Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5371 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5371 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2022
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Gorizia nel procedimento iscritto a carico di:
1)COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA;
NOME, nato il DATA_NASCITA;
NOME COGNOME, nato il DATA_NASCITA;
Avverso l’ordinanza emessa il 18/09/2018 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Gorizia;
Sentita la relazione del AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME, che chiesto l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa il 18 settembre 2018 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gorizia rigettava la richiesta del Procuratore Repubblica presso il Tribunale di Gorizia di disporre la distruzione d intercettazioni, telefoniche e ambientali, che erano state eseguite nell’ambit procedimento penale contro ignoti archiviato con provvedimento del 16 marzo 2001.
Il provvedimento di rigetto veniva adottato sull’assunto che l’istanza AVV_NOTAIO era connotata da genericità, non risultando indic né a quali intercettazioni ci si riferisse, né le ragioni della ritenuta in materiale di cui si chiedeva la distruzione; tali ragioni, a loro volta, do essere valutate sia in riferimento al reato per il quale si procedeva, riferimento alla potenziale utilità del materiale acquisito in altri proced penali, sia pure nei limiti di utilizzabilità scanditi dall’art. 270 cod. proc.
Avverso questa ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia ricorreva per cassazione, articolando un’unica doglianza, c cui si deduceva l’abnormità del provvedimento impugnato.
Secondo la parte ricorrente, l’abnormità del provvedimento censurato discendeva dalla singolarità del percorso motivazionale seguito dal Giudice per indagini preliminari del Tribunale di Gorizia, che lo poneva al di fuori dal si organico della legge processuale e, nel precludere qualsivoglia alterna giurisdizionale alla soluzione adottata, anche nell’impugnabilità non tipiz determinava una stasi procedimentale, esclusivamente risolubile con l’invoca rimozione.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Gorizia è infondato.
Occorre premettere che la categoria dell’abnormità nasce dall’elaborazione giurisprudenziale, in correlazione con i principi di tassa delle ipotesi di nullità processuale e dei mezzi di impugnazione attivabili. D l’esigenza di consentire un rimedio impugnatorio, pur formalmente non previsto quando l’atto esorbita dal modello legale e sia affetto da anomalie genetic
funzionali, al fine di assicurare comunque il controllo sulla legalità del procedere nel contesto giurisdizionale (Sez. U. n. 22909, del 31/5/2005, COGNOME, Rv. 231163-01).
In altri termini, nella categoria dell’abnormità sono stati ricondotti dalla giurisprudenza di questa Corte tutti i provvedimenti giurisdizionali connotati da evenienze patologiche di macroscopica consistenza, tali da non essere inquadrabili negli schemi processuali tipici (Sez. U. n. 22909, del 31/5/2005, COGNOME, cit.).
Si è così affermato che l’abnormità dell’atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l’atto, per la sua singolarità, si pone al di del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, laddove lo stesso, pur non essendo estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo (Sez. U, n. 17, del 10/12/1997, dep. 1998, Di Battista, Rv. 209603-01).
All’interno di queste coordinate si pongono anche i principi più recentemente affermati dalle Sezioni Unite, secondo cui, per affrontare correttamente il tema dell’abnormità funzionale, richiamata dalla parte ricorrente, ci si deve interrogare se, alla luce del provvedimento di restituzione fondato sulla non dimostrata inutilità assoluta del materiale intercettivo che si intente distruggere, oltre che sulla genericità della domanda, al AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, sia inibito di reiterare la richiesta, specificando meglio il perimetro dell’obiettivo da distruggere e le ragioni della ritenuta non utilità del materiale raccolto, anche alla luce della data remota del fatto di reato (Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, COGNOMEi, Rv. 27271501).
Nella cornice ermeneutica descritta nel paragrafo precedente, deve osservarsi che, nel caso di specie, non ricorre un’ipotesi di abnormità strutturale, atteso che il provvedimento impugnato non è estraneo al sistema normativo processuale, apparendo al contrario pienamente armonico rispetto alla sequenza procedimentale prefigurata dall’art. 269, comma 2, cod. proc, pen. (Sez. U. n. 22909, del 31/5/2005, COGNOME, cit.)
Nel caso in esame, inoltre, non ricorre neppure un’ipotesi di abnormità funzionale, in quanto nessuna stasi patologica è segnata dall’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gorizia, rientrando comunque tra i compiti del giudice la verifica dei presupposti legittimanti l’invocat distruzione (Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, COGNOME(, cit.).
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, del resto, potrebbe reiterare la domanda, specificandone meglio l’oggetto, indicando la data remota del fatto di reato archiviato e rappresentando la verosimiglianza dell’inutilità delle informazioni
contenute nei supporti informatici, ai sensi dell’art. 270 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 14715 del 6 aprile 2022, COGNOME, non mass.).
Le considerazioni esposte impongono il rigetto del ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia avverso l’ordinanza emessa il 18 settembre 2018 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gorizia.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso il 5 ottobre 2022.