Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 29567 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 29567 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/07/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza nel procedimento a carico di NOME NOME nato in Repubblica Dominicana il 30 marzo 2000 del Tribunale di Piacenza
avverso l’ordinanza resa dal G iudice dell’udienza preliminare l’11 aprile 2025
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata avanzata istanza di trattazione orale; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso ; che, con lette le conclusioni dell’avv. NOME COGNOME nell’interesse dell’imputato, memoria in data 30/06/2025, ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Piacenza ha dichiarato de plano la nullità della richiesta di rinvio a giudizio del 23 novembre 2024 per omessa notifica dell’avviso ex art. 415bis cod. proc. pen. al
difensore d’ufficio dell’imputato, avv. NOME COGNOME e ha disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero, con la prescrizione di provvedere al riguardo.
Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero rilevando quando segue.
2.1. Nullità e abnormità dell’ordinanza poiché è stata emessa fuori udienza e de plano. Osserva il ricorrente che l’ordinanza è affetta da nullità in quanto ha violato il contraddittorio e costituisce un atto non previsto da alcuna norma processuale, che ha determinato un’indebita regressione del procedimento; il giudice, infatti, deve necessariamente fissare l’udienza preliminare, ove è tenuto a verificare, nel contraddittorio delle parti, la regolarità della loro costituzione in giudizio. Non è consentito al giudice di anticipare questo momento alla fase della ricezione della richiesta di rinvio a giudizio, a nulla rilevando che la nullità possa essere anche rilevata d’ufficio, perché deve comunque informarne le parti, sollecitando il contraddittorio sul punto. Peraltro, se il G iudice dell’udienza preliminare avesse garantito il contraddittorio non sarebbe incorso nell’errore di utilizzare un atto redatto per altro procedimento non riunito al presente.
2.2. Abnormità del provvedimento adottato de plano dal G iudice dell’udienza preliminare perché non può essere eseguito, in quanto, qualora il pubblico ministero dovesse emettere un nuovo avviso ex art. 415 cod. proc. pen., notificandolo all’avv. NOME COGNOME incorrerebbe in nullità. Premette il ricorrente che, con comunicazione notizia di reato del 4 luglio 2024, Castellanos Gonzales veniva segnalato quale possibile autore di una rapina avvenuta l’1 luglio 2024. Con successivo atto, i Carabinieri hanno depositato l’esito delle indagini delegate, indicando anche che l’indagato e la persona offesa si erano resi responsabili di un ulteriore scontro fisico e che, per questo ulteriore evento, era stata redatta un’autonoma comunicazione notizia di reato, per violazione dell’articolo 4 l. n. 110 del 1975.
Questa seconda e autonoma comunicazione veniva unita alla nota del 5 settembre 2024 con tutti i suoi allegati, tra i quali il verbale di identificazione e nomina di difensore ed elezione di domicilio del Castellanos; per questo secondo fatto è stato iscritto altro procedimento, che non risulta essere mai stato riunito al presente; pertanto, non essendo intervenuto nelle more alcun verbale di identificazione e nomina di difensore ed elezione di domicilio in sede di emissione dell’avviso di chiusura delle indagini preliminari per la rapina, ai sensi dell’articolo 415bis cod. proc. pen., l’ufficio della
Procura aveva provveduto a nominare un difensore di ufficio nella persona dell’avv. COGNOME notificandogli l’avviso che veniva inoltre comunicato all’indagato personalmente il 6 dicembre 2024. Il 23 gennaio 2025 il pubblico ministero ha formulato richiesta di rinvio a giudizio non essendo pervenuta alcuna istanza ex art. 415bis codice di rito, ma il G iudice dell’udienza preliminare, con ordinanza pronunciata fuori udienza l’11 aprile 2025, ha restituito il fascicolo al pubblico ministero dichiarando la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, per omessa notifica dell’avviso di chiusura delle indagini preliminari al difensore di ufficio, avv. NOME COGNOME del foro di Piacenza. Osservava il Giudice dell’udienza preliminare che il 6 agosto 2024, in sede di identificazione dell’indagato ad opera dei carabinieri di Castel San Giovanni, era stato nominato difensore d’ufficio dell’indagato l ‘ avv. NOME COGNOME ma non ha considerato che detto legale era stato nominato nel secondo procedimento, costituente oggetto di autonoma e separata iscrizione, e non in quello odierno. Il verbale di identificazione dell’imputato in quel procedimento è stato semplicemente trasmesso per conoscenza. Non è pertanto l’avv. NOME COGNOME il difensore di ufficio di Castellanos e, per questo motivo, si era provveduto alla nomina di un difensore di ufficio, nella persona dell’avv. NOME COGNOME cui era stato notificato correttamente l’avviso ex art. 415bis cod. proc. pen.
3 . Con memoria trasmessa il 30/6/2025 l’avv. NOME COGNOME difensore di fiducia di Castellanos, ha chiesto il rigetto del ricorso, rilevando che il provvedimento emesso dal G iudice dell’udienza preliminare non può ritenersi abnorme anche se lo stesso deve ritenersi verosimilmente erroneo, a causa della trasmissione di atti relativi ad altro procedimento, non riunito a quello cui si riferiva la richiesta di rinvio a giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Il legislatore non prevede un rimedio autonomo rispetto alla decisione con cui il giudice dell’udienza preliminare dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero dichiarando la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per omessa notifica dell’avviso ex art. 415bis cod. proc. pen. al difensore di ufficio.
Occorre, pertanto, verificare se l’ordinanza resa nel caso in esame possa essere qualificata come abnorme e, in quanto tale, possa costituire oggetto di ricorso per cassazione, quale rimedio esperibile in deroga al principio della tassatività dei mezzi di impugnazione.
1.1. Come è stato evidenziato di recente dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 10869 del 12/12/2024, dep. 2025, D.L., Rv. 287607-01), l’abnormità è qualificabile come strutturale laddove il provvedimento del giudice si ponga al di fuori del sistema
processuale, in quanto espressione dell’esercizio di un potere non attribuito dall’ordinamento processuale, dunque adottato in una situazione di ‘carenza di potere in astratto’, ovvero quando esso sia manifestazione di un potere riconosciuto dall’ordinamento, ma esercitato al di fuori dei casi consentiti, in un contesto processuale del tutto diverso da quella previsto dalla legge, per cui sia riconoscibile una «radicale deviazione del provvedimento dallo scopo del suo modello legale», dunque una situazione di ‘carenza di potere in concreto’; in entrambe le ipotesi, si tratta di provvedimento frutto di uno sviamento di potere, che integra gli estremi del vizio della abnormità se è causa di un pregiudizio altrimenti non sanabile in relazione ai diritti soggettivi o alle facoltà delle parti.
1.2. L’abnormità è qualificabile, invece, come funzionale, laddove il giudice abbia esercitato un potere riconosciutogli dall’ordinamento, ma il provvedimento emesso comporti una stasi del procedimento ovvero un’impossibilità di proseguirlo: fattispecie che si verifica non tanto perché il provvedimento abbia comportato un regresso del procedimento ad un grado o ad una fase precedente (regresso che comporterebbe, di regola, la mera illegittimità del provvedimento, e, in assenza di espressa previsione legislativa, la non ricorribilità della relativa decisione), bensì unicamente quando esso imporrebbe al pubblico ministero il compimento di un atto nullo, come tale rilevabile nel corso del successivo procedimento. In altri termini, l’abnormità funzionale non sussiste laddove la decisione del giudice non comporti una irrimediabile stasi processuale, perché, indipendentemente dal fatto che vi sia stata o meno una indebita regressione del procedimento, le conseguenze del provvedimento “anomalo” finiscono per diventare “innocue”, in quanto risolvibili per mezzo di successive “attività propulsive legittime” (cfr., Sez. U, n. 42603 del 13/07/2023, El Karti, Rv. 285213-02; Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022, COGNOME, Rv. 283552-01; Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, COGNOME, Rv. 272715-01; Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590-01).
1.3. Ciò premesso, ritiene il Collegio che l’atto posto in essere dal Giudice per l’udienza preliminare , pur essendo illegittimo, non sia abnorme.
1.3.1. Sotto il primo profilo evidenziato dal ricorrente, deve osservarsi che l’avere il giudice dichiarato la nullità rilevata de plano, fuori e prima dell’udienza preliminare, non rende l’atto abnorme ma semplicemente illegittimo, in quanto lo stesso rientra nell’ambito dei poteri riconosciuti al giudice e non si colloca al di fuori dell’ordinamento, nè determina una stasi processuale non altrimenti rimuovibile.
1.3.2. Quanto al secondo motivo, è stato precisato che non è abnorme il provvedimento con cui il giudice dell’udienza preliminare, rilevata la nullità della notificazione all’imputato dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, pur ritualmente eseguita, disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero per la rinnovazione della notifica, trattandosi di provvedimento che non determina la stasi del procedimento e non risulta avulso dal sistema, costituendo espressione di un potere
riconosciuto dall’ordinamento (cfr., Sez. 3, n. 33221 del 05/06/2024, Pmt, Rv. 28676301; Sez. U, n. 25957/2009, Toni, cit.).
Deve quindi rilevarsi che il provvedimento impugnato, che dichiara semplicemente la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per omessa notifica dell’avviso ex art. 415bis cod. proc. pen. al difensore d’ufficio, non impone al pubblico ministero un adempimento che potrebbe risolversi in un atto nullo, rilevabile nel successivo corso del processo, poiché il pubblico ministero non è vincolato all’indicazione del legale fornita dal G iudice dell’udienza preliminare nell’ordinanza e potrà rinnovare la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini secondo le modalità prescritte dalla legge, evidenziando al contempo l ‘ erronea individuazione della persona del difensore di ufficio da parte del Giudice dell’udienza preliminare.
Non essendo quindi possibile qualificare in termini di abnormità, strutturale o funzionale, il provvedimento impugnato, deve riconoscersi la inammissibilità del ricorso proposto contro di esso.
La qualità di parte pubblica del ricorrente lo esonera dal pagamento delle spese processuali conseguenti al rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Roma 15 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
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