Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 25639 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 25639 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA parte offesa nel procedimento c/
IGNOTI
avverso il decreto del 23/12/2023 del GIP TRIBUNALE di PISA
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 23 dicembre 2023, il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Pisa disponeva l’archiviazione del procedimento nei confronti di ignoti “per il reato di cui all’art. 640, 648 bis. 61 n.7 c.p.p e 166 Divo 59/98 danni di COGNOME NOME“.
1.1Avverso il decreto ricorre per Cassazione il difensore della persona offesa, rilevando che erroneamente il giudice aveva ritenuto che il supplemento investigativo richiesto non avrebbe aggiunto nulla alle risultanze già acquisite; il giudice, vista l’opposizione della persona offesa ed esaminata la documentazione in atti, invece di ammonire il Pubblico Ministero per aver avanzato richiesta di archiviazione prima ancora di aver ricevuto dalla PG dallo stesso delegata la relazione conclusiva, aveva dichiarato inammissibile l’opposizione, con provvedimento quindi abnorme
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1 Come è noto la categoria dell’abnormità è stata elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza in correlazione con il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione. Da qui l’esigenza di consentire un rimedio impugnatorio, pur formalmente non previsto, allorquando l’atto esorbiti dal modello legale e sia affetto da anomalie genetiche o funzionali, al fine di assicurare comunque il controllo sulla legalità del procedere della giurisdizione. In altri termini, nel categoria della abnormità sono stati ricondotti tutti quegli atti connotati da evenienze patologiche di macroscopica consistenza, tali da non essere inquadrabili negli schemi tipici normativi.
Le stesse Sezioni Unite di questa Corte hanno recepito siffatti enunciati, giungendo ad affermare che deve ritenersi abnorme non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo, in linea di principio, manifestazione di legittimo potere, si esplichi, tuttavia, al di fuori dei ca consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite: si è co affermato che l’abnormità dell’atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l’atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del siste organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo (cfr. Sez. U. n. 17/98 del 10/12/1997, COGNOME, Rv. 209603; Sez. U., n. 26/00 del 24/11/1999, COGNOME, Rv. 215094).
Purtuttavia, sempre le Sezioni Unite di questa Corte (n. 25957 del 26/03/2009, P.M. in proc. Toni ed altro, Rv. 243590) sono giunte a circoscrivere, da un lato, l’abnormità strutturale al caso di esercizio, da parte del giudice, di un potere non attribuitogli dall’ordinamento processuale (carenza di potere in astratto), ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo
del modello legale, nel senso di esercizio di un potere previsto dall’ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge (carenza di potere in concreto) e, dall’altro, l’abnormità funzionale al caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo.
Premesso quanto sopra, nella specie non appaiono ricorrere né l’abnormità strutturale né quella funzionale: non si può parlare, all’evidenza di abnormità strutturale in quanto è riconosciuto dalla legge il potere al GRAGIONE_SOCIALE. di dichiarare inammissibile l’opposizione per la ritenuta inutilità del supplemento investigativo richiesto, né quella funzionale /né sotto il profilo della stasi del procedimento, né di quello di esercizio di un potere pur previsto dalla legge ma in modo radicalmente diverso; le censure del ricorrente contestano in realtà la fondatezza del ricorso, rispetto alla quale non è previsto il rimedio del ricorso per cassazione.
L’art. 410 bis comma 3 cod.proc.pen. prevede infatti che “Nei casi di nullità previsti dai commi 1 e 2, l’interessato, entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, può proporre reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica, che provvede con ordinanza non impugnabile…” (sul punto di veda Sez.3, n. 32508 del 05/04/2018, P.O. in proc. B. e altro, Rv. 273371: “l’ordinanza di archiviazione emessa successivamente all’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell’art. 410-bis cod. proc. pen., nei soli casi di nullità previsti dall’art. 127, comma 5, cod. prod pen.”).
Pertanto, l’ordinanza di impugnazione, emessa all’esito di udienza camerale, non è più ricorribile, ma reclamabile ai sensi dell’art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen. solo nei casi di nullità, previsti dal comma 2 di detta norma. Il secondo comma dell’art. 410 bis cod. proc. pen. stabilisce che l’ordinanza di archiviazione è nulla solo nei casi previsti dall’art. 127, comma 5, cod. proc. pen., che sanziona con la nullità l’inosservanza delle norme concernenti la citazione e l’intervento delle parti in camera di consiglio, quindi, soltanto la violazione delle regole poste a garanzia del contraddittorio.
Il ricorrente censura, invece, il merito del provvedimento; tale rilievo esula dall’ambito dei vizi denunciabili, in quanto si deduce la violazione del contraddittorio cd. “sostanziale” e si censura il vizio di motivazione in relazione alla configurabilità del reato prospettato.
Non sussistendo alcuna delle nullità, tassativamente previste dall’art. 410bis, comma 3, cod. proc. pen., che legittimano la proposizione del reclamo, il ricorso proposto, non più ammissibile quale mezzo di impugnazione avverso un’ordinanza di archiviazione, va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dei’ ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16/05/2024