Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 39737 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 39737 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PREsso IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a LAMEZIA TERME il DATA_NASCITA NOME nato a LAMEZIA TERME il DATA_NASCITA
inoltre:
RASO NOME
avverso l’ordinanza del 23/03/2024 del TRIBUNALE di LAMEZIA TERME
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME, letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa all’udienza del 28 marzo 2024 il Tribunale di Lamezia Terme ha dichiarato «la nullità e l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese» da NOME COGNOME e NOME COGNOME – rispettivamente imputati del delitto aggravato di diffamazione e di quello di omesso controllo della pubblicazione ai sensi dell’art. 57 cod. pen. – «in violazione» degli artt. 63 e 3 cod. proc. pen., «con conseguente regressione alla fase delle indagini preliminari disposte dal G.i.p. con provvedimento del 21.02.2018 e restituzione degli atti» al Pubblico ministero.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico ministero, denunciandone l’abnormità poiché avrebbe determinato un’indebita regressione del procedimento alla fase anteriore all’esercizio dell’azione penale e determinato una stasi processuale.
Il ricorrente ha premesso che:
a seguito della richiesta di archiviazione avanzata dal proprio Ufficio e dell’opposizione presentata dalla persona offesa NOME COGNOME, il del Tribunale di Lamezia Terme con ordinanza del 21 febbraio 2018 – ha disposto il compimento di ulteriori indagini;
tali investigazioni sono state delegate ai Carabinieri i quali hanno, tra l’altro, assun informazioni da NOME COGNOME e NOME COGNOME in difformità dalla legge processuale;
dopo l’emissione e la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, entrambi sono stati tratti a giudizio innanzi al Tribunale di Lamezia Terme;
-a fronte dell’eccezione difensiva, volta ad ottenere la declaratoria di nullità/inutilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali degli imputati in quanto assu senza le garanzie previste dalla legge, all’udienza del 23 marzo 2024 il Tribunale ha provveduto nei termini predetti.
Il provvedimento sarebbe abnorme, oltre che «assolutamente incomprensibile sotto il profilo logico giuridico», poiché:
qualora fosse stato richiesto l’esame degli imputati, il Tribunale avrebbe al più dovuto rilevare l’inutilizzabilità delle dichiarazioni da loro rese nel corso delle indagini (s apprezzarle per la valutazione della loro credibilità, se utilizzate per le contestazioni comunque al fine del decidere);
invece, si è determinata un’indebita regressione del procedimento alla fase precedente all’esercizio dell’azione penale, probabilmente nell’erroneo convincimento della sussistenza di una nullità derivata del decreto di citazione diretta a giudizio (tanto più, considerato che l’a 185 cod. proc. pen. – richiamato nell’ordinanza impugnata a sostegno della disposta regressione GLYPH al comma 4 la esclude per le nullità concernenti le prove); oltre che una stasi processuale.
Il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato in ragione della fondatezza del ricorso.
Non deve tenersi conto della memoria depositata il 3 settembre 2024 nell’interesse della parte civile NOME COGNOME e, dunque, tardivamente rispetto all’udienza del 10 settembre 2024 (art. 611, comma 1, cod. proc. pen., nel testo anteriore alla novella ex decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, applicabile ratione temporis; cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 – 01); il che esime dal dilungarsi per evidenziare che con essa si è perorato l’accoglimento del ricorso del Pubblico ministero (adducendone la fondatezza).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, nei termini che si espongono.
Come hanno chiarito le Sezioni Unite di questa Corte, «provvedimento abnorme» – a seguito della cui emissione il rimedio è il ricorso per cassazione – «è quello che presenta anomalie genetiche o funzionali tanto radicali da non potere essere inquadrato nello schema normativo processuale»; «l’abnormità integra – sempre e comunque – uno sviamento della funzione giurisdizionale, la quale non risponde più al modello previsto dalla legge, ma si colloca al di là del perimetro entro il quale è riconosciuta dall’ordinamento»; dunque, «è affetto da vizio di abnormità, sotto un primo profilo, il provvedimento che, per singolarità e stranezza del suo contenuto risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ovvero quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consent e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite. Sotto altro profilo, L.] l’abn può discendere da ragioni di struttura allorché l’atto si ponga al di fuori del sistema organic della legge processuale, ovvero può riguardare l’aspetto funzionale nel senso che l’atto stesso, pur non essendo estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo» (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, COGNOME, Rv. 243590 – 01; cfr. pure più di recente, Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, COGNOME, Rv. 272715 – 01, che – come evidenziato da ultimo da Sez. U, n. 10728 del 16/12/2021 – dep. 2022, COGNOME, Rv. 282807 – 01 – dando seguito alla linea interpretativa espressa da Sez. U, n. 25957/2009, cit., ha ritenuto l’abnormità una categoria concettuale «riferibile alle sole situazioni in cui l’ordinamento non appresti alt rimedi idonei per rimuovere il provvedimento giudiziale, che sia frutto di sviamento di potere e fonte di un pregiudizio altrimenti insanabile per le situazioni soggettive delle parti»).
Con riguardo ai rapporti tra giudice e pubblico ministero:
le ipotesi di «abnormità strutturale» devono limitarsi «al caso di esercizio da parte de giudice di un potere non attribuitogli dall’ordinamento processuale (carenza di potere in astratto) ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale nel senso di esercizio di un potere previsto dall’ordinamento, ma in una situazione processuale
radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto)»;
«l’abnormità funzionale, riscontrabile nel caso di stasi del processo e di impossibili di proseguirlo, va limitata all’ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubbli ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo. Solo in siffatta ipotesi il pubblico ministero può ricorrere per cassazione lamentando che il conformarsi al provvedimento giudiziario minerebbe la regolarità del processo; negli altri casi egli è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice» (ivi).
1.2. Tanto premesso, ricorre l’abnormità strutturale dell’atto impugnato, emesso in carenza di potere in concreto in quanto ha disposto la regressione del procedimento in una situazione processuale radicalmente diversa da quelle in cui la legge processuale lo consente, e ciò al di là di ogni ragionevole limite.
Anzitutto, nel caso di specie viene in rilievo il disposto del codice di rito anteri all’entrata in vigore del d. Igs. n. 150 del 2022, dato che il decreto di citazione diretta è s reso il 19 luglio 2021 (segnatamente, non deve aversi riguardo alla disciplina dettata per l’udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta, che si applica nei procedimenti penali nei quali il decreto di citazione a giudizio è emesso in data successiva a quella di entrata in vigore del medesimo decreto, ossia al 30 dicembre 2022: cfr. artt. 89-bis e 99-bis d. Igs. n. 150 cit.).
È dirimente considerare che l’inutilizzabilità delle dichiarazioni assunte nel corso delle indagini – come rilevato nel provvedimento impugnato – in violazione del divieto di cui all’art 63, comma 1, cod. proc. pen. non determina la regressione del procedimento ex art. 185, comma 3, cod. proc. pen., prevista per il caso di nullità («la dichiarazione di nullità comport la regressione del procedimento allo stato o al grado in cui è stato compiuto l’atto nullo, salvo che sia diversamente stabilito») e non anche di inutilizzabilità (e, peraltro, non nel caso d nullità concernenti le prove: cfr. art. 185, comma 4, cod. proc. pen.): dunque, è con evidenza erroneo il riferimento al detto art. 185 cod. proc. pen. da parte del Tribunale. Inoltre, è d tutto estraneo alla questione di utilizzabilità delle dichiarazioni in discorso il riferimento vero, indistinto rispetto alla diversa categoria dell’inutilizzabilità) alla nullità di ess tramite del richiamo pure dell’art. 179 cod. proc. pen.); così come in maniera assolutamente incongrua il provvedimento ha attribuito rilievo a sostegno della decisione, e come conseguenza della rilevata inutilizzabilità (ed erroneamente e indistintamente dell’asserita nullit all’insussistenza di elementi idonei per ricostruire il fatto degli imputati (pera incomprensibilmente correlata al «ruol di committenti delle opere illecite in contestazione», quantunque si proceda per i reati di diffamazione e omesso controllo: cfr. p. 4): tali considerazioni, infatti, sono relative all’eventuale affermazione di responsabilità degli imputat e non a un vizio che possa ritualmente determinare la regressione del procedimento.
Diviene, allora, superflua ogni ulteriore considerazione relativa alle questioni prelimina aventi ad oggetto il contenuto del fascicolo per il dibattimento (ex art. 491, comma 2, cod. proc. pen.) e al dato processuale – che emerge dall’ordinanza impugnata (cfr. p. 2) – che i verbali delle sommarie informazioni testimoniali contenenti le dichiarazioni in discorso non erano inclusi in detto fascicolo ma facevano parte degli atti di indagini contenuti nel fascicol del pubblico ministero.
In conclusione, il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio e deve disporsi la trasmissione degli atti al Tribunale di Lamezia Terme per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone rimettersi gli atti al Tribunale di Lamezia Terme per il prosieguo.
Così deciso il 10/09/2024.