Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 35332 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 35332 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da Sost. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro avverso il provvedimento emesso nel corso dell’udienza del 22/03/2024 dal Tribunale di Catanzaro nel procedimento a carico di COGNOME NOME, nato a Chiaravalle C.le (CZ) il DATA_NASCITA visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostit Procuratore Generale, dottAVV_NOTAIO COGNOMECOGNOME che ha concluso per l’annullament senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti a
Tribunale di Catanzaro per l’ulteriore corso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 22 marzo 2024 il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, ha pronunciato, nel processo a carico di COGNOME NOME, imputato del reato di cui all’art. 64. Comma 1, lett. a) e all’ar Comma 1, lett.b) D.Igs. n. 81/2008, nulla osservando il pubblico ministero udienza in ordine alla eccezione di nullità, formulata dall’AVV_NOTAIO difensore di fiducia dell’imputato, “per omessa notifica del decreto che dispon giudizio notificato all’AVV_NOTAIO anziché all’AVV_NOTAIO“, ordinanza trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede.
Avverso l’ordinanzade qua il Sost. Procuratore della Repubblica presso quel Tribunale ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo per abnormità del provvedimento del tribunale.
Riassume gli snodi procedimentali come di seguito: a)il 14 gennaio 2022 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro esecitava azione penale nei confronti di COGNOME con richiesta di emissione di decreto penale di condan per il reato a lui ascritto; b) il decreto veniva emesso il 14 marzo 2022 seguito di opposizione dell’imputato, in difetto di richiesta di riti altern Tribunale di Catanzaro, Sezione Gip-Gup, il 16 gennaio 2023 disponeva procedersi nelle forme del rito immediato, indicando erroneamente nel decreto i nominativo del difensore di ufficio anzichè di quello di fiducia, già nominato il precedente 5 ottobre 2022; l’avviso di fissazione dell’udienza per la trattaz del processo veniva perciò notificato al difensore di ufficio (AVV_NOTAIO) anzic quello di fiducia (AVV_NOTAIO); all’udienza dell’8 maggio 2023 il tribunal rilevata la mancanza di prova della regolarità della notifica dell’atto introd del giudizio nei confronti dell’imputato, ne disponeva la rinnovazione; all’udie del 17 novembre 2023, costituite le parti, si dichiarava aperto il dibattimento procedeva all’esame del teste COGNOMECOGNOME all’udienza del 22 marzo 2024 l’AVV_NOTAIO eccepiva la “nullità assoluta degli ati die procedimento per omessa notifica del decreto che dispone il giudizio, notificato all’AVV_NOTAIO (difens ufficio) anziché all’AVV_NOTAIO (difensore di fiducia già nominato)”; giudice accoglieva l’eccezione e restituiva gli atti al pubblico ministero.
Tanto premesso, e rilevato che al difensore dell’imputato deve esse notificato l’avviso della data fissata per il giudizio e non già il decreto di
ipmediato, e che l’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia integ nullità assoluta ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett.c), e art. 179, com cod.proc.pen., concorda circa la eccepita causa di nullità. Censura, dunque, no la premessa del provvedimento, ma il disposto di restituzione degli atti pubblico ministero. A fronte della doverosa decisione di disporre la notifica omessa, rimediando direttamente al vizio a mente dell’art. 185 cod.proc.pen., decisione adottata viola il disposto normativo, determina una ingiustifica regressione ed un’inutile ripetizione di attività in spregio al princi ragionevole durata del processo, risultando dunque abnorme perché adottato in carenza di potere determinando una indebita regressione del procedimento.
Ne invoca l’annullamento.
Con requisitoria e conclusioni scritte la procura generale presso ques Corte di cassazione conclude, motivatamente, per l’abnormità dell’att impugnato e ne invoca l’annullamento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. il ricorso è fondato.
Deve preliminarmente rilevarsi che il provvedimento impugnato, avente ad oggetto la declaratoria di nullità della notifica del decreto di citazion restituzione degli atti al Pubblico Ministero, può’ ritenersi impugnabile in qu sede esclusivamente ove qualificabile quale atto abnorme, nella duplice accezione individuata dalla giurisprudenza a sezioni unite di questa Corte (Sez U, n. 25957 del 26/03/2009 – dep. 22/06/2009, P.M. in proc. Toni e altro, Rv 243590) riguardante atti emessi dal giudice cui non sia attribuito tale poter cui esercizio provochi una stasi nel procedimento.
Secondo la citata sentenza delle Sezioni Unite, in relazione ai rapporti tra giu e pubblico ministero, deve limitarsi l’ipotesi di abnormità strutturale « al ca esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall’ordiname processuale (carenza di potere in astratto) ovvero di deviazione d provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale nel senso d esercizio di un potere previsto dall’ordinamento, ma in una situazio processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cio completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni ragionev limite (carenza di potere in concreto).L’abnormità funzionale, riscontrabile, co si é detto, nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguir limitata all’ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubbl
winistero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo. Solo in siffatta ipotesi il pubbl ministero può ricorrere per cassazione lamentando che il conformarsi al provvedimento giudiziario minerebbe la regolarità del processo; negli altri ca egli è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice»
Deve rilevarsi che secondo la giurisprudenza consolidata della Corte d cassazione (tra le altre Cass., Sez. 1, Sentenza n. 20449 del 28/03/20 Ud.,dep. 16/05/2014, v. 259614 – 01) «L’omessa notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia dell’imputato integra una nul assoluta insanabile, in quanto l’ipotesi di mancanza di difesa tecnica, sanzion dall’art. 179, comma primo, cod.proc.pen., si realizza non solo nel caso estrem in cui il dibattimento si svolge in assenza di qualunque difensore, ma anche n caso in cui il difensore di fiducia non presente, perchè non avvisato, vi sostituito dal difensore di ufficio, in quanto tale nomina da parte del giudice pone rimedio alla lesione del diritto dell’imputato di essere assistito, nei cui l’assistenza tecnica è obbligatoria, dal “suo difensore”, come disp testualmente l’art. 179, comma primo, cod. proc. pen. ».
Si osserva che con recente sentenza (n. 42603 del 13/07/2023 Cc., dep. 18/10/2023, rv. 285213 – 02) le Sezioni Unite Penali della Corte di cassazion hanno stabilito il seguente principio: «Non è abnorme il provvedimento con cui i giudice di pace, ‘ritenuta la nullità della notificazione della citazione a gi nelle forme della presentazione immediata, disponga la trasmissione degli atti pubblico ministero per la rinnovazione della notificazione stessa. (In motivazion la Corte ha rilevato che, diversamente, è abnorme, perché avulso dal sistema processuale, il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, dichiarata nullità dell’atto di citazione a giudizio per vizi relativi alla sua notifi disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero) ».
Alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite deve ritenersi ch provvedimento di restituzione degli atti al Pubblico Ministero sia stato adottato carenza di potere, per avere il giudice esplicato un potere al di fuori de consentiti e dalle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite, determi un’alterazione della sequenza procedimentale e un’indebita regressione de procedimento, con conseguente violazione dei principi di rilievo costituzionale, art. 111, comma 2, Cost., di efficienza e di ragionevole durata del processo.
L’accertamento di abnormità dell’atto impone quindi l’annullamento del provvedimento impugnato senza rinvio, e la trasmissione degli atti al Tribunal di Catanzaro per l’ulteriore corso.
?nnulla senza rinvio l’ordinanza impugnata disponendo la trasmissione degli att al Tribunale di Catanzaro. Così deciso il 10 giugno 2024
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La Consi liera est.
Il Presidente