Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 43848 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 43848 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/10/2024
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
GIP COGNOME nei confronti di:
TRIBUNALE DI CATANIA
con l’ordinanza del 19/07/2024 del GIP TRIBUNALE di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Catania
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza emessa in data 3 maggio 2024, il Tribunale di Catania in sede dibattimentale, nell’ambito del proc. a carico di NOME COGNOME ha disposto la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero «poichè le notifiche da udienza preliminare non risultano regolari».
Il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catania, con ordinanza in data 19 luglio 2024, dissentendo dalle determinazioni del Tribunale, ha sollevato conflitto negativo di competenza, rilevando l’abnormità del provvedimento del Tribunale per avere disposto la regressione del procedimento ad una fase già esaurita; osservava a tale proposito il Giudice come, quand’anche si fosse verificata un’irregolarità delle notifiche per l’udienza dibattimentale, la loro rinnovazione doveva essere disposta dal Tribunale.
Il Procuratore Generale, dott. NOME COGNOME intervenuto con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale di Catania.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente va dichiarata l’ammissibilità del conflitto, in quanto dal rifiuto dei due giudici di dare impulso ulteriore al procedimento consegue una stasi del medesimo, che può essere superata solo con la decisione di questa Corte.
All’insorgenza del conflitto non osta quanto disposto dall’art. 28, comma 2, cod. proc. pen., poiché il principio della prevalenza della decisione del giudice dibattimentale su quella del giudice dell’udienza preliminare non può essere esteso anche all’ipotesi in cui il contrasto insorga tra il primo e il giudice per le indagini preliminari, in particolare quando si controverta circa l’organo giudiziario cui spetti rinnovare la citazione a giudizio dell’imputato o del suo difensore (Sez. 1, n. 37339 del 22/07/2015, Atanasova, Rv. 264592-01; Sez. 1, n. 15194 del 24/03/2009, confl. comp. in proc. Starace, Rv. 243659-01; Sez. 1, n. 174 del 12/01/2000, confl. comp. in proc. Foglia, Rv. 215363-01).
Recentemente, Sez. 1, n. 46824 del 21 settembre 2023, confl. Navarro, Rv. 285407, ha affermato che la regola consacrata nell’art. 28, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui, in caso di contrasto fra giudice dell’udienza preliminare e giudice del dibattimento, prevale la decisione di quest’ultimo, non trova applicazione nel caso in cui tale decisione si concretizzi in un provvedimento abnorme, giacché tale genere di provvedimenti, esulando dal sistema processuale in quanto non consentiti e non
previsti, legittimano le parti al ricorso per cassazione e non hanno mai modo d’imporsi al giudice dell’udienza preliminare.
L’ordinanza di regressione è, in questi casi, qualificabile come abnorme: le Sezioni unite, nel suo massimo consesso, hanno recentemente affermato che è abnorme, perché avulso dal sistema processuale, il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, dichiarata la nullità dell’atto di citazione a giudizio per vizi relativi alla sua notificazione, disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero (Sez. U. n. 42603 del 13 luglio 2023, El Karti, Rv 285213; cfr. anche Sez. U, n. 28807 del 2002; Sez. 1, n. 43486 del 30/09/2021, COGNOME; Sez. 3, n. 28779 del 16/05/2018, COGNOME, Rv. 273059-01; Sez. 1, n. 43563 del 10/10/2013, confl. comp. in proc. COGNOME, Rv. 257415-01; Sez. 1, n. 5477 del 13/01/2010, COGNOME, Rv. 246056-01).
È poi consolidato il principio per cui, in caso di nullità della notificazione al difensore del decreto di giudizio immediato, trova applicazione il disposto dell’art.
143 disp. att. cod. proc. pen. e, pertanto, la rinnovazione dell’adempimento spetta al giudice del dibattimento, che non può disporre la restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto medesimo, determinandosi, in tal caso, un’anomala regressione del procedimento (Sez. 1, n. 26548 del 02/05/2023, Rv. 284892 – 01).
È noto che l’abnormità dell’atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché, per la sua singolarità, esso si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini solo la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo (tra le molte, Sez. 2, n. 2484 del 21/10/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262275-01).
Qui l’abnormità è finanche di tipo strutturale, risultando il provvedimento di restituzione estraneo al normale sviluppo processuale (in termini, da ultimo, Sez. 1, n. 35787 del 06/07/2021, Mani, Rv. 281903-01).
In conclusione, deve essere affermata la competenza del Tribunale di Catania, cui gli atti debbono essere trasmessi per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Catania cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso il 16/10/2024