Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 17646 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 17646 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/03/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI
COGNOME
nei confronti di:
COGNOME NOME nato a COGNOME il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/07/2022 del GIUDICE DI PACE di COGNOME
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG che ha chiesto annullarsi l’ordinanza impugnata
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice di Pace di Caltanissetta con ordinanza del 12 luglio 2022, a seguito di richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero nei confronti di NOME COGNOME in ordine al reato di cui all’art. 590 cod. pen. commesso in Caltanisetta il 13 maggio 2022 in assenza della condizione di procedibilità, ha restituito gli atti, disponendo indagini suppletive volte a verificare l’eventuale presentazione di formale querela da parte della persona offesa.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Caltanissetta ha proposto ricorso per cassazione avverso detta ordinanza formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio della abnormità. Il ricorrente rileva che:
-ai sensi dell’art. 17 comma 4 d.lgs 18 agosto 2000 n. 274 il Giudice di Pace, investito di una richiesta di archiviazione, può accoglierla con decreto, ovvero restituire gli atti al Pubblico Ministero con ordinanza qualora ritenga necessario i compimento di COGNOME ulteriori indagini, ovvero ancora restituire gli atti COGNOME al Pubblico Ministero, COGNOME affinché COGNOME quest’ultimo provveda entro dieci giorni a formulare l’imputazione;
la possibilità per l’organo giudicante di disporre approfondimenti investigativi deve essere limitata alle ipotesi in cui appaia non adeguatamente ricostruita sotto il profilo istruttorio la fattispecie concreta sottesa ad una determinata notizia d reato;
l’archiviazione per assenza di condizione di procedibilità può COGNOME intervenire anche prima che sia decorso interamente il termine per proporre querela, tanto che ai sensi dell’art. 345 cod. proc. pen. il rovvedimento di archiviazione per assenza di condizione di procedibilità non impedisce l’esercizio dell’azione penale per il medesimo fatto e contro la medesima persona quando la condizione sopravvenga in seguito.
L’ordinanza impugnata deve, dunque, secondo il ricorrente, ritenersi abnorme, in quanto il giudice ha esercitato il potere di disporre indagini suppletive al di della sua funzione e delle ragioni che ne giustificano la previsione e in ogni caso ha determinato una stasi del procedimento non altrimenti superabile, se non con la dichiarazione di nullità dell’ordinanza impugnata.
Il Procuratore Generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto annullarsi l’ordinanza impugnata.
4. Il difensore di ufficio di NOME COGNOME ha depositato una memoria con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Il difensore di fiduci NOME COGNOME, successivamente nominato, ha depositato una memoria con cui ha “insistito nella richiesta di archiviazione sussistendone i presupposti di legge” .
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. L’abnormità costituisce una forma di patologia dell’atto giudiziario priva di riconoscimento testuale in un’esplicita disposizione normativa, ma frutto di elaborazione da parte della dottrina e della giurisprudenza, tramite cui si è inteso porre rimedio, attraverso l’intervento del giudice di legittimità, agli ef pregiudizievoli derivanti da provvedimenti non espressamente previsti come impugnabili, ma affetti da tali anomalie genetiche o funzionali, che li rendono difformi ed eccentrici rispetto al sistema processuale e con esso radicalmente incompatibili. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590, hanno offerto una rigorosa e puntuale delimitazione dell’area dell’abnormità ricorribile per cassazione, riconducendola ad un fenomeno unitario, caratterizzato dallo sviamento della funzione giurisdizionale, inteso non tanto quale vizio dell’atto, che si aggiunge a quelli tassativamente stabiliti dall’art. 606, comm 1, cod. proc. pen., quanto come esercizio di un potere in difformità dal modello descritto dalla legge. Nell’esaminare in questa prospettiva lo specifico settore dei rapporti tra giudice e pubblico ministero, la sentenza in esame ha distinto l’abnormità strutturale dall’abnormità funzionale. La prima è riconoscibile in «caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall’ordinamento processuale (carenza di potere in astratto), ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale nel senso di esercizio di un potere previsto dall’ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto)». La seconda è riscontrabile nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo e va limitata, dunque, all’ipotesi in cui il provvedimento giudiziario «imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo» (pag. 9 della motivazione). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La stessa nozione di abnormità è stata ripresa dalla sentenza Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022, Scarlini, Rv. 283552 con cui si è affermato che è “abnorme, e quindi ricorribile per cassazione, l’ordinanza del giudice dell’udienza preliminare che, investito della richiesta di rinvio a giudizio, disponga, ai sensi dell’art. 33-sexies c
proc. pen., la restituzione degli atti al pubblico ministero sull’erroneo presupposto che debba procedersi con citazione diretta a giudizio, trattandosi di un atto che impone al pubblico ministero di compiere una attività processuale “contra legenn” e in violazione dei diritti difensivi, successivamente eccepibile, ed è idoneo, pertanto, a determinare una indebita regressione, nonché la stasi del procedimento”.
4.Nel caso di specie, dunque, ordinando di procedere ad ulteriori indagini volte a verificare la sussistenza della volontà punitiva della persona offesa, il Giudice d Pace di Caltanissetta (investito di una richiesta di archiviazione formulata ai sensi dell’art. 411 cod. proc. pen.) ha esercitato un potere previsto dall’ordinamento in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge. L’abnormità strutturale dell’atto ha determinato una stasi del procedimento (non essendo possibile, per il pubblico ministero, procedere alle indagini richieste) e, dunque, una abnormità funzionale che deve essere rimossa. Ne consegue
l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la restituzione degli atti al Giudice di pace di Caltanissetta per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Giudice di Pace di Caltanissetta per l’ulteriore corso
Deciso in 5opma il 28 marzo 2023.