Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 14385 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 14385 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso Tribunale di Gela nel procedimento a carico di NOME COGNOME nato a Sbata in Marocco il 27/1/1984 avverso l’ordinanza resa il 22 ottobre 2024 dal Tribunale di Gela visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata con restituzione degli atti al Tribunale di Gela per l’ulteriore corso; lette le conclusioni dell’avv. NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Gela, accogliendo l’eccezione proposta dalla difesa in ordine alla mancata notifica all’imputato dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis cod.proc.pen., effettuata telematicamente al difensore invece
che nel domicilio eletto dall’imputato, in INDIRIZZO a Gela, ha dichiarato la nullità dell’avviso e degli atti successivi e disposto la restituzione del fascicolo al pubblico ministero per l’ulteriore corso.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso il pubblico ministero deducendo violazione delle norme processuali in quanto l’avviso di conclusione delle indagini preliminari veniva notificato mediante procedure telematiche al difensore di fiducia dell’indagato, sia in proprio che in qualità di domiciliatario ex lege, come espressamente previsto dal combinato disposto degli articoli 157 e 157 bis cod.proc.pen. .
Osserva il ricorrente che con il verbale di identificazione ed elezione di domicilio del 18 Aprile 2023 l’indagato veniva avvisato che le successive notifiche, diverse da quelle riguardanti l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, la citazione in giudizio e il decreto penale di condanna sarebbero state effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d’ufficio.
Il successivo decreto di citazione diretta a giudizio veniva notificato a mani dell’imputato sicché il tribunale non avrebbe dovuto accogliere l’eccezione di nullità proposta dalla difesa che ha comportato la restituzione degli atti al pubblico ministero. L’avviso di chiusura delle indagini preliminari non è infatti ricompreso tra gli atti per i quali è richiesta la notificazione a mani dell’indagato, considerato peraltro che cioè è espressamente escluso dall’art. 161 cod.proc.pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché l’ordinanza non è immediatamente ricorribile e il provvedimento non è abnorme.
Deve convenirsi che il D.Ivo 152/2022 ha riformato gli artt. 349 e 161 c.p.p. nel senso indicato dal Procuratore della Repubblica ricorrente, allo scopo di facilitare le notificazioni all’imputato non detenuto.
La ratio dell’art. 161 c.p.p. si rinviene nella necessità di contemperare, da un lato, l’interesse dell’imputato libero a conoscere il procedimento e, dall’altro lato, l’interesse pubblico a rendere più efficace il risultato conoscitivo cui è preordinato il sistema delle notificazioni. Gli artt. 349 e 161 c.p.p., come riformati dal D.Ivo 152/2022, prescrivono che, nel corso delle indagini, la Polizia giudiziaria procede all’identificazione dell’indagato e alla contestuale elezione di domicilio ex artt. 349 e 161 c.p.p., avvertendolo che “le successive notificazioni, diverse da quelle riguardanti l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 e il decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d’ufficio” ,come testualmente recita il novellato art. 161 c.1 c.p.p. ( Sez. 2, n. 1613 del 24/03/1994, COGNOME, Rv. 197315). Tale avviso era contenuto nel verbale di identificazione ed elezione di domicilio.
Di conseguenza, contrariamente a quanto scritto nel provvedimento impugnato, le modalità della notifica dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p. erano corrette e conformi a quanto prescritto dalla riforma cd. Cartabia, proprio perché le notifiche degli atti precedenti a quelli introduttivi del giudizio devono essere fatte per legge al domicilio del difensore.
E tuttavia deve convenirsi con la difesa dell’indagato che il provvedimento emesso dal GIP non è abnorme e come tale non è ricorribile per Cassazione.
Va al riguardo ricordato che le Sezioni Unite hanno delimitato con rigore l’area dell’abnormità, ricorribile per cassazione, nella sua duplice accezione (strutturale e funzionale), non potendosi considerare abnorme un atto quando “non sia totalmente avulso dal sistema processuale e non determini una stasi irrimediabile del procedimento. Nel caso in esame il provvedimento adottato dal Tribunale, sia pure fondato su una errata declaratoria di nullità del decreto di citazione a giudizio, è illegittimo, ma non è qualificabile sotto alcun profilo di abnormità, poiché il contenuto dell’atto non è avulso dal sistema e gli effetti di esso non sono tali da pregiudicare in concreto lo sviluppo successivo del processo (in termini N. 14579 del 2010 Rv. 247030 – 01, N. 10664 del 2013 Rv. 255286 – 01).
Di recente è stato infatti affermato che non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, dopo aver rilevato la nullità della notificazione dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. e del decreto di citazione a giudizio limitatamente a uno degli imputati, dispone erroneamente la restituzione degli atti al pubblico ministero anche con riferimento alla posizione degli altri coimputati, in quanto l’abnormità deve essere limitata ai casi di provvedimenti che impongono al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo, rilevabile nel successivo corso del processo, mentre, al di fuori di tale ipotesi, la parte pubblica è tenuta ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice, ancorché illegittimi. (Sez. 5, n. 15779 del 16/01/2023, Rv. 284543 – 01, Sez. 3 , n. 33221 del 05/06/2024 , Rv. 286763 – 01).
In un caso analogo a quello oggetto del presente giudizio, seppure nel vigore della disciplina precedente alla riforma dell’art. 161 cod.proc.pen. è stato precisato che non è abnorme il provvedimento con cui il giudice dell’udienza preliminare dichiari erroneamente la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per omessa notifica dell’avviso di conclusione delle indagini di cui all’art. 415-bis cod. proc. pen., in realtà ritualmente eseguita, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero, poiché il contenuto dell’atto non è avulso dal sistema, ma espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall’ordinamento, ed i suoi effetti non sono tali da pregiudicare in concreto lo sviluppo successivo del processo, potendo il pubblico ministero disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso. (Sez. 2, n. 37601 del 06/06/2019, Pmt, Rv. 277085 –
01)
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Roma 5 febbraio 2025
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Il Consigliere estensore
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NOME
La Presidente
NOME COGNOME
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