Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 553 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 553 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di PALERMO nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 09/05/2025 del TRIBUNALE di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME AVV_NOTAIO COGNOME; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Palermo in composizione collegiale – in accoglimento di istanza difensiva, reiterativa di analoga eccezione già respinta in sede di udienza preliminare – ha dichiarato la nullità dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, nonché della richiesta di rinvio a giudizio e di tutti gli atti conseguenti e successivi, ivi compreso il decret che dispone il rinvio a giudizio e, per l’effetto, ha disposto la restituzione al Pubblico ministero degli atti relativi al processo a carico di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, rispettivamente imputati dei reati di cui agli artt. 416-bis, 629, 378, 384-ter, 416-bis.1 cod. pen., 72 comma 2, d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159.
La declaratoria di nullità trae origine dall’assenza – tra gli atti depositati a seguito della notificazione dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. – del verbale di interrogatorio, richiesto dal coimputato NOME COGNOME prima della conclusione delle indagini preliminari, per essere tale atto secretato a norma degli artt. 329 cod. proc. pen. e 130 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271. Secondo l’assunto del Tribunale, il mancato deposito di un atto di indagine, che presenti una potenziale attitudine probatoria, influisce sul diritto di difesa, in quanto inibisce l’esercizio d diritti correlati alla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari.
Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, domandando l’annullamento per violazione di legge dell’ordinanza impugnata, in quanto abnorme in relazione agli artt. 111 Cost., 177, 178, 180, 415-bis, 416 e 439 cod. proc. pen., per essere foriera di una indebita regressione del processo. La decisione del Tribunale non ha alcuna base giustificativa nel sistema processuale ed altera la normale sequenza processuale, costringendo il Pubblico Ministero ad una attività ultronea, anche violativa del principio di ragionevole durata del processo. Per costante giurisprudenza, del resto, dal mancato deposito – unitamente alla notifica dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. – di documentazione inerente alle indagini preliminari, non discende alcuna nullità, bensì la inutilizzabilità dei medesimi.
Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. In assenza di rimedio autonomo, rispetto alla decisione con cui il Giudice, nel corso dell’udienza, dispone la restituzione degli atti al Pubblico ministero, occorre verificare – ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione – la eventuale abnormità del provvedimento impugnato. Nel caso di specie, viene in rilievo un provvedimento che non determina la stasi del procedimento e non risulta avulso
dal sistema processuale; esso, dunque, non può essere qualificato in termini di abnormità, strutturale o funzionale. Deriva da ciò la inammissibilità dell’impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è da dichiarare inammissibile.
Secondo quanto sintetizzato in parte narrativa, la dedotta questione processuale trova scaturigine nel fatto che, nel processo a carico dei tre sopra nominati – tra gli atti depositati unitamente all’avviso di conclusione delle indagini preliminari, ex art. 415-bis cod. proc. pen. – non figura un dato interrogatorio, secretato a norma dell’art. 329 cod. proc. pen.; in ragione del mancato inserimento di tale atto, la difesa ha proposto una eccezione di nullità del suddetto avviso, che è stata disattesa dal Giudice dell’udienza preliminare e, invece, accolta dal Tribunale, che ha disposto la restituzione degli atti al Pubblico ministero.
Da ciò ha tratto origine il presente ricorso, che denuncia la abnormità della decisione avversata.
2.1. Si deve precisare, in primo luogo, come la categoria dogmatica dell’abnormità postuli la sussistenza di svariate classificazioni teoriche, in ordine al contenuto, alla struttura e alla funzione degli atti ad essa riconducibili.
Sotto un primo profilo, è qualificabile in termini di abnormità il provvedimento che – in ragione della singolarità e stranezza del contenuto – risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, così come quello che, sebbene sia astrattamente da considerare quale manifestazione di legittimo potere, vada ad esplicarsi all’esterno del perimetro dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. Ulteriore differenziazione è quella che corre fra i concetti di abnormità strutturale e abnormità funzionale; la prima categoria ricorre allorquando l’atto si ponga all’esterno del sistema organico della legge processuale, mentre la seconda si concretizza nel caso in cui l’atto stesso, seppur non intrinsecamente estraneo rispetto al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo, se non a prezzo o del compimento di un atto nullo, rilevabile nel futuro iter procedimentale, o del compimento di una violazione di legge nell’esercizio dell’azione penale (si vedano, tra tante, Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, COGNOME, Rv. 243590 e Sez. 5, n. 569 del 04/11/2016, dep. 2017, P.M. in proc. Cheptanaru, Rv. 268598) o, ancora, dell’indebita regressione del procedimento (così Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, COGNOME, Rv. 238239 – 01; nonché, ex multis, Sez. 5, n. 10531 del 20/02/2018, COGNOME, Rv. 272593 – 01; Sez. 3, n. 14012 del 14/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 273651.
2.2. Tanto chiarito, in linea generale, con riferimento al concetto di abnormità dell’atto, deve anche ricordarsi l’esistenza di due distinti orientamenti, formatisi nella giurisprudenza di legittimità, in ordine al tema delle conseguenze ricollegabili all’omesso deposito di atti.
Secondo un primo filone interpretativo, l’omesso deposito – unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio – di parte della documentazione inerente alle indagini preliminari espletate non integra una causa di nullità della richiesta stessa, in forza del principio di tipicità delle nullità e in assenza di espressa previsione in tal senso; si determinerebbe, invece, una forma di inutilizzabilità degli atti non trasmessi, in vista dell’emissione del decreto che dispone il giudizio (in questo senso si sono espresse Sez. 1, n. 4071 del 04/05/2018, dep. 2020, Runnbo, Rv. 278583 – 02; Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, Rv. 273527 – 01 e Sez. 2, n. 5408 del 20/10/2020, dep. 2021, Possente, Rv. 280646 – 01). A una difforme lettura della norma è pervenuta Sez. 2, n. 20125 del 10/04/2018, Apice, Rv. 272901 01, a mente della quale: «L’omesso deposito di atti d’indagine preliminare (nella specie verbale di dichiarazioni della parte offesa del reato di usura) contestualmente alla notifica dell’avviso di cui all’art. 415-bis cod. proc. pen., determina una nullità di ordine generale a regime intermedio – e non una inutilizzabilità – che non può essere dedotta a seguito della scelta del giudizio abbreviato, in quanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante della nullità ai sensi dell’art. 183 cod. proc. pen.»
2.3. Il Tribunale, in sostanza, si è limitato a sposare un orientamento formatosi nella giurisprudenza di legittimità; il provvedimento impugnato, allora, non può essere qualificato – né sotto il profilo strutturale, né quanto al versante funzionale – come abnorme (caratteristica che – in assenza di specifico rimedio innpugnatorio – avrebbe potuto costituire il presupposto per ritenere l’ammissibilità del presente ricorso). Viene in rilievo, infatti, una tipologia di decisione che non determina la stasi del procedimento e che non risulta avulsa dal sistema.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.