Provvedimento Abnorme: la Cassazione Fissa i Limiti del Giudice in Fase Predibattimentale
Una recente sentenza della Corte di Cassazione chiarisce i poteri del giudice nella fase predibattimentale, sanzionando con l’annullamento un provvedimento abnorme che aveva causato un’ingiustificata paralisi del processo. La decisione sottolinea come il giudice non possa restituire gli atti al Pubblico Ministero per presunti vizi di un atto di indagine, poiché tale potere non è previsto dalla legge e mina la struttura stessa del procedimento penale. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante pronuncia.
I fatti del caso
Il procedimento trae origine da un’ordinanza emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Isernia. In fase predibattimentale, il giudice aveva dichiarato la nullità e l’inutilizzabilità di un verbale di sopralluogo effettuato dalla polizia giudiziaria, ritenendolo un atto irripetibile. Di conseguenza, aveva disposto la restituzione degli atti al Pubblico Ministero.
Contro questa decisione, il Pubblico Ministero ha presentato ricorso per cassazione, lamentando due vizi principali: l’abnormità del provvedimento e l’erronea valutazione della natura degli atti di indagine. Secondo l’accusa, gli atti contestati consistevano unicamente in rilievi fotografici, aerofotografici e misurazioni, non costituendo veri e propri accertamenti tecnici irripetibili. Soprattutto, si contestava la legittimità stessa del potere esercitato dal giudice in quella fase.
La qualificazione del provvedimento abnorme da parte della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Il fulcro della decisione risiede nella corretta interpretazione dell’articolo 554-ter del codice di procedura penale, che disciplina la fase predibattimentale. La norma elenca tassativamente i poteri del giudice in questa fase:
1. Pronunciare sentenza di non luogo a procedere.
2. Definire il processo con un rito alternativo (es. patteggiamento, rito abbreviato).
3. Fissare la data per il dibattimento davanti a un giudice diverso, restituendo il fascicolo al PM per la sua formazione.
La Suprema Corte evidenzia come la legge non contempli in alcun modo la possibilità per il giudice di restituire gli atti al PM a causa di presunti vizi riscontrati in un atto di indagine.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La decisione del giudice di Isernia è stata definita un provvedimento abnorme perché determina un’indebita stasi processuale. Restituendo gli atti, il giudice ha di fatto bloccato il normale corso del procedimento, privando il Pubblico Ministero della facoltà di impugnare un’eventuale, futura sentenza di non luogo a procedere. Questo tipo di provvedimento, non previsto dall’ordinamento, crea una paralisi che non può essere superata con i mezzi di impugnazione ordinari.
Inoltre, la Corte ha specificato che, anche nel merito, la valutazione del giudice di prime cure era errata. I rilievi eseguiti dalla polizia giudiziaria non costituivano accertamenti tecnici irripetibili, ma semplici atti di indagine sui quali gli imputati avrebbero potuto pienamente interloquire e difendersi nel corso del dibattimento. La decisione di dichiararli inutilizzabili in via preliminare era quindi prematura e infondata.
Le conclusioni
In conclusione, la Cassazione ha annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Isernia per la prosecuzione del giudizio. Il principio di diritto affermato è chiaro: il giudice, nella fase predibattimentale, non ha il potere di ‘rimandare indietro’ il processo al Pubblico Ministero per correggere vizi degli atti di indagine. Un’azione del genere esula dai suoi poteri, altera la sequenza procedimentale voluta dal legislatore e configura un provvedimento abnorme che, in quanto tale, deve essere rimosso dal mondo giuridico.
Cosa può fare il giudice nella fase predibattimentale secondo la legge?
Ai sensi dell’art. 554-ter c.p.p., il giudice può pronunciare sentenza di non luogo a procedere, definire il processo con un rito alternativo, oppure fissare l’udienza dibattimentale davanti a un altro giudice e disporre la restituzione del fascicolo al pubblico ministero per le relative incombenze.
Perché la decisione del giudice di restituire gli atti al PM è stata considerata un provvedimento abnorme?
Perché tale potere non è previsto dalla legge in quella fase processuale. La decisione ha creato un’indebita stasi del procedimento, bloccandone il normale corso e privando il pubblico ministero della possibilità di impugnare una futura sentenza di non luogo a procedere.
Gli atti di indagine erano effettivamente inutilizzabili come sostenuto dal primo giudice?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che si trattava di semplici rilievi fotografici e misurazioni eseguiti dalla polizia giudiziaria. Non erano accertamenti tecnici irripetibili e gli imputati avrebbero avuto piena facoltà di discuterli e contestarli durante il dibattimento.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 29539 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 29539 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
In nome del Popolo Italiano
TERZA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Sent. n. sez. 646 CC – 10/04/2025
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso del Pubblico ministero presso il Tribunale di Isernia nel procedimento a carico di COGNOME COGNOME nato a Isernia il 10/10/1965,
NOME NOMECOGNOME nato a Isernia il 09/12/1960, avverso l’ordinanza in data 25/11/2024 del Tribunale di Isernia, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale,
NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata con trasmissione atti;
letta per gli indagati la memoria dell’avv. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 25 novembre 2024 il G.o.p. del Tribunale di Isernia ha dichiarato la nullità e inutilizzabilità del verbale di sopralluogo della polizia giudiziaria perchØ atto irripetibile.
Ricorre per cassazione il P.m. presso il Tribunale di Isernia ed eccepisce l’abnormità del provvedimento impugnato e la violazione dell’art. 554ter cod. proc. pen. (primo motivo) nonchØ l’erronea valutazione dell’inutilizzabilità degli atti di indagine perchØ erano stati eseguiti solo dei rilievi fotografici e aerofotografici e le misurazioni della pista, che per giunta non erano stati inseriti nel fascicolo del dibattimento, e che non costituivano accertamenti tecnici irripetibili (secondo motivo).
3. Il ricorso Ł fondato.
Nella fase predibattimentale, il giudice, ai sensi dell’art. 554ter cod. proc. pen., o pronuncia sentenza di non luogo a procedere, se ricorrono le condizioni del comma 1, o definisce il processo con un rito alternativo, se ricorrono le condizioni del comma 2, o fissa per la prosecuzione del giudizio la data dell’udienza dibattimentale davanti a un giudice diverso e dispone la restituzione del fascicolo del pubblico ministero, ai sensi del comma 3. Non Ł contemplata la possibilità di restituire gli atti al pubblico ministero per presunti vizi di un atto di indagine, peraltro neppure in concreto sussistenti posto che si tratta di rilievi eseguiti dalla polizia giudiziaria nella fase delle indagini su cui i ricorrenti potranno interloquire nel corso del processo. Tale decisione Ł abnorme perchØ determina un’indebita stasi processuale, siccome il pubblico ministero Ł privato della facoltà di impugnare l’eventuale sentenza di non luogo a procedere. S’impone pertanto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Isernia per l’ulteriore corso (tra le piø recenti, Sez. 2, n. 7691 del 11/02/2025, Civici, Rv. 287582 – 01).
P.Q.M.
Così deciso, il 10 aprile 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME