Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 22321 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 22321 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/05/2025
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
NOME COGNOME nei confronti di:
TRIBUNALE NOME COGNOME VETERE
con l’ordinanza del 25/03/2025 del GIP TRIBUNALE di SANTA NOME COGNOME
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza emessa in data 12 marzo 2025, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in sede dibattimentale, nell’ambito del procedimento a carico di NOME COGNOME e NOME COGNOME in accoglimento dell’eccezione difensiva circa la mancata notifica del decreto di giudizio immediato ai difensori degli imputati, ha dichiarato la nullità del decreto di giudizio immediato, disponendo la restituzione degli atti a GIP.
Il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con ordinanza in data 25 marzo 2025, dissentendo dalle determinazioni del Tribunale, ha sollevato conflitto negativo di competenza, rilevando come il provvedimento del Tribunale avesse determinato un’inammissibile regressione del procedimento ad una fase già esaurita; osservava a tale proposito il Giudice come, quand’anche si fosse verificata un’irregolarità delle notifiche per l’udienza dibattimentale, la loro rinnovazione doveva essere disposta dal Tribunale, in ossequio al disposto di cui all’art. 143 disp. att. cod. proc. pen..
Il Procuratore Generale, NOME COGNOME intervenuto con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente va dichiarata l’ammissibilità del conflitto, in quanto dal rifiuto dei due giudici di dare impulso ulteriore al procedimento consegue una stasi del medesimo, che può essere superata solo con la decisione di questa Corte.
All’insorgenza del conflitto non osta quanto disposto dall’art. 28, comma 2, cod. proc. pen., poiché il principio della prevalenza della decisione del giudice dibattimentale su quella del giudice dell’udienza preliminare non può essere esteso anche all’ipotesi in cui il contrasto insorga tra il primo e il giudice per le indagini preliminari, in particolare quando si controverta circa l’organo giudiziario cui spetti rinnovare la citazione a giudizio dell’imputato o del suo difensore (Sez. 1, n. 37339 del 22/07/2015, Atanasova, Rv. 264592-01; Sez. 1, n. 15194 del 24/03/2009, confl. comp. in proc. Starace, Rv. 243659-01; Sez. 1, n. 174 del 12/01/2000, confl. comp. in proc. Foglia, Rv. 215363-01).
Recentemente, Sez. 1, n. 46824 del 21 settembre 2023, confl. Navarro, Rv. 285407, ha affermato che la regola consacrata nell’art. 28, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui, in caso di contrasto fra giudice dell’udienza preliminare e giudice del dibattimento, prevale la decisione di quest’ultimo, non trova applicazione nel caso in
cui tale decisione si concretizzi in un provvedimento abnorme, giacché tale genere di provvedimenti, esulando dal sistema processuale in quanto non consentiti e non previsti, legittimano le parti al ricorso per cassazione e non hanno mai modo d’imporsi al giudice dell’udienza preliminare.
Il vigente codice di procedura, in applicazione della fondamentale direttiva, contenuta nell’art. 2, comma 1, n. 1), della legge delega n. 81 del 1987, della «massima semplificazione nello svolgimento del processo», ha previsto che la citazione per l’udienza stabilita per il giudizio sia effettuata, a seconda dei casi, dal Giudice per le indagini preliminari, dal Giudice dell’udienza preliminare o dal Pubblico ministero, anziché dal giudice del dibattimento, come avveniva nel sistema del codice abrogato, ma, una volta pervenuto il processo a tale ultimo giudice, sarebbe causa di una complicazione irragionevole l’imposizione della regressione al solo scopo di far rinnovare la notificazione di detta citazione. Per evitare la complicazione è stato dettato l’art. 143 disp. att. cod. proc. pen., che, già nella fase degli atti preliminari al dibattimento, intesta al Presidente (o al giudice singolo) l’onere di provvedere, ove necessario, in tal senso, mentre, per il dibattimento vero e proprio, soccorre l’art. 420, comma 2, cod. proc. pen., richiamato dal successivo art. 484, comma 2-bis, secondo cui il giudice, tanto quello collegiale che quello monocratico, dopo aver provveduto agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, deve ordinare «la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità», e l’ordine deve intendersi rivolto alla propria cancelleria. Una conclusione diversa contrasterebbe con le spirito delle menzionate disposizioni e con il principio della ragionevole durata del processo, espresso dall’art. 111, comma 2, Cost., per il necessario e ingiustificato prolungamento che si determinerebbe se, come è avvenuto nel caso in esame, il giudice dibattimentale dovesse rilevare l’omessa rituale citazione e far retrocedere il processo stesso ad una fase anteriore, invece di dare egli stesso gli opportuni provvedimenti (Sez. U, n. 28807 del 29/05/2002, Manca, Rv. 221999-01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
L’ordinanza di regressione è, in questi casi, qualificabile come abnorme: le Sezioni unite, nel suo massimo consesso, hanno recentemente affermato che è abnorme, perché avulso dal sistema processuale, il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, dichiarata la nullità dell’atto di citazione a giudizio per vizi relativi alla sua notificazione, disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero (Sez. U. n. 42603 del 13 luglio 2023, El Karti, Rv 285213; cfr. anche Sez. U, n. 28807 del 2002; Sez. 1, n. 43486 del 30/09/2021, COGNOME; Sez. 3, n. 28779 del 16/05/2018, COGNOME, Rv. 273059-01; Sez. 1, n. 43563 del 10/10/2013, confl. comp. in proc. COGNOME, Rv. 257415-01; Sez. 1, n. 5477 del 13/01/2010, COGNOME, Rv. 246056-01).
È poi consolidato il principio per cui, in caso di nullità della notificazione al difensore del decreto di giudizio immediato, trova applicazione il disposto dell’art. 143 disp.
att. cod. proc. pen. e, pertanto, la rinnovazione dell’adempimento spetta al giudice del dibattimento, che non può disporre la restituzione degli atti al giudice per le
indagini preliminari che ha emesso il decreto medesimo, determinandosi, in tal caso, un’anomala regressione del procedimento (Sez. 1, n. 26548 del 02/05/2023, Confl.
comp. in proc. princi, Rv. 284892 – 01).
5. In conclusione, deve essere affermata la competenza del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, cui gli atti debbono essere trasmessi per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso il 13/05/2025