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Provvedimento abnorme: quando il ricorso è inammissibile

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso basato sulla presunta abnormità di un’ordinanza di archiviazione. La persona offesa sosteneva che il provvedimento fosse un ‘provvedimento abnorme’ funzionale, in quanto non avrebbe considerato la querela, causando una stasi del procedimento. La Corte chiarisce che l’ordinanza di archiviazione è un atto tipico del sistema processuale e non può essere considerata abnorme, né strutturalmente né funzionalmente, indicando che esistono altri rimedi specifici per impugnarla.

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Pubblicato il 28 gennaio 2026 in Giurisprudenza Penale, Procedura Penale

Provvedimento abnorme: la Cassazione chiarisce i limiti del ricorso

Nel complesso mondo della procedura penale, esistono concetti che, pur non essendo definiti esplicitamente dal legislatore, sono fondamentali per garantire l’equilibrio del sistema. Uno di questi è il provvedimento abnorme, una creazione giurisprudenziale che funge da valvola di sicurezza contro atti giudiziari talmente anomali da non poter essere tollerati. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per approfondire questa figura, chiarendo quando un’ordinanza di archiviazione non può essere impugnata per abnormità.

I fatti: il ricorso contro l’archiviazione

Il caso nasce da un procedimento per truffa. Il Giudice per le Indagini Preliminari (G.I.P.), dopo aver rigettato l’opposizione della persona offesa, aveva disposto l’archiviazione del caso. Il difensore della persona offesa decideva di presentare ricorso per cassazione, non utilizzando i rimedi ordinari, ma sostenendo che l’ordinanza di archiviazione fosse un provvedimento abnorme. La tesi difensiva si basava sull’idea che il giudice non avesse considerato la querela presentata dalla parte offesa, creando così una stasi insuperabile del procedimento e rendendo impossibile la prosecuzione dell’azione penale.

La distinzione tra abnormità strutturale e funzionale

La Corte di Cassazione, prima di decidere, ricostruisce la nozione di provvedimento abnorme, consolidata da decenni di giurisprudenza. L’abnormità può essere di due tipi:

* Strutturale: quando l’atto, per la sua singolarità e stranezza, si pone completamente al di fuori del sistema processuale, risultando un atto che l’ordinamento non prevede.
* Funzionale: quando l’atto, pur essendo previsto dalla legge, causa una stasi del processo e ne impedisce la prosecuzione in modo irrimediabile.

Il ricorso nel caso di specie si fondava su quest’ultima ipotesi: l’abnormità funzionale.

L’analisi della Cassazione sul provvedimento abnorme

La Suprema Corte ha respinto la tesi del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Il ragionamento dei giudici è stato lineare e si è basato su principi procedurali consolidati. Secondo la Corte, un’ordinanza di archiviazione non può mai essere considerata un provvedimento abnorme, né dal punto di vista strutturale, né da quello funzionale.

Dal punto di vista strutturale, l’archiviazione è un atto espressamente previsto e disciplinato dal codice di procedura penale. Non è, quindi, un atto ‘strano’ o ‘imprevisto’ dal sistema.

Dal punto di vista funzionale, l’archiviazione non determina una stasi ‘incoercibile’ o ‘irrevocabile’ del procedimento. Infatti, il codice stesso prevede, all’articolo 414 c.p.p., la possibilità di riaprire le indagini qualora emergano nuove esigenze investigative. Pertanto, la chiusura del procedimento non è definitiva e non crea un blocco insuperabile.

le motivazioni

La Corte ha motivato la propria decisione di inammissibilità evidenziando che il legislatore ha previsto rimedi specifici contro l’ordinanza di archiviazione. A seguito della riforma del 2017, l’articolo 410-bis del codice di procedura penale stabilisce che tale ordinanza non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ma solo per specifici vizi di nullità.

Proporre un ricorso per cassazione basato sulla presunta abnormità, ignorando i rimedi specifici, costituisce un’impugnazione contro un provvedimento non impugnabile con tale mezzo. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile ‘de plano’, ovvero con una procedura semplificata e senza udienza, come previsto dall’art. 610 comma 5 bis c.p.p. per i casi di manifesta infondatezza.

le conclusioni

Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il concetto di provvedimento abnorme è un rimedio eccezionale, da utilizzare solo quando un atto giudiziario crea una distorsione insanabile del processo e non esistono altri strumenti per porvi rimedio. L’ordinanza di archiviazione, essendo un atto tipico e non definitivo, non rientra in questa categoria. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, sottolineando la colpa nell’aver proposto un ricorso palesemente inammissibile. La decisione serve da monito sull’uso corretto degli strumenti di impugnazione, evitando di abusare di concetti eccezionali come quello di abnormità.

Quando un provvedimento del giudice può essere definito ‘abnorme’?
Un provvedimento è considerato abnorme quando si pone completamente al di fuori del sistema legale (abnormità strutturale) oppure, pur essendo un atto previsto, determina una paralisi irreversibile e insuperabile del procedimento (abnormità funzionale).

Perché un’ordinanza di archiviazione non è considerata un provvedimento abnorme?
Non è abnorme perché è un atto tipico previsto e disciplinato dal codice di procedura penale (quindi non ha abnormità strutturale) e non causa una stasi definitiva del processo, dato che le indagini possono essere riaperte secondo l’art. 414 c.p.p. (quindi non ha abnormità funzionale).

Quale rimedio legale è previsto contro un’ordinanza di archiviazione che respinge l’opposizione della persona offesa?
Il rimedio corretto non è il ricorso per cassazione per abnormità, ma il reclamo dinanzi al tribunale in composizione monocratica, come previsto dall’art. 410-bis c.p.p., ma solo per i casi di nullità specificati nell’art. 127, comma 5, c.p.p.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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