Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 26479 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 26479 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: nei confronti di:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FOGGIA
NOME nato il 11/05/1988
avverso l’ordinanza del 05/03/2025 del Giudice oer l’udienza preliminare del TRIBINALE di FOGGIp udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa in data 5 marzo 2025 il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Foggia, rilevato un difetto di notifica dell’avviso di conclusione delle indagini all’imputato NOME COGNOME considerato che questi aveva eletto domicilio in Gzzeria (CZ), INDIRIZZO e che nonostante ciò l’atto era stato notificato a mani del difensore di fiducia, dichiarava la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e disponeva la restituzione degli atti al Pubblico Ministero.
Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, chiedendone l’annullamento e articolando un unico motivo, con il quale deduceva l’abnormità del provvedimento impugnato e assumeva al riguardo che il detto provvedimento aveva determinato una paralisi del procedimento, in quanto l’esecuzione della notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini con le modalità – che riteneva irregolari – indicate dal Giudice dell’udienza preliminare avrebbe determinato la violazione dell’art. 157-bis cod. proc. pen. e pertanto la nullità di tutti gli atti consequenziali e dunque la paralisi del procedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
Ed invero, la Suprema Corte, nella composizione più prestigiosa, ha avuto modo di statuire che non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento – rilevata l’invalidità della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini di cui all’art. 415 bis cod. proc. pen., in realtà ritualmente eseguita dichiari erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al P.M., trattandosi di provvedimento che, lungi dall’essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall’ordinamento e che non determina la stasi del procedimento, potendo il P.M. disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso (v. Sez. U, Sentenza n. 25957 del 26/03/2009, Toni e altro, Rv. 243590 – 01.
La Corte di legittimità si è pronunciata nello stesso senso anche recentemente (v. Sez. 3 – , Sentenza n. 33221 del 05/06/2024, Pastella, Rv. 286763 – 01), affermando che non è abnorme il provvedimento con cui il giudice dell’udienza preliminare, rilevata la nullità della notificazione all’imputato dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, pur ritualmente eseguita, disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero per la rinnovazione della notifica, trattandosi di provvedimento che non determina la stasi del procedimento e non risulta avulso dal sistema, costituendo espressione di un potere riconosciuto dall’ordinamento; in motivazione la Corte ha precisato che la facoltà della restituzione degli atti all’organo requirente è espressione di un potere conferito ex lege al giudice per l’udienza preliminare e non determina una stasi indebita del procedimento poiché il pubblico ministero può ripetere la
notifica dichiarata nulla così che nessuna stasi viene a determinarsi nel processo.
2. Alla stregua di tali rilievi il ricorso del Pubblico Ministero deve, dunque, essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero.
Così deciso il 29/05/2025