Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 44329 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 44329 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 24/04/2023 del TRIBUNALE di FOGGIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO che ha chiesto l’inammissibilit del ricorso;
letta la memoria del difensore di parte civile, AVV_NOTAIO che ha chie l’inammissibilità del ricorso e quella dell’AVV_NOTAIO per l’imputato che c l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La difesa di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione denunciando l’abnormità dell’ordinanza emessa all’udienza dibattimentale del 24 aprile 2023 con cu giudice monocratico presso il tribunale di Foggia ha revocato l’ordinanza di apertura dibattimento provocando la regressione del dibattimento ed ha dichiarato nulla la notifica decreto di citazione a giudizio della persona offesa NOME COGNOME disponendo la rinnovazion dell’incombente, a cura della cancelleria, presso la residenza di costui in Foggia alla INDIRIZZO, nuovo domicilio eletto, disponendo altresì la rinnovazione della notifica del dec di citazione a giudizio a favore dell’altra persona offesa NOME COGNOMECOGNOME Con lo s provvedimento il giudice, rilevata la presenza in udienza delle due persone offese ammettev la costituzione di parte civile di NOME COGNOME COGNOMEunico richiedente). Unitamente all’ordina stato altresì impugnato il verbale stenografico dell’udienza.
Con il ricorso di chiede l’annullamento dell’ordinanza e del verbale per i seguenti motivi
Un primo profilo di abnormità è costituito dalla dichiarazione di nullità delle notifi persone offese, nonostante la loro regolarità originaria, consentendo conseguentemente ad NOME COGNOME di costituirsi parte civile. La decisione del giudice ha provocato la inammiss retrocessione del processo e della costituzione di parte civile oltre il termine pr dall’articolo 79 c.p.p..
Un secondo profilo di abnormità del provvedimento e del verbale stenografico dell’udienza consiste nell’aver ammesso immediatamente la costituzione di parte civile, dopo aver respint l’istanza formulata dalle persone offese di remissione in termini e con provvedimento reda al di fuori e prima dell’udienza, in assenza di contraddittorio e quindi senza l’intervento e la rappresentanza dell’imputato.
Con memoria la difesa della parte civile ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricors difesa del ricorrente ha inviato memoria per confutare le conclusioni di controparte e chied l’accoglimento del ricorso. Con memoria il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha chiesto l’inammissibilità d ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Come hanno chiarito le Sezioni Unite di questa Corte, «provvedimento abnorme» – a seguito della cui emissione il rimedio è il ricorso per cassazione – «è quello che presenta anoma genetiche o funzionali tanto radicali da non potere essere inquadrato nello schema normativ processuale»; «l’abnormità integra – sempre e comunque – uno sviamento della funzione giurisdizionale, la quale non risponde più al modello previsto dalla legge, ma si colloca al del perimetro entro il quale è riconosciuta dall’ordinamento»; dunque, «è affetto da viz abnormità, sotto un primo profilo, il provvedimento che, per singolarità e stranezza del contenuto risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ovvero quello che, pur essendo astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentit ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite. Sotto altro profilo … l’abnorm riguardare l’aspetto funzionale nel senso che l’atto stesso, pur non essendo estraneo sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo» (Sez. 25957 del 26/03/2009, COGNOME, Rv. 243590 – 01). Sulla stessa linea, più di recente le senten Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, COGNOME, Rv. 272715 – 01 nonché Sez. U, n. 10728 del 16/12/2021 – dep. 2022, COGNOME, Rv. 282807 – 01 hanno ritenuto l’abnormità “una categoria concettuale «riferibile alle sole situazioni in cui l’ordinamento non appresti altri rimed per rimuovere il provvedimento giudiziale, che sia frutto di sviamento di potere e fonte d pregiudizio altrimenti insanabile per le situazioni soggettive delle parti”. Pertanto «il un provvedimento sia illegittimo … non giustifica di per sé la sua impugnabilità con rico cassazione in nome della categoria dell’abnormità» (cfr. Sez. 2, n. 24633 del 17/07/202 Bonculescu, Rv. 279668 – 01).
Nel caso in esame, a prescindere dal corretto apprezzamento da parte del Giudice dei presupposti delle notifiche della richiesta di rinvio a giudizio alle parti offese, rien poteri giudiziali la verifica della regolare costituzione delle parti (art.484 c.p.p), at mancanza o l’invalidità di detto adempimento determina potenziali nullità dibattimentali art.178 lett. c) c.p.p.; conseguentemente il provvedimento adottato non è stato reso in situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e ci completamente al di fuori dei casi consentiti. Né il medesimo provvedimento ha comportato una stasi processuale dato che il dibattimento ha ripreso il proprio corso, su basi rinno Ragion per cui la denunciata irritualità del provvedimento non può integrare alcuna ipotes abnormità e il ricorso, in ossequio al principio di tassatività delle impugnazioni (art. 5 proc. pen.) è inammissibile (cfr. cfr. Sez. 6, n. 53185 del 29/11/2016, Sonnante, Rv. 26949 01; cfr. pure Sez. 2, n. 24633/2020, cit.; cfr. pure Sez. 1, n. 23347 del 23/03/2017, Ebr Rv. 270273, e Sez. 4, n. 27027 del 27/04/2015, Cernat, Rv. 263867). Esclusa pertanto la possibilità del ricorso ad abnormitatem, rimane la possibilità di impugnare l’ordinanza nelle forme ordinarie, vale a dire in occasione dell’eventuale impugnazione della senten pronunciata a conclusione del dibattimento (art.586 c.p.p.).
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la cond del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colp nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa del ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. La regolazione delle spese tra le parti relative alla presente fase è lasciata al giudice di merito che pro secondo le regole generali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12 ottobre 2023.