Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16052 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16052 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ENNA
nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME, nato a Tortorici il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/11/2023 del G.i.p. del Tribunale di Enna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell’AVV_NOTAIO, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Il pubblico ministero presso il Tribunale di Enna presentava al G.i.p. dello stesso Tribunale richiesta di emissione di decreto penale di condanna nei confronti di NOME COGNOME per il reato di ricettazione di un trattore di provenienza delittuosa, in quanto denunciato rubato il 29/04/2008.
Con ordinanza del 02/11/2023, il G.i.p. del Tribunale di Enna restituiva gli atti al suddetto pubblico ministero rilevando che, «con ogni probabilità, il delitto di ricettazione risulta prescritto, considerato che il reato presupposto veniva commesso in data 29.4.2008».
Avverso tale ordinanza del 02/11/2023 del G.i.p. del Tribunale di Enna, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale, affidato a un unico motivo, con il quale deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’abnormità della stessa ordinanza per avere il G.i.p. del Tribunale di Enna, pur avendo ritenuto la prescrizione del menzionato reato, restituito gli atti al pubblico ministero, anziché pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell’art. 129 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato perché è proposto contro un provvedimento che, oltre a essere pacificamente inoppugnabile per il principio di tassatività dei mezzi d’impugnazione previsto dall’art. 568, comma 1, cod. proc. pen, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, non si può ritenere abnorme e non è, perciò, ricorribile per cassazione.
Con la sentenza COGNOME (Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, COGNOME, Rv. 272715-01. Successivamente, in senso conforme: Sez. 2, n. 28288 del 16/06/2021, COGNOME, Rv. 281797-01), le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno ricostruito in termini sistematici la disciplina dei rapporti tra il pubbli ministero che richieda l’emissione del decreto penale di condanna e il giudice per le indagini preliminari al quale la stessa richiesta venga avanzata.
Nel richiamare le considerazioni che erano state svolte in ordine alla nozione di abnormità dalle stesse Sezioni unite nella sentenza COGNOME (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, COGNOME, Rv. 243590-01), la sentenza COGNOME ha fornito una delimitazione dei termini entro i quali il rigetto della richiesta del pubblico ministero e restituzione degli atti allo stesso può integrare un provvedimento abnorme – e, perciò, ricorribile per cassazione – ribadendo la necessità di distinguere l’ambito concettuale di tale atipica patologia del provvedimento, oltre che dalle anomalie dell’atto irrilevanti perché innocue, anche da quelle situazioni di contrasto del pronunciamento giudiziale con singole norme processuali, la cui violazione sia rinforzata dalla previsione della nullità.
Con riguardo a questa seconda ipotesi, le Sezioni unite hanno chiarito che «l’incompatibilità della decisione con una o più disposizioni di legge processuale vizia l’atto per mancata applicazione o errata interpretazione del referente normativo e ne determina l’illegittimità, che, se ciò sia prescritto, viene sanzionata in termini di nullità» e che «n questa situazione la violazione sussistente non travalica nell’abnormità se l’atto non sia totalmente avulso dal sistema processuale e non determini una stasi irrimediabile del procedimento».
Con specifico riferimento alla materia che viene qui in rilievo, le Sezioni unite hanno quindi chiarito che, quanto alla sua struttura, l’ordinanza di rigetto della
richiesta del pubblico ministero e di restituzione degli atti allo stesso «costituisce espressione del legittimo esercizio del potere cognitivo conferito al giudice per le indagini preliminari dall’art. 459 c.p.p., comma 3, che, al di fuori di qualsias automatismo decisorio ed in coerenza col ruolo funzionale di quel giudice, gli riconosce la possibilità di un ampio sindacato sul merito dell’istanza», sottolineando che «a previsione testuale dell’art. 459 c.p.p., comma 3, consente di escludere che la presentazione della richiesta operi con effetti vincolanti per il giudice cui sia rivolta, perché ammette espressamente plurimi esiti decisori alternativi, rimessi alla sua valutazione discrezionale, in termini di accoglimento dell’istanza con emissione del decreto, di rigetto per la contestuale pronuncia di sentenza di proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 129 c.p.p., e, al di fuor di quest’ultima ipotesi, di sostanziale rigetto tramite restituzione degli atti pubblico ministero» e precisando che «on specifico riferimento a quest’ultima ipotesi non è dato rinvenire nella formulazione testuale della disposizione nessuna indicazione sull’ambito in cui deve svolgersi il sindacato del giudice e soccorre al riguardo l’interpretazione offertane dalla giurisprudenza di legittimità e dalla dottrina».
Sulla base di queste premesse, le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno sposato la linea interpretativa della stessa Corte, da esse ritenuta corretta, che «attribuisce al giudice per le indagini preliminari la possibilità di sindacar l’istanza proposta ai sensi dell’art. 459 c.p.p., utilizzando ogni risultanz processuale, con l’unico limite di non invadere la sfera di competenza del pubblico ministero richiedente», richiamando, a quest’ultimo proposito, le condivise pronunce della Corte nelle quali «è costante l’affermazione per cui l’apprezzamento discrezionale del giudice sulla richiesta di introduzione del rito monitorio, pur riconosciutogli dall’art. 459 c.p.p., comma 3, non può estendersi sino ad interferire con le attribuzioni istituzionali della pubblica accusa circa modalità di esercizio dell’azione penale e di strutturazione dell’imputazione ed a negare il provvedimento richiesto in forza di un personale criterio di opportunità, stimato preferibile rispetto alle valutazioni del pubblico ministero», in quanto «na decisione che comportasse tali effetti stravolgerebbe la ripartizione delle funzioni nel sistema processuale e, pur rientrando nell’esercizio di un potere astrattamente attribuito al giudice dall’ordinamento, sarebbe affetta da abnormità perché al di fuori della previsione normativa per il suo contenuto eccentrico e singolare e per gli effetti prodotti di indebita regressione del procedimento».
Alla luce di tali principi, si deve escludere che l’impugnata ordinanza di restituzione degli atti al pubblico ministero sia abnorme e sia, perciò, ricorribile per cassazione.
Si deve anzitutto evidentemente escludere che tale ordinanza sia motivata da ragioni di mera opportunità, che essa consista, cioè, in una manifestazione di dissenso rispetto alla scelta – che è di esclusiva spettanza dell’organo della pubblica accusa – di introdurre il procedimento monitorio e, quindi, in un’arbitraria usurpazione, da parte del giudice, di facoltà che sono riservate al suddetto organo, in ragione di una difforme considerazione circa l’utilità del rito da questo prescelto e dei suoi prevedibili sviluppi.
Ciò posto, si deve osservare che, dal punto di vista strutturale, l’ordinanza impugnata risulta espressione, per quanto si è detto, dell’esercizio del potere cognitivo che è conferito al giudice per le indagini preliminari dal comma 3 dell’art. 459 cod. proc. pen., il quale comma, al di fuori di qualsiasi automatismo decisorio e in coerenza con il ruolo funzionale di quel giudice, gli riconosce un ampio sindacato sul merito della richiesta del pubblico ministero. Il quale sindacato si è qui tradotto, nella sostanza, nell’imposizione di un approfondimento delle risultanze istruttorie giustificato con l’incertezza circa la data di consumazione del reato e la conseguente possibilità che esso fosse già prescritto, ciò che non è estraneo alle prerogative istituzionali del giudice (nel senso dell’inammissibilità del ricorso del pubblico ministero contro il provvedimento del g.i.p. di reiezione della richiesta di emissione del decreto penale di condanna motivato sull’incertezza in ordine alla data di commissione del reato e sulla conseguente possibilità di una già intervenuta prescrizione di esso: Sez. 3, n. 34094 del 12/05/2006, D’Addessa, Rv. 234771-01). Ancorché si debba rilevare che, a fronte di un dubbio sull’esistenza della prescrizione, il giudice avrebbe in realtà dovuto dichiarare l’estinzione del reato.
Dal punto di vista funzionale, dalla stessa ordinanza non consegue alcuna situazione di irrimediabile stallo processuale, atteso che, come è stato pure chiarito dalle Sezioni unite nella sentenza COGNOME, la restituzione degli atti al pubblico ministero comporta, sempre a norma del comma 3 dell’art. 459 cod. proc. pen., la regressione del procedimento dalla fase del processo a quella procedimentale, quale legittimo effetto della determinazione del giudice di non dare corso al rito monitorio, e, di conseguenza, la reintegrazione del pubblico ministero nella totalità dei suoi poteri, a esso conferiti dagli artt. 405 e seguenti cod. proc. pen. Il qual pubblico ministero, nuovamente titolare dei suoi originari poteri, li potrà esercitare sia ripresentando la richiesta di emissione del decreto penale di condanna (qualora gli approfondimenti compiuti sulla data di consumazione del reato consentano di escluderne l’intervenuta prescrizione), sia procedendo con un altro rito, sia, infine, chiedendo l’archiviazione del procedimento.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Rigetta il ricorso.
Così deciso il 29/02/2024.