Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 26482 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 26482 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a BARI il 23/02/1969, persona offesa
avverso l’ordinanza del 27/03/2025 del Giudice per le indagini preliminari del TRIBUNALE di COSENZA
nei confronti di COGNOME NOMECOGNOME nato a COSENZA il 25/06/1963, persona sottoposta alle indagini;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME rilevato che il presente procedimento è stato trattato con il rito “de plano”;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza resa in data 27 marzo 2025, il G.I.P. del Tribunale di Cosenza, rigettata l’opposizione della persona offesa, disponeva l’archiviazione del procedimento intentato nei confronti di COGNOME NOME per i reati di cui agli artt. 388, comma 1, e 640 cod. pen., 2621 cod. civ. dallo stesso asseritamente commessi in danno di COGNOME NOME.
Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore della persona offesa denunciando l’abnormità funzionale e strutturale del provvedimento di archiviazione posto che il giudice procedente non aveva tenuto conto di elementi decisivi emersi nel corso delle indagini con conseguente pregiudizio per il diritto di difesa; ciò aveva determinato
l’abnormità funzionale dell’ordinanza impugnata, che si era poste in radicale contrasto con i principi del giusto processo, nonché l’abnormità strutturale del medesimo provvedimento, che aveva determinato un arresto anticipato e illegittimo del procedimento, sottraendo il fatto all’ordinaria dialettic processuale.
Osserva la Corte che il ricorso è proposto avverso un provvedimento che in realtà è del tutto privo di profili di abnormità e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen.; si veda, in termini, Sez. 2, Ordinanza n. 28583 del 02/07/2024, Chen, Rv. 286726 – 01, secondo cui l’ordinanza di archiviazione emessa dal giudice per le indagini preliminari in esito al rigetto dell’opposizione della persona offesa, non essendo affetta da abnormità né strutturale, né funzionale, non è impugnabile per cassazione e l’inammissibilità, ex art. art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., del ricorso eventualmente proposto può essere dichiarata con procedura “de plano”, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Come osservato con la richiamata ordinanza, la figura dell’abnormità dei provvedimenti del giudice rappresenta il risultato di una lunga elaborazione giurisprudenziale con cui – a partire dall’entrata in vigore del codice del 1930 – è stata creata, accanto a quella tradizionale della invalidità, la categoria del provvedimento abnorme. L’intento dichiarato di tale operazione di integrazione normativa è stato quello di introdurre un correttivo al principio della tassatività dei mezzi di impugnazione, nel senso che si è inteso apprestare il rimedio del ricorso per cassazione contro quei determinati provvedimenti che, pur non essendo oggettivamente impugnabili, risultino, tuttavia, affetti da anomalie genetiche o funzionali così radicali da non poter essere inquadrati in alcuno schema legale e da giustificarne la qualificazione dell’abnormità. Il ricorso per cassazione costituisce, pertanto, pertanto, “lo strumento processuale utilizzabile per rimuovere gli effetti di un provvedimento che, per la singolarità e la stranezza del suo contenuto, deve essere considerato avulso dall’intero ordinamento giuridico” (Sez. Un., 9 maggio 1989, Goria). In mancanza di una definizione legislativa, la giurisprudenza di questa Corte ha configurato il paradigma del provvedimento abnorme ponendone in risalto i caratteri salienti nel fatto che esso si discosta e diverge non solo dalla previsione di determinate norme ma anche dall’intero sistema organico della legge processuale, tanto da porsi come atto insuscettibile di ogni inquadramento normativo e da risultare
imprevisto e imprevedibile rispetto alla tipizzazione degli atti processuali compiuta dal legislatore (Sez. 3, 9 luglio 1996 P.M. in proc. COGNOME; Sez. I, 19 maggio 1993, La Ruffa ed altro, Sez., VI, 19 novembre 1992, COGNOME;). In altre decisioni è stato precisato che è abnorme non solo il provvedimento che, per la sua singolarità, non sia inquadrabile nell’ambito dell’ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previst al di là di ogni ragionevole limite (Sez. 3, 21 febbraio 1997, COGNOME ed altro; Cass., Sez. I, 11 giugno 1996, P.M. in proc. COGNOME; Cass., Sez. 5, 13 gennaio 1994, P.M. in proc. COGNOME ed altro). Nella ricerca degli elementi qualificanti la figura del provvedimento abnorme è stato altresì stabilito che l’atto abnorme rappresenta un’evenienza del tutto eccezionale essendo emesso in assoluta carenza di potere, oltre che con radicale divergenza dagli schemi e dai principi ispiratori dell’ordinamento processuale (Sez. 6, 30 settembre 1993, Russo ed altro), e che l’abnormità inerisce soltanto a quei provvedimenti che si presentano avulsi dagli schemi normativi e non anche a quelli che, pur essendo emessi in violazione di specifiche norme processuali, rientrano tra gli atti tipici dell’ufficio che li adotta (Sez. 2 10 aprile 1995, P.M. in proc. Saraceno): inoltre, è stato posto in luce che l’abnormità dell’atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché, per la sua singolarità, si pone fuori del siste organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando, pur non estraneo al sistema normativo, determina la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo. Si è così giunti a quell’intervento chiarificatore delle Sezioni Unite secondo cui è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previs al dì là di ogni ragionevole limite. L’abnormità dell’atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l’atto, per la sua singolarità ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo (Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, (dep. 26/01/2000 ) Rv. 215094 – 01). Il principio risulta successivamente ribadito da altra pronuncia secondo cui l’abnormità dell’atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché per la sua singolarità, si ponga a di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo Corte di Cassazione – copia non ufficiale
funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo (Sez. 2, n. 2484 del 21/10/2014, (dep. 20/01/2015 ) Rv. 262275 – 01).
Orbene nel caso in esame deve essere certamente esclusa l’ipotesi dell’abnormità strutturale trattandosi di provvedimento (ordinanza di archiviazione) espressamente previsto e disciplinato dal codice di procedura penale.
Né sussiste la possibilità di invocare l’abnormità funzionale avverso l’ordinanza di archiviazione da parte della persona offesa cui sia stata respinta la richiesta di opposizione dal G.I.P.
Sul punto infatti basta richiamare quel precedente secondo cui l’ordinanza di archiviazione emessa successivamente all’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell’art. 410-bis cod. proc. pen., nei soli casi di nullità previsti dall’art. 127, comma 5, cod. prod. pen. (Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, Rv. 273371 – 01).
Ed invero l’abnormità funzionale dell’ordinanza di archiviazione deve essere esclusa sia perché il suddetto provvedimento non determina alcuna indebita regressione del procedimento sia in quanto lo stesso non può considerarsi avere natura di stasi irrevocabile essendo per sua natura l’indagine preliminare sottoposta a riapertura con l’espresso procedimento di cui all’art. 414 cod. proc. pen.
Deve poi aggiungersi che nei casi in cui l’abnormità non sia neppure in astratto configurabile, l’eventuale impugnazione diretta in cassazione appare affetta dal vizio espressamente previsto quale causa di inammissibilità dalla lettera b) dell’art. 591 cod. proc. pen., in base al quale l’impugnazione è inammissibile quando è proposta avverso provvedimento non impugnabile; in detti casi, a norma del successivo secondo comma dello stesso art. 591 cit., il giudice dell’impugnazione dichiara anche di ufficio l’inammissibilità con ordinanza.
Tale disciplina dell’inammissibilità risulta poi richiamata espressamente dal comma 5 bis dell’art. 610 cod. proc .pen. in tema di giudizio di legittimità e secondo cui la corte di cassazione nei casi previsti dall’art. 591, lett. b), cod. proc. pen. dichiara senza formalità di procedura l’inammissibilità del ricorso.
L’analisi delle suddette norme deve pertanto fare ritenere che proposta impugnazione anche sotto il profilo della abnormità avverso provvedimento non
impugnabile la corte di cassazione dichiara con procedura de plano l’inammissibilità.
4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art.
616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186,
e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”,
deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 29/05/2024