Provvedimento abnorme: la Cassazione fissa i limiti ai poteri del GIP
Un provvedimento abnorme è un atto del giudice che esce completamente dagli schemi procedurali, creando una paralisi o una regressione anomala del processo. Con la sentenza n. 5909 del 2024, la Corte di Cassazione è intervenuta per censurare un caso emblematico di questo tipo, chiarendo i confini invalicabili dei poteri del Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) di fronte a una richiesta di proroga delle indagini.
I Fatti del Caso: La Restituzione degli Atti da Parte del GIP
Il caso ha origine da un’ordinanza del GIP presso il Tribunale di Reggio Calabria. Il Pubblico Ministero (PM) aveva presentato una richiesta di proroga del termine per le indagini preliminari. Invece di accogliere o rigettare l’istanza, come previsto dalla legge, il GIP restituiva gli atti al PM. La motivazione? Secondo il giudice, il termine non era ancora scaduto, in quanto si sarebbe dovuta applicare la nuova disciplina introdotta dalla Riforma Cartabia, che prevede termini più lunghi. Il GIP fondava questa conclusione sul fatto che, sebbene la notizia di reato fosse stata iscritta nel 2022, il nome dell’indagato era stato registrato solo a febbraio 2023, dopo l’entrata in vigore della riforma.
Il Ricorso del Pubblico Ministero e il concetto di provvedimento abnorme
Il PM ha immediatamente impugnato l’ordinanza del GIP davanti alla Corte di Cassazione, sostenendo che si trattasse di un provvedimento abnorme. La tesi del PM era chiara: il GIP non ha il potere di restituire gli atti e “congelare” il procedimento. La legge (art. 406 del codice di procedura penale) gli conferisce solo due alternative: autorizzare la proroga o negarla. Qualsiasi altra decisione costituisce l’esercizio di un potere inesistente che provoca una stasi procedurale, esponendo peraltro gli atti di indagine futuri al rischio di inutilizzabilità.
L’Errata Applicazione della Riforma Cartabia
Oltre all’aspetto procedurale, il PM ha contestato anche l’interpretazione del GIP sulla normativa applicabile. Secondo l’accusa, la tesi del giudice era errata in punto di diritto. L’articolo 88 del D.Lgs. 150/2022 (Riforma Cartabia) stabilisce chiaramente che le nuove disposizioni sui termini delle indagini non si applicano ai procedimenti in cui l’iscrizione della notizia di reato era già avvenuta prima dell’entrata in vigore del decreto. Il momento determinante è la prima iscrizione, a prescindere da quando venga identificato e iscritto l’indagato.
La Decisione della Corte di Cassazione: Poteri Tassativi del GIP
La Suprema Corte ha accolto pienamente il ricorso del PM, annullando senza rinvio l’ordinanza del GIP e disponendo la trasmissione degli atti allo stesso per la decisione di competenza.
Le motivazioni
La Corte ha ribadito che il provvedimento del GIP è da considerarsi abnorme sotto un duplice profilo. In primo luogo, dal punto di vista strutturale, perché si pone al di fuori del sistema: il giudice, investito di una richiesta, ha l’obbligo di provvedere su di essa e non può astenersi o inventare una terza via non prevista dalla legge. La restituzione degli atti, motivata dalla presunta non scadenza del termine, crea un’impasse procedurale che la legge non contempla.
In secondo luogo, la Corte ha confermato l’errore interpretativo del GIP. La norma transitoria della Riforma Cartabia è inequivocabile: fa riferimento alla data di iscrizione della notizia di reato nel registro ex art. 335 c.p.p. come spartiacque per l’applicazione della vecchia o della nuova disciplina. Pertanto, essendo il procedimento stato iscritto nel 2022, dovevano applicarsi i termini previgenti, rendendo la richiesta di proroga del PM pienamente legittima e meritevole di una decisione.
Le conclusioni
La sentenza rappresenta un importante richiamo al principio di legalità processuale e alla tassatività dei poteri del giudice. Un GIP non può sottrarsi al dovere di decidere su un’istanza ritualmente presentata, né può creare soluzioni procedurali non previste dal codice. Questa decisione rafforza la certezza del diritto, garantendo che i procedimenti penali seguano un percorso definito e prevedibile, senza rischiare di arenarsi a causa di iniziative giurisdizionali che eccedono i poteri stabiliti dalla legge.
Un Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) può restituire una richiesta di proroga delle indagini al Pubblico Ministero (PM) ritenendola prematura?
No. Secondo la Cassazione, il GIP, investito di una richiesta di proroga, può solo accoglierla o respingerla. La restituzione degli atti costituisce un “provvedimento abnorme” perché è un’azione non prevista dalla legge che causa una stasi del procedimento.
Cosa si intende per “provvedimento abnorme” in procedura penale?
È un atto del giudice che, per la sua anomalia, si colloca al di fuori del sistema processuale, determinando una situazione di stallo insuperabile o una regressione illegittima del procedimento a una fase precedente.
Le nuove norme sui termini delle indagini della Riforma Cartabia si applicano ai procedimenti già iscritti prima della sua entrata in vigore?
No. La sentenza chiarisce che se la notizia di reato è stata iscritta nel registro (ex art. 335 c.p.p.) prima dell’entrata in vigore della riforma, si continuano ad applicare i termini di indagine previgenti, anche se il nome dell’indagato viene iscritto successivamente.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 5909 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 5909 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA nei confronti di:
IGNOTI
avverso l’ordinanza del 05/10/2023 del GIP TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanze del 5 e 10 ottobre 2023, restituiva al P.M. presso lo stesso ufficio la richiesta di proroga termine delle indagini preliminari ritenendo non ancora scaduto il termine suddetto, dovendo applicarsi al caso in esame la nuova disciplina dettata dalla c.d. riforma Cartabia stante che i procedimento risultava iscritto al mod. 21 in data 28 febbraio 2023.
Avverso dette ordinanze proponeva ricorso per cassazione per abnormità il pubblico ministero deducendo come la restituzione degli atti era stata fondata sull’esercizio di un potere inesistente, potendo il giudice investito della richiesta di proroga delle indagini solta accogliere o respingere la richiesta e non anche pronunciarsi diversamente ritenendo non scaduto il termine con conseguente stasi del procedimento. Peraltro, si assumeva ancora, che la tesi sostenuta dal GIP esponeva il procedimento al rischio della inutilizzabilità degli atti indagine successivamente compiuti e doveva considerarsi anche errata stante che, secondo
l’inequivocabile disposto dell’art.88 D.Igs.150 del 2022,. le nuove disposizioni in tema di termin delle indagini preliminari (elevati da sei mesi ad un anno) non si applicano ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto per i quali il pubblico ministero ha già dispo l’iscrizione nel registro indagati; e nel caso di specie la notizia di reato risultava iscritta ne del 2022 mentre a febbraio 2023 si era avuta soltanto l’iscrizione del nominativo dell’indagato in relazione al medesimo fatto con conseguente necessaria applicazione dei termini di indagine previg enti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Analogamente deve ritenersi anche in materia di restituzione degli atti al P.M. della richiesta di proroga delle indagini preliminari disposta con ordinanza da parte del giudice delle indagini preliminari sul presupposto della mancata scadenza del termine stesso; invero il G.I.P., investito della richiesta di proroga, può soltanto accogliere la suddetta richiesta ovvero respingerla ma
non anche restituire gli atti al P.M. indicando un diverso, termine non rientrando tale potere detto provvedimento tra quelli indicati dalla tassativa disciplina dettata dall’art. cod.proc.pen.; il provvedimento emesso dal G.I.P. di Reggio Calabria appare pertanto abnorme e come tale va annullato senza rinvio.
Peraltro, nel caso in esame la soluzione indicata dal giudice delle indagini preliminari di Reggio Calabria è anche errata in punto di diritto stante che l’indicazione contenuta nell’art. 8 del D.Lgs 150/2022, facendo riferimento quale elemento decisivo per stabilire l’applicazione della previgente o della nuova normativa, alla precedente iscrizione nel registro ex art. 335 cod.proc.pen., rende evidente come sia sufficiente l’avvenuta precedente iscrizione anche senza l’indicazione del nominativo dell’indagato per continuare ad applicare la disciplina previgente.
Conseguentemente le impugnate ordinanze devono essere annullate senza rinvio e gli atti trasmessi al G.I.P. di Reggio Calabria per quanto di competenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria per quanto di competenza.
Roma, 10 gennaio 2024