Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 35630 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35630 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: Procuratore Della Repubblica Presso il Tribunale di Caltagirone nei confronti di: COGNOME NOME nato a CALTAGIRONE il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 12/05/2025 del TRIBUNALE di Caltagirone udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’impugnata ordinanza, con trasmissione degli atti al Tribunale di Caltagirone per l’ulteriore corso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Caltagirone, rilevata l’irrevocabilità del decreto penale di condanna emesso nei confronti di NOME COGNOME, prima della conclusione delle indagini preliminari e della successiva emissione del decreto di citazione diretta a giudizio, disponeva la restituzione degli atti al Pubblico ministero. In particolare, il giudicanteemetteva la seguente ordinanza «il giudice… rileva che il decreto penale di condanna Ł divenuto irrevocabile prima dell’avviso di conclusioni delle indagini preliminari accoglie l’eccezione e dispone la restituzione degli atti al PM».
2.Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone, denunciando l’abnormità dell’impugnata ordinanza.
Il decreto penale di condanna emesso dal G.I.P. di Caltagirone nei confronti di NOME COGNOME non era divenuto irrevocabile, ma era stato revocato per impossibilità di notificazione dello stesso all’imputato, in quanto irreperibile; il P.M. aveva quindi correttamente esercitato l’azione penale con decreto di citazione diretta a giudizio.
3.Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, NOME COGNOME, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’impugnata ordinanza, con trasmissione degli atti al Tribunale di Caltagirone per l’ulteriore corso.
4.La difesa di NOME COGNOME ha depositato memoria con la quale chiede il rigetto del ricorso proposto da Pubblico Ministero.
1.Il ricorso Ł fondato.
2.Dall’esame degli atti, consentito in ragione della natura del motivo proposto, emerge che nei confronti di NOME COGNOME veniva emesso, dal G.I.P. di Caltagirone, il decreto penale di condanna n. 42/2023 D.P. per il reato di cui all’art. 697 cod. pen.; con provvedimento in data 11/09/2023, il Giudice per le indagini preliminari di Caltagirone revocava il decreto penale di condanna, e, conseguentemente, il Pubblico ministero notificava all’imputato l’avviso di conclusione indagini e, successivamente, emetteva decreto di citazione diretta a giudizio; alla prima udienza dibattimentale, in data 27/01/2025, il difensore dell’imputato eccepivala nullità del decreto penale di condanna perchØ notificato ad un indirizzo diverso da quello di residenza, come da certificato di residenza che produceva; il Giudice rinviava all’udienza del 12/05/2025, nel corso della quale il difensore di COGNOME insisteva «nell’eccezione di nullità del decreto penale di condanna, sollevata alla precedente udienza»; il giudicanteemetteva l’ordinanza dal contenuto sopra riprodotto.
3.Ebbene, così brevemente ricostruita la sequenza procedimentale, deve rilevarsi come il provvedimento assunto dal Giudice dibattimentale del tribunale di Caltagirone risulti affetto da abnormità, come denunciato dal Pubblico ministero ricorrente.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, PM in proc. Ksouri, Rv. 272715; in precedenza Sez. U. n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, COGNOME, Rv. 238240; Sez. U, n. 33 del 22/11/2000 – dep. 13/12/2000, P.M. in proc. Boniotti, Rv. 217244; Sez. U, n. 26 del 24.11.1999, dep. 2000, Rv. 215094; Sez. 6 n. 2325 dell’08/01/2014, F., Rv. 258252; Sez. 2, n. 7320 del 10.12.2013, dep. 2014, Rv. 259159) Ł affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e la stranezza del contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur costituendo in astratto manifestazione di un legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite.
L’abnormità dell’atto processuale può riguardare due profili, strutturale e funzionale, che si saldano all’interno di un fenomeno unitario (Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, PM in proc. Ksouri, Rv. 272715; Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, dep. 22/06/2009, COGNOME, Rv. 243590).
L’abnormità strutturale valimitata al caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall’ordinamento processuale (carenza di potere in astratto) ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale, nel senso di esercizio di un potere previsto dall’ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge, e cioŁ completamente al di fuori dei casi consentiti, perchØ al di là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto).
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L’abnormità funzionale si concretizza nel caso in cui l’atto stesso, seppur non intrinsecamente estraneo rispetto al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo, se non a prezzo o del compimento di un atto nullo, rilevabile nel futuro iter procedimentale, o della realizzazione di una violazione di legge nell’esercizio dell’azione penale (tra le altre, Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, COGNOME, Rv. 243590; Sez. 5, n. 569 del 04/11/2016, dep. 2017, P.M. in proc. COGNOME, Rv. 268598) o, ancora, dell’indebita regressione del procedimento ponendosi, in tal caso, anche in contrasto con il principio costituzionale di ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., comma 2 (Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, COGNOME, Rv. 238239 – 01; nonchØ, ex multis Sez. 5, n. 10531 del 20/02/2018, COGNOME, Rv. 272593 – 01; Sez. 3, n. 14012 del 14/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 273651 – 01).
4.Nella presente fattispecie, il provvedimento impugnato risulta abnorme sotto il profilo
funzionale.
Innanzitutto occorre evidenziare come la lettura dei verbali di udienza non consentano di comprendere quale fosse la precisa eccezione sollevata in sede dibattimentale dalla Difesa COGNOME; il reiterato riferimento generico ad un’eccezione di «nullità del decreto penale di condanna» risulta foriero di ulteriore confusione, dal momento che lo stesso Giudice, in accoglimento dell’eccezione difensiva, rilevava testualmente che «il decreto penale di condanna Ł divenuto irrevocabile prima dell’avviso di conclusioni delle indagini».
Il difensore dell’imputato ha depositato una memoria in seno alla quale chiarisce che l’eccezione proposta all’udienza del 12/05/2025 era di nullità del decreto di citazione a diretta a giudizio, conseguente alla revoca del decreto penale di condanna n. 43/23 DP 33/2022 RG GIP per irreperibilità del destinatario. Sul presupposto quindi che la revoca del decreto penale fosse illegittima, poichØ detto decreto era stato notificato ad un indirizzo errato, la Difesa insisteva affinchØ gli atti venissero restituiti al Pubblico ministero al fine di procedere alla notifica del decreto n. 43/23 DPall’indirizzo corretto del COGNOME; ed in tal senso l’eccezione era stata accolta dal Giudice.
Così chiarito il senso del provvedimento assunto dal Tribunale di Caltagirone, deve essere ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale il principio di tassatività delle impugnazioni comporta l’inoppugnabilità del provvedimento che dispone la revoca del decreto penale di condanna ai sensi dell’art. 460 cod. proc. pen.; principio dal quale discende che questo provvedimento può essere oggetto di ricorso in cassazione nei soli casi di abnormità (Sez. 4, n. 12350 del 14/01/2020, COGNOME, Rv. 278916; Sez. 3, n. 16786 del 28/02/2013, Berenbruch, Rv. 255093; già in precedenza: Sez. 1, n. 5646 del 17/11/1998, dep. 1999, Cimatti, Rv. 212092; Sez. 7, n. 43024 del 06/11/2002, Manzo, Rv. 222810).
Va tuttavia sottolineato che, quando la revoca del decreto penale Ł fondata sulla mancata notifica, anche se frutto di un errore, il provvedimento non può ritenersi abnorme. Nell’emetterlo, infatti, il giudice ha valutato le modalità della notificazione e, anche se questa valutazione Ł frutto di una errata percezione dell’esistenza delle situazioni di fatto che giustificano la revoca, non si può sostenere che il giudice abbia esercitato un potere non attribuitogli dall’ordinamento processuale. In presenza di una notifica negativa, inoltre, non Ł possibile ritenere che il potere di revoca sia stato esercitato in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e neppure che vi sia stata una indebita regressione del procedimento tale da determinarne una stasi irrimediabile.
Applicando questi principi al caso oggetto del presente ricorso, si deve concludere che il provvedimento di revoca del decreto penale di condanna adottato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltagirone, pur fondato, per errore, sulla ritenuta irreperibilità del destinatario, non era abnorme e, pertanto, non era suscettibile di impugnazione; e, comunque, non fu impugnato.
Di conseguenza, il Pubblico Ministero, cui gli atti furono restituiti ex art. 460 comma 4 cod. proc. pen., non poteva far altro che esercitare l’azione penale con decreto di citazione diretta a giudizio, preceduto dall’avviso di conclusione delle indagini, non potendosi piø mettere in discussione la regolarità o meno delle notificazioni del decreto penale di condanna. Va infatti data continuità al principio per cui «nell’ambito del giudizio dibattimentale incardinato a seguito della revoca del decreto penale di condanna disposta ai sensi dell’art. 460, comma 4, cod. proc. pen. non possono farsi valere vizi del predetto provvedimento di revoca» (Sez. 4, n. 12350 del 14/01/2020, COGNOME, Rv. 278916 – 02). Tale principio Ł stato recentemente ribadito, essendosi ulteriormente chiarito che «nell’udienza di comparizione predibattimentale, incardinata a seguito di revoca del decreto penale di
condanna ex art. 460, comma 4, cod. proc. pen., non Ł possibile fare valere vizi afferenti a tale provvedimento, essendo esso inoppugnabile». (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che l’ordinamento non riconosce all’imputato alcun diritto a che il procedimento a suo carico sia definito con decreto penale di condanna, piuttosto che con rito ordinario, neanche nel caso in cui il decreto penale sia stato emesso, ma successivamente revocato, a causa della nullità della relativa notifica) (Sez. 4, n. 3011 del 19/12/2024, dep. 2025, Pmt, Rv. 287503 – 01).
Essendo stato revocato il decreto penale di condanna emesso nei confronti dell’imputato, il provvedimento del Giudice del dibattimento, che procede a seguito di citazione diretta a giudizio, e che restituisce gli atti al Pubblico ministero sul presupposto, erroneo, della già intervenuta irrevocabilità del decreto penale – come avvenuto nel caso di specie-,Ł affetto da abnormità funzionale in quanto determina un’indebita regressione del procedimento e la sua stasi, nella misura in cui assume l’esistenza di un titolo – ormai non piø esistente – e peraltro irrevocabile.
Alla luce delle considerazioni svolte, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Caltagirone per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Caltagirone per il prosieguo.
Così Ł deciso, 30/09/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME