Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3356 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3356 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE di GELA nei confronti di:
COGNOME NOME NOME a LODI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/04/2025 del TRIBUNALE di GELA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, che ha chiesto
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Gela ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in data 29/4/2025 con la quale il giudice monocratico dello stesso Tribunale, nel procedimento a carico di NOME COGNOME, ha rimesso gli atti al pubblico minist per la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio, atteso che “la notifica de ex art. 415-bis c.p.p. è stata fatta presso il difensore di fiducia e non al dom precedentemente eletto”.
A sostegno del ricorso, con unico motivo di impugnazione, l’ufficio ricorrente ha dedott l’abnormità funzionale del provvedimento impugNOME, che aveva determiNOME la regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, atteso che l’avviso ex art. 415-bis c.p.p. stato regolarmente notificato.
2. Il P.G. ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
, INDIRIZZO ~1-x’ v GLYPH · manifestamente infondati..
Il ricorso è inammissibile perch ‘
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, il provvediment abnorme è quello che si concreta «in una pronuncia che per la sua stranezza e la singolarità del contenuto si pone al di fuori delle norme e dell’intero ordinamento processuale, così da render indispensabile il rimedio del ricorso per cassazione al fine di rimuovere una situazio processuale altrimenti insanabile» (Sez. 6, Sentenza n. 4121 del 19/11/1992, COGNOME, Rv. 192943; Sez. 1, Sentenza n. 1638 del 08/04/1991, COGNOME, Rv. 187546; Sez. 5, Ordinanza n. 1338 del 22/06/1992, P.M. in proc. Zinno, Rv. 191559).
Le Sezioni Unite, con plurime decisioni, hanno chiarito che «l’abnormità dell’atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l’atto, per la sua singolarità, si po fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, p non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità proseguirlo» (Sez. U, Sentenza n. 17 del 10/12/1997, COGNOME, Rv. 209603; Sez. U, Sentenza n. 26 del 24/11/1999, COGNOME, Rv. 215094).
Nel caso in esame, il Tribunale di Gela ha disposto la restituzione degli atti al pubbl ministero esercitando un potere espressamente riconosciutogli dal sistema processuale e che non determina la stasi del procedimento, potendo il Pubblico Ministero disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso, come riconosciuto anche dalle Sezioni Unite, che hanno espressamente affermato che “non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento – rilevata l’invalidità della notifica dell’avviso di conclusione delle indagi all’art. 415 bis cod. proc. pen., in realtà ritualmente eseguita – dichiari erroneamente la n
del decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al P.M., trattando provvedimento che, lungi dall’essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poter riconosciuti al giudice dall’ordinamento e che non determina la stasi del procedimento, potendo il P.M. disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso” (Sez. U, Sentenza 25957 del 26/03/2009, dep. 22/06/2009, Rv. 243590).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deliberato in camera di consiglio, il 24 ottobre 2025
Sentenza a motivazione semplificata.