Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 966 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 966 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SAN CIPRIANO D ‘ AVERSA il DATA_NASCITA
avverso l ‘ ordinanza del 03/04/2025 della Corte d ‘ appello di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 3 aprile 2025, la Corte di Appello di Napoli -alla quale NOME COGNOME ha chiesto la liquidazione dell ‘ equa riparazione dovuta a ingiusta sottoposizione a misura cautelare privativa della libertà personale ex art. 314 cod. proc. pen. -ha disposto il «rinvio a nuovo ruolo» della causa, chiedendo «al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli -Direzione Distrettuale Antimafia» di riferire in relazione alla posizione di COGNOME «imputato del delitto di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso –RAGIONE_SOCIALE -commesso in Caposenna dal 2001 al 2015 nel procedimento penale n. 30023/2019 r.g.n.r. mod 21» e di «comunicare come abbia definito il procedimento, o, in alternativa, quale ne sia lo stato attuale, a seguito della sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 2553/2021 reg. sent. del
22.10.2021, irrevocabile dal 07.01.2022, con la quale è stato dichiarato ex art. 129 cod. proc. pen. non doversi procedere per improcedibilità dell ‘ azione penale per omessa riapertura delle indagini a seguito di decreto di archiviazione della posizione dell ‘ indagato per lo stesso reato».
Contro questa ordinanza, il difensore di NOME COGNOME ha proposto tempestivo ricorso deducendone l ‘ abnormità.
Osserva il difensore:
che la Corte di appello investita della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, dopo aver constatato che COGNOME era stato tratto a giudizio per il reato di cui all ‘ art. 416 bis cod. pen. commesso dal 2001 al 2015, ha ritenuto di dover accertare quale esito aveva avuto quel procedimento, nel quale COGNOME aveva sofferto custodia cautelare in carcere, ai fini dell ‘ eventuale applicazione dell ‘ art. 314, comma 4, cod. proc. pen.;
che tale accertamento si è concluso acquisendo la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli Nord in data 22 ottobre 2021 (irrevocabile il 7 gennaio 2022), che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di COGNOME perché l ‘ azione penale era stata esercitata, dopo un provvedimento di archiviazione, senza che fosse stata chiesta la riapertura delle indagini;
che, pertanto, la Corte di appello avrebbe dovuto decidere sulla richiesta di liquidazione di equo indennizzo e invece ha disposto un ulteriore rinvio a nuovo ruolo al fine di sapere se l ‘ azione penale dichiarata improcedibile era stata nuovamente esercitata previa rituale richiesta di riapertura delle indagini;
che tale provvedimento ha determinato una stasi del procedimento del tutto ingiustificata perché determinata da una errata interpretazione dell ‘ art. 314, comma 4, e degli artt. 120 e 649 cod. proc. pen.;
che la mancata individuazione di un termine per la risposta paralizza, di fatto, la procedura e le aspettative dell ‘ istante;
che la risposta fornita dalla Procura della Repubblica di Napoli non potrebbe comunque incidere sul diritto alla riparazione per la privazione della libertà personale sofferta da COGNOME dal 14 luglio 2015 al 31 gennaio 2018, sicché la Corte di appello ha disposto l ‘ acquisizione di dati non rilevanti ai fini della decisione e ha esercitato il proprio potere fuori dai casi consentiti determinando una stasi del giudizio.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, ha chiesto il rigetto del ricorso.
L ‘ Avvocatura generale dello Stato ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso, senza confrontarsi, tuttavia, con le argomentazioni sviluppate dal ricorrente e col contenuto del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il provvedimento impugnato ha disposto il «rinvio a nuovo ruolo» di un procedimento avente ad oggetto un ‘ istanza di riparazione per ingiusta detenzione. L ‘ istanza è stata proposta da NOME COGNOME per la privazione della libertà personale sofferta dal 14 luglio 2015 al 31 gennaio 2018 (dal 14 luglio 2015 al 6 aprile 2017 in carcere; dal 7 aprile 2017 al 31 gennaio 2018 agli arresti domiciliari) nell ‘ ambito di un procedimento che lo ha visto imputato per favoreggiamento e violazione di segreto d ‘ ufficio. AVV_NOTAIO è stato definitivamente assolto da questi reati -in ipotesi accusatoria commessi per agevolare una associazione a delinquere di tipo mafioso (in specie il ‘RAGIONE_SOCIALE‘) -«per non aver commesso il fatto» e, nei termini di legge, ha avanzato richiesta di liquidazione di un equo indennizzo ai sensi dell ‘ art. 314 cod. proc. pen.
Investita della decisione, la Corte di appello ha rilevato che, dalla documentazione in suo possesso, COGNOME risultava essere stato sottoposto a custodia cautelare in carcere in epoca successiva alla privazione della libertà personale cui si riferisce la richiesta di riparazione e la nuova ordinanza custodiale è stata emessa per un reato commesso in epoca anteriore a quelli per i quali è stato definitivamente assolto (in specie per una violazione dell ‘ art. 416 bis cod. pen. commessa dal 2001 al 2015). Per questo, ha ritenuto di dover accertare quale fosse stato l ‘ esito del diverso procedimento e ha verificato che in quel caso l ‘ azione penale era stata esercitata ma, in data 22 ottobre 2021, il Tribunale di Napoli Nord l ‘ aveva dichiarata improcedibile ex art. 129 cod. proc. pen. essendo emerso che il procedimento era stato archiviato e la nuova iscrizione della notizia di reato (cui era seguito l ‘ esercizio dell ‘ azione penale) era stata disposta senza aver chiesto la riapertura delle indagini. La Corte di appello ha preso atto che la sentenza del 22 ottobre 2021 è divenuta irrevocabile il 7 gennaio 2022, ma ha ritenuto che, ove la riapertura delle indagini fosse stata ritualmente chiesta, un nuovo esercizio dell ‘ azione penale sarebbe stato possibile. Di conseguenza, ha ritenuto opportuno verificare se ciò fosse avvenuto e ha disposto accertamenti in tal senso.
Il difensore ha impugnato l ‘ ordinanza che ha disposto il rinvio a nuovo ruolo dolendosi di tale decisione e sostenendone l ‘ abnormità. Così argomentando si è mostrato consapevole del fatto che, per il principio di tassatività delle impugnazioni, le ordinanze di rinvio, anche se possono comportare il mutamento del collegio chiamato a decidere, non possono essere autonomamente impugnate (sull ‘ argomento si veda, con riferimento ad un rinvio conseguente ad astensione di uno dei componenti del collegio, Sez. 1, n. 3406 del 08/05/2000, Rv. 216173; con riferimento a un rinvio per pregiudizialità, Sez. 4, n. 813 del 05/06/1984, dep. 1985, Rv. 167576; con riferimento a un rinvio disposto dal presidente e non dall ‘ intero collegio giudicante, Sez. 5, n. 389 del 08/03/1982, Rv. 153033).
In tesi difensiva, pur avendo disposto soltanto un rinvio a nuovo ruolo, il provvedimento adottato dalla Corte di appello sarebbe impugnabile perché abnorme. La Corte territoriale, infatti, avrebbe agito del tutto al di fuori dei poteri che l ‘ ordinamento le attribuisce, per acquisire notizie che non sarebbero di alcun rilievo ai fini della decisione. Così facendo, avrebbe ingiustificatamente determinato uno stallo del giudizio di riparazione e una lesione del diritto dell ‘ istante a ottenere in tempi ragionevoli una decisione sulla propria domanda.
Sotto il primo profilo, la difesa osserva che l ‘ art. 314, comma 4, cod. proc. pen. esclude il diritto alla riparazione «per quella parte della custodia cautelare che sia computata ai fini della determinazione della misura di una pena, ovvero per il periodo in cui le limitazioni conseguenti all ‘ applicazione della custodia siano sofferte anche in forza di altro titolo», ma ciò non comporta che, ai fini della decisione, si possa attendere indefinitamente di conoscere l ‘ esito di un altro procedimento nel quale sia stata sofferta custodia cautelare, anche se il reato sarebbe precedente alla privazione della libertà personale oggetto della richiesta di equo indennizzo e la custodia cautelare sofferta per quel reato è successiva a quella oggetto della richiesta stessa.
Rileva inoltre che, nel caso di specie, l ‘ esito del diverso procedimento è noto ed è una sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. ormai divenuta irrevocabile, sicché a questo esito la Corte di appello avrebbe dovuto fare riferimento né avrebbe potuto ritenere, come sembra fare il provvedimento impugnato, che una riapertura delle indagini successivamente chiesta potrebbe travolgere il giudicato, consentendo il nuovo esercizio dell ‘ azione penale su un fatto ormai dichiarato improcedibile.
Com ‘ è noto, l ‘ abnormità costituisce una forma di patologia dell ‘ atto giudiziario priva di riconoscimento testuale in un ‘ esplicita disposizione normativa,
ma frutto di elaborazione da parte della dottrina e della giurisprudenza. Nel riconoscerla, si è inteso porre rimedio, attraverso l ‘ intervento del giudice di legittimità, agli effetti pregiudizievoli derivanti da provvedimenti non espressamente previsti come impugnabili, ma affetti da tali anomalie genetiche o funzionali, che li rendono difformi ed eccentrici rispetto al sistema processuale e con esso radicalmente incompatibili.
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 25957 del 26/03/2009, Rv. 243590, hanno offerto una rigorosa e puntuale delimitazione dell ‘ area dell ‘ abnormità ricorribile per cassazione, riconducendola a un fenomeno unitario, caratterizzato dallo sviamento della funzione giurisdizionale, inteso non tanto quale vizio dell ‘ atto, che si aggiunge a quelli tassativamente stabiliti dall ‘ art. 606, comma 1, cod. proc. pen., quanto come esercizio di un potere in difformità dal modello descritto dalla legge. La sentenza in esame (pag. 9 della motivazione) ha distinto l ‘ abnormità strutturale dall ‘ abnormità funzionale. La prima è riconoscibile in «caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall ‘ ordinamento processuale (carenza di potere in astratto), ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale nel senso di esercizio di un potere previsto dall ‘ ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto). La seconda è riscontrabile nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo».
Applicando questi principi al caso oggetto del presente ricorso, si deve subito osservare che le doglianze formulate dalla difesa quanto alla possibilità di esercitare nuovamente un ‘ azione penale ormai dichiarata improcedibile e alla possibilità di subordinare la decisione sulla riparazione per ingiusta detenzione al l’esito di un procedimento avente ad oggetto fatti commessi prima di quelli per i quali vi è stata la privazione della libertà personale, attengono al merito del provvedimento di rinvio. Potrebbero dunque essere fatte valere se si trattasse di provvedimento autonomamente impugnabile, ma non possono essere fatte valere per sostenerne l ‘ abnormità.
Non è controverso, infatti, che i giudici chiamati a decidere su una istanza di riparazione per ingiusta detenzione possano verificare, anche d ‘ ufficio, se in relazione a periodi di custodia cautelare relativi ad altri fatti il diritto alla riparazione sia stato già riconosciuto e se vi siano state altre condanne nelle quali sia stata computata la privazione della libertà personale cui la domanda si riferisce. Com ‘ è stato opportunamente osservato (Sez. 4, n. 41307 del
02/10/2019, Rv. 277357), l ‘ officiosità di tale verifica discende dalla necessità di evitare il proliferare di procedimenti e il riconoscimento di un indennizzo non dovuto che costringerebbe lo Stato all ‘ esercizio di un ‘ azione di accertamento negativo o di indebito arricchimento.
In altri termini, si tratta di una verifica la cui doverosità discende dall ‘ affermazione del principio (consolidato e risalente nel tempo) secondo il quale, nell ‘ applicare l ‘ art. 657 cod. proc. pen., «ai fini della determinazione della pena da eseguire, vanno computati anche i periodi di custodia cautelare relativi ad altri fatti per i quali il condannato abbia già ottenuto il riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, stante la inderogabilità della disciplina dettata dall ‘ anzidetta disposizione normativa e dovendosi escludere l ‘ esistenza di una facoltà di scelta, da parte dell ‘ interessato (pur quando ne sussisterebbe la possibilità, attesa la già intervenuta esecutività della sentenza di condanna all ‘ atto della richiesta di riparazione), tra il ristoro pecuniario di cui all ‘ art. 314 cod. proc. pen. e lo scomputo dalla pena da espiare della custodia cautelare ingiustamente sofferta, fermo restando che, al fine di evitare che l ‘ interessato consegua una indebita locupletazione, il giudice investito della richiesta di riparazione può sospendere il relativo procedimento, ove gli risulti l ‘ esistenza di una condanna non ancora definitiva a pena dalla quale possa essere scomputato il periodo di custodia cautelare cui la detta richiesta si riferisce, e che, ove la somma liquidata a titolo di riparazione sia stata già corrisposta, lo Stato può agire per il suo recupero esperendo l ‘ azione di ingiustificato arricchimento di cui all ‘ art. 2041 cod. civ.» (Sez. U, n. 31416 del 10/07/2008, Rv. 240113; Sez. 4, n. 33671 del 14/06/2016, Rv. 267443; Sez. 4, n. 50327 del 24/10/2018, Rv. 274051).
Nel caso di specie, il provvedimento impugnato non chiarisce in che modo l ‘ accertamento disposto potrebbe influire sulla decisione e non spiega perché, ai fini dell ‘ applicazione degli artt. 314, comma 4, o dell ‘ art. 657, comma 4, cod. proc. pen., si dovrebbe tenere conto di una custodia cautelare subita in epoca successiva alla privazione della libertà personale cui si riferisce la richiesta di liquidazione di equo indennizzo, ma disposta per la ritenuta sussistenza di gravi indizi di un reato in relazione alla quale l ‘ azione penale sarebbe stata esercitata in violazione di regole processuali. Tale constatazione, tuttavia, non consente di ritenere che, chiedendo informazioni sullo «stato attuale» di questo procedimento, la Corte di appello abbia esercitato un potere che l ‘ ordinamento non le attribuisce. Le informazioni richieste alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, infatti, si riferiscono a una notizia di reato avente ad oggetto un reato permanente (art.416 bis cod. pen.) in relazione al quale NOME
COGNOME sarebbe stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere e tale privazione della libertà personale sarebbe successiva a quella oggetto della domanda di riparazione.
5. Nondimeno, nel provvedimento impugnato è riconoscibile una abnormità funzionale.
Ed invero, la necessità di compiere anche d’ufficio gli accertamenti necessari a verificare che il diritto all’indennizzo non sia escluso ai sensi dell’art. 314, comma 4, cod. proc. pen., non può dilatare a dismisura i tempi del giudizio di riparazione, essendo necessario contemperare l’interesse dello Stato a compiere un tale accertamento col diritto dell’istante ad ottenere una decisione in tempi ragionevoli. Ne consegue che un rinvio del giudizio di riparazione funzionale a questa verifica può avere ad oggetto lo stato attuale di un procedimento o di un processo, ma non può essere disposto nell ‘ attesa di provvedimenti futuri, tanto più quando non vi sia ragione di ritenerli imminenti.
Questa Corte di legittimità, chiamata a pronunciarsi su un provvedimento col quale un giudice di appello, investito della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, aveva sospeso ‘ sine die ‘ il procedimento, in attesa della definizione di altro procedimento in corso in fase dibattimentale, al fine dell ‘ eventuale applicazione dell ‘ istituto della ‘ fungibilità ‘ , lo ha valutato abnorme (Sez. 4, n. 7001 del 20/11/2012, dep. 2013, Rv. 254961). Ha osservato a tal fine che la sospensione del processo è un mezzo eccezionale, cui il giudice deve fare ricorso solo quando la legge espressamente lo consenta e cioè quando la decisione dipende dalla risoluzione di una questione pregiudiziale costituzionale ovvero civile o amministrativa, sicché, al di fuori di questi casi, «il giudice è tenuto a risolvere ogni altra questione pregiudiziale, seppure con efficacia non vincolante» (così, testualmente, pag. 2 della motivazione ove sono citate a sostegno: Sez. 5, n. 14972 del 24/03/2005, Rv. 231326; Sez. 1, n. 503 del 20/01/1998, Rv. 210767).
Nel caso oggetto del presente ricorso, la Corte di appello non ha disposto la sospensione del procedimento, ma lo ha rinviato a nuovo ruolo chiedendo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli di fornire le informazioni ritenute necessarie, ma tale decisione, neppure accompagnata dall ‘ indicazione di un termine entro il quale le informazioni richieste dovranno essere fornite, equivale ad una sospensione ‘ sine die ‘ del giudizio di riparazione. Non avendo fissato una nuova udienza (la causa è stata «rimessa sul ruolo»), la Corte territoriale non ha neppure implicitamente indicato un termine entro il quale la risposta dovrebbe pervenire. Pertanto -come sottolineato dalla difesa -il
provvedimento impugnato «paralizza di fatto la procedura e le aspettative dell ‘ istante» (pag. 7 dell ‘ atto di ricorso), ponendo il giudizio sulla riparazione in una fase di stallo dalla quale potrà uscire solo se e quando la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli risponderà alle richieste della Corte di appello.
Per quanto esposto il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli, cui deve essere demandata anche la regolamentazione delle spese tra le parti del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l ‘ ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Napoli cui demanda anche la regolamentazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità.
Cosi deciso il 10 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME