo del concetto di abnormità – anche l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, che hanno così statuito: «Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento – rilevata l’invalidità della notifica dell’avviso di conclusione del indagini di cui all’art. 415-bis cod. proc. pen., in realtà ritualmente eseguita dichiari erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al P.M., trattandosi di provvedimento che, lungi dall’essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall’ordinamento e che non determina la stasi del procedimento, potendo il P.M. disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso». (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, rv. 243590).
Trattasi di regola ermeneutica fissata, peraltro, sulla base della nozione stessa di “provvedimento abnorme”, in linea con quanto in precedenza enunciato dalle stesse Sezioni Unite, secondo le quali: «È affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e dell ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L’abnormità dell’att processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l’atto, per la su singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo. (Principio enunciato con riferimento all’ipotesi – nella quale la S.C. ha escluso la configurabilità di un atto abnorme – della declaratoria di parziale nullità, da parte del giudice del dibattimento, del decreto che dispone il giudizio per mancata o insufficiente enunciazione del fatto contestato e della contestuale trasmissione di autonomo fascicolo processuale, da formare con gli atti rilevanti a tal fine, al G.I.P. pe quanto di competenza)». (Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, dep. 1998, COGNOME, rv. 209603).
2.2. La fattispecie richiamata nel ricorso, in ordine alla quale altra Sezione di
questa Corte ha dichiarato l’abnormità del provvedimento, non è minimamente sovrapponibile alla situazione oggetto dell’impugnazione ora in esame (il richiamo operato in sede di impugnazione è relativo a Sez. 2, n. 21916 del 25/01/2021, Diagne Tasmir, rv. 281373).
In tal caso, infatti, veniva in rilievo la situazione di un soggetto straniero ch si trovava soltanto in transito in Italia; la Corte ha fondato, dunque, l’affermazione di abnormità del provvedimento sull’impossibilità di ripetere la notifica secondo modalità attuative diverse, rispetto a quelle erroneamente dichiarate illegittime e, consequenzialmente, sulla concretizzazione di una stasi del procedimento. Al contrario, la presente vicenda inerisce alla situazione di un soggetto italiano e residente in Italia, nonché domiciliato presso la sua residenza,
Alla luce delle considerazioni che precedono e in conformità ai criteri interpretativi sopra riportati, non è possibile ravvisare la prospettata abnormità; il ricorso, pertanto, non può che essere disatteso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, 20 settembre 2024.