Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 27258 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 27258 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/05/2025
In nome del Popolo Italiano
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da:
NOME COGNOME – Presidente – NOME COGNOME – Relatore – NOME COGNOME NOME COGNOME
Sent. n. sez. 678/2025 CC – 09/05/2025 R.G.N. 6773/2025
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI COMO nei confronti di: NOMECOGNOME NOME nato a COMO il 22/12/1962
avverso l’ordinanza del 04/02/2025 del GIUDICE COGNOME di COMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto di annullare senza rinvio l’ordinanza impugnata.
Il provvedimento impugnato è stato pronunziato il 4 febbraio 2025 dal Giudice di pace di Como, il quale, alla prima udienza del processo per minaccia e percosse a carico di NOME NOMECOGNOME ha ritenuto fondata lÕeccezione sollevata dalla difesa, in ordine alla Çtardivitˆ della notificaÈ del decreto di citazione a
giudizio, Çmandando allÕufficio del pubblico ministeroÈ per la Çrinotifica nel rispetto dei terminiÈ.
Avverso il provvedimento del Giudice di pace, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como ha proposto ricorso per cassazione.
Con un unico motivo, deduce il vizio di inosservanza di norme processuali.
Rappresenta che il Giudice di pace, dopo aver rilevato la tardivitˆ della notifica del decreto di citazione, con lÕimpugnata ordinanza, ha rimesso gli atti al pubblico ministero per la Çrinotifica nel rispetto dei terminiÈ.
Tanto premesso, il ricorrente sostiene che l’ordinanza impugnata sarebbe abnorme, avendo determinato un’indebita regressione del procedimento. Alla rinnovazione della notificazione, invero, ai sensi dell’art. 29, comma 3, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, avrebbe dovuto provvedere lo stesso giudice di pace.
Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare senza rinvio l’ordinanza impugnata.
Il ricorso deve essere accolto.
LÕunico motivo di ricorso è fondato.
LÕart. 29, comma 3, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 stabilisce che il giudice di pace, all’udienza di comparizione, Çnei casi in cui occorre rinnovare la convocazione o la citazione a giudizio ovvero le relative notificazioniÈ, vi provveda egli stesso, anche d’ufficio. Ebbene, nel caso in esame, il Giudice di pace di Como, in difformitˆ alla norma citata, dopo aver rilevato la tardivitˆ della notifica del decreto di citazione, ha restituito gli atti al pubblico ministero, determinando unÕindebita regressione del procedimento.
Questa Corte ha giˆ da tempo affermato che, Çnel caso di nullitˆ della notificazione del decreto di citazione o di inosservanza del termine stabilito dall’art. 552, comma 3, cod. proc. pen., il giudice del dibattimento deve provvedere egli stesso a rinnovare la notifica, e non pu˜ disporre la restituzione degli atti al pubblico ministero con un provvedimento che, determinando una indebita regressione del processo, si configurerebbe come abnormeÈ (Sez. U, n. 28807 del 29/05/2002, Manca, Rv. 221999).
Ha ribadito tale orientamento anche con specifico riferimento al procedimento davanti al giudice di pace, affermando che, Çnel caso di nullitˆ della notificazione del decreto di citazione a giudizio per il mancato rispetto del termine stabilito
dall’art. 20 comma terzo d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace deve provvedere egli stesso a rinnovare la notifica e non pu˜ disporre la restituzione degli atti al pubblico ministero con un provvedimento che, determinando una indebita regressione del processo, si configura come abnormeÈ (Sez. 4, n. 37619 del 08/06/2004, COGNOME, Rv. 229148; Sez. 4, n. 4624 del 30/11/2004, Forgione, Rv. 230932; Sez. 1, n. 20772 del 04/03/2022, TourŽ, Rv. 283389).
L’ordinanza impugnata, pertanto, risultando abnorme, deve essere annullata senza rinvio, con restituzione degli atti al giudice procedente per l’ulteriore corso del procedimento.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio lÕordinanza impugnata, disponendosi la trasmissione degli atti al Giudice di pace di Como. Cos’ deciso, il 9 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME