Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5370 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5370 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2022
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Gorizia nel procedimento iscritto a carico di:
NOME, nato a Torino il DATA_NASCITA;
Avverso l’ordinanza emessa il 17/09/2018 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Gorizia;
Sentita la relazione del AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME, che chiesto l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa il 17 settembre 2018 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gorizia rigettava la richiesta del Procuratore Repubblica presso il Tribunale di Gorizia di disporre la distruzione d intercettazioni, telefoniche e ambientali, che erano state eseguite nell’ambit procedimento penale contro ignoti archiviato con provvedimento del 13 novembre 2004.
Il provvedimento di rigetto veniva adottato sull’assunto che l’istanza AVV_NOTAIO era connotata da genericità, non risultando indic né a quali intercettazioni ci si riferisse, né le ragioni della ritenuta in materiale di cui si chiedeva la distruzione; tali ragioni, a loro volta, do essere valutate sia in riferimento al reato per il quale si procedeva, riferimento alla potenziale utilità del materiale acquisito in altri proced penali, sia pure nei limiti di utilizzabilità scanditi dall’art. 270 cod. proc.
Avverso questa ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia ricorreva per cassazione, articolando un’unica doglianza, cui si deduceva l’abnormità del provvedimento impugnato.
Secondo la parte ricorrente, l’abnormità del provvedimento censurato discendeva dalla singolarità del percorso motivazionale seguito dal Giudice per indagini preliminari del Tribunale di Gorizia, che lo poneva al di fuori dal si organico della legge processuale e, nel precludere qualsivoglia alternat giurisdizionale alla soluzione adottata, anche nell’impugnabilità non tipiz determinava una stasi procedimentale, esclusivamente risolubile con l’invoca rimozione.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Gorizia è infondato.
Occorre premettere che la categoria dell’abnormità nasce dall’elaborazione giurisprudenziale, in correlazione con i principi di tassa delle ipotesi di nullità processuale e dei mezzi di impugnazione attivabili. D l’esigenza di consentire un rimedio impugnatorio, pur formalmente non previsto quando l’atto esorbita dal modello legale e sia affetto da anomalie genetic
funzionali, al fine di assicurare comunque il controllo sulla legalità del proc nel contesto giurisdizionale (Sez. U. n. 22909, del 31/5/2005, COGNOME, 231163-01).
In altri termini, nella categoria dell’abnormità sono stati ricondotti giurisprudenza di questa Corte tutti i provvedimenti giurisdizionali connotat evenienze patologiche di macroscopica consistenza, tali da non esser inquadrabili negli schemi processuali tipici (Sez. U. n. 22909, del 31/5/2 COGNOME, cit.).
In questo contesto, le Sezioni Unite affermavano che devono riteners abnormi non solo i provvedimenti che, per la singolarità e l’anomalia del contenuto, risultino avulsi dall’intero ordinamento processuale, ma anche que che, pur essendo, in linea di principio, manifestazioni di un potere legitti esplichino al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di ragionevole limite (Sez. U, n. 22909 del 31/5/2005, COGNOME, cit.).
Si è così affermato che l’abnormità dell’atto processuale può riguard tanto il profilo strutturale, allorché l’atto, per la sua singolarità, si pone del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzion laddove lo stesso, pur non essendo estraneo al sistema normativo, determini stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo (Sez. U, n. 17, del 10/12 dep. 1998, COGNOME Battista, Rv. 209603-01).
All’interno dì queste coordinate si pongono anche i principi più recentemen affermati dalle Sezioni Unite, secondo cui, per affrontare correttamente il t dell’abnormità funzionale, richiamata dalla parte ricorrente, ci si deve inter se, alla luce del provvedimento di restituzione fondato sulla non dimostr inutilità assoluta del materiale intercettivo che si intente distruggere, o sulla genericità della domanda, al AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, sia inibito di reite richiesta, specificando meglio il perimetro dell’obiettivo da distrugger ragioni della ritenuta non utilità del materiale raccolto, anche alla luce del remota del fatto di reato (Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksuori, Rv. 27271 01).
Nella cornice ermeneutica descritta nel paragrafo precedente, dev osservarsi che, nel caso di specie, non ricorre un’ipotesi di abnormità strutt atteso che il provvedimento impugnato non è estraneo al sistema normativo processuale, apparendo al contrario pienamente armonico rispetto alla sequenz procedimentale prefigurata dall’art. 269, comma 2, cod. proc, pen. (Sez. U. 22909, del 31/5/2005, COGNOME, cit.)
Nel caso in esame, inoltre, non ricorre neppure un’ipotesi di abnormi funzionale, in quanto nessuna stasi patologica è segnata dall’ordinanza
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gorizia, rientrando comunq tra i compiti del giudice la verifica dei presupposti legittimanti l’i distruzione (Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksuori, cit.).
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, del resto, potrebbe reiterare la doman specificandone meglio l’oggetto, indicando la data remota del fatto di r archiviato e rappresentando la verosimiglianza dell’inutilità delle informaz contenute nei supporti informatici, ai sensi dell’art. 270 cod. proc. pen. ( n. 14715 del 6 aprile 2022, COGNOME, non mass.).
Le considerazioni esposte impongono il rìgetto del ricorso proposto d Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia avverso l’ordinan emessa il 17 settembre 2018 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale Gorizia.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso il 5 ottobre 2022.