Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 8243 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 8243 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto dal:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza;
avverso l’ordinanza del Tribunale di Cosenza del 08/11/2024;
nell’ambito del procedimento a carico di: NOME COGNOME NOME nato a Belvedere Marittimo il 23/03/1992
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria dell’ avv. NOME COGNOME il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza (predibattimentale) in epigrafe il Tribunale di Cosenza ha, per quanto di interesse in questa sede, disposto lo stralcio della posizione dell’imputato NOME COGNOME e la trasmissione degli atti al Pubblico ministero in ragione della inevasa richiesta di formale interrogatorio nell’ambito del procedimento riunito n.2893/23 NR e 1242/24 RGT.
Avverso la citata ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. insistendo per il suo annullamento.
2.1. Il ricorrente lamenta la violazione di legge e l’abnormità del provvedimento impugnato osservando che il Tribunale – nel disporre la restituzione gli atti al Pubblico ministero per l’espletamento dell’interrogatorio – non ha tenuto conto che la relativa richiesta al P.m., avanzata dal difensore di fiducia per via telematica il giorno 25 ottobre 2023 presso il portale deposito atti penali del Ministero della Giustizia, era stata rifiutata dal sistema con la seguente dicitura ‘incongruenza del dato NOME-nome- dell’indagato nell’ambito soggetti del portale: il sistema non accetta’.
2.2. Il provvedimento impugnato sarebbe quindi abnorme poiché la regressione con esso disposta determina una indebita stati che rende impossibile il suo procedimento; infatti, secondo il ricorrente, il formale interrogatorio non può essere effettuato in difetto di una efficace istanza dell’imputato, mentre se il Pubblico ministero dispone la citazione diretta a giudizio senza effettuare detto interrogatorio ciò potrebbe portare ad una nuova declaratoria di nullità del decreto di citazione.
Il difensore di NOME COGNOME ha depositato memoria con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso o, comunque, il suo rigetto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
Deve, anzitutto, ricordarsi che la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che non è abnorme l’ordinanza con cui il giudice dichiari la nullità della richiesta di rinvio a giudizio (oppure del decreto di citazione diretta a giudizio) per omesso interrogatorio dell’indagato che ne abbia fatto richiesta trattandosi di provvedimento che, lungi dall’essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall’ordinamento e che non determina la stasi del procedimento, potendo il Pubblico ministero disporre la rinnovazione
della notificazione del predetto avviso (tra le altre: Sez. U, GLYPH n. 25957 del 26/03/2009, Rv. 243590 – 01; Sez. 6, n. 9730 del 29/01/2013, Rv. 254587 – 01). Ne consegue che, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, non si è in presenza di un atto abnorme.
2.1. Deve p’. a. . . -rs che – come dedotto nella stessa impugnazione – il difensore dell’indagato aveva inviato la richiesta di formale interrogatorio del proprio assistito al corretto indirizzo telematico della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, ma che il relativo messaggio, dopo essere stato accettato, non è stato poi consegnato per un errore del sistema.
2.2. Orbene, l’ art.16, comma 6, I. 221/2012 prevede che in caso di omessa comunicazione dell’indirizzo p.e.c. e in caso di mancata notifica per “colpa” del destinatario, la notifica si intende perfezionata con il semplice deposito in Cancelleria (art. 51, comma 3, d.I.112/2008, richiamato dall’art.16, comma 4, del D.M. n.44/2011).
In proposito l’art. 16, comma 4, d.m. 44/2001 stabilisce che quando viene “generato un avviso di mancata consegna previsto dalle regole tecniche della posta certificata”, può essere effettuata la notifica mediante deposito in cancelleria, salvo il caso fortuito e la forza maggiore.
La circolare del Ministero Giustizia dell’Il dicembre 2014 individua quali cause imputabili al difensore: la casella di posta elettronica piena; la casella di posta elettronica non abilitata; la casella di posta elettronica non attivata; la casella di posta elettronica sconosciuta. Pertanto, non può essere considerata causa imputabile al difensore la mancata consegna per malfunzionamento dei sistemi informatici della segreteria del Pubblico ministero come verificatosi nel caso in esame, con la conseguenza che la notifica può essere perfezionata mediante il deposito in cancelleria del Tribunale.
Al rigetto del ricorso non segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali trattandosi di parte pubblica (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, Rv.271650).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2025.