Provvedimento Abnorme: quando l’errore del Giudice blocca il Processo
Nel sistema processuale penale, le regole che definiscono il percorso di un procedimento sono pensate per garantire ordine, efficienza e tutela dei diritti. Cosa accade, però, se un giudice emette un ordine che devia completamente da questo percorso, creando un blocco insuperabile? La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 44985/2024, interviene su un caso emblematico di provvedimento abnorme, riaffermando i confini invalicabili dei poteri del giudice e l’importanza di seguire le corrette procedure.
I Fatti del Caso
La vicenda ha origine da un procedimento per furto in abitazione, un reato previsto dall’art. 624-bis del codice penale. Per questo tipo di illecito, la legge consente al Pubblico Ministero (PM) di procedere con la cosiddetta “citazione diretta a giudizio”, una via rapida che porta l’imputato direttamente davanti al giudice del dibattimento, senza la necessità di un’udienza preliminare.
Il PM, seguendo la procedura corretta, emetteva il decreto di citazione diretta. Tuttavia, il Tribunale di Firenze, investito del processo, sorprendentemente disponeva la restituzione degli atti al PM. La motivazione? Il giudice riteneva che per quel reato fosse indispensabile celebrare l’udienza preliminare e, pertanto, ordinava al PM di formulare una richiesta di rinvio a giudizio. Di fronte a questa decisione, il PM proponeva ricorso per Cassazione, sostenendo che l’ordinanza del Tribunale fosse un provvedimento abnorme.
Il Concetto di Provvedimento Abnorme nel Processo Penale
Per comprendere la decisione della Cassazione, è cruciale definire cosa sia un provvedimento abnorme. La giurisprudenza lo identifica in due categorie:
1. Abnormità strutturale: si verifica quando l’atto del giudice è talmente anomalo da non essere inquadrabile in nessuno schema legale previsto dall’ordinamento.
2. Abnormità funzionale: si manifesta quando l’atto, pur apparendo formalmente legittimo, produce come effetto una stasi del procedimento, ovvero un blocco che impedisce al processo di proseguire verso la sua naturale conclusione.
Nel caso specifico, il ricorso del PM si fondava proprio sulla seconda ipotesi: l’ordinanza del Tribunale aveva generato un cortocircuito procedurale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha accolto pienamente le ragioni del Pubblico Ministero, dichiarando l’ordinanza del Tribunale di Firenze abnorme e annullandola senza rinvio. La Corte ha chiarito che si era verificata una situazione di abnormità funzionale che aveva determinato l’inevitabile stasi del processo.
Le Motivazioni
Il ragionamento della Cassazione è lineare e stringente. L’ordinanza impugnata aveva creato un vicolo cieco. Da un lato, il PM non poteva emettere un nuovo decreto di citazione diretta, poiché il primo era stato di fatto annullato dal Tribunale. Dall’altro lato, non poteva neanche seguire l’indicazione del giudice e chiedere un rinvio a giudizio, poiché tale procedura sarebbe stata scorretta per il titolo di reato contestato, che prevede appunto la citazione diretta.
In sostanza, il giudice di merito, imponendo un adempimento non previsto dalla legge (l’udienza preliminare), ha paralizzato l’azione penale. Questo tipo di intervento, che si pone al di fuori del sistema organico della legge processuale, legittima il ricorso per Cassazione come unico strumento in grado di rimuovere l’ostacolo e ripristinare la legalità.
Conclusioni
La sentenza in esame è un importante monito sul rispetto delle forme e dei percorsi procedurali. Un giudice non può, a sua discrezione, modificare le regole del gioco processuale, anche se animato dalle migliori intenzioni. Imporre un passaggio non richiesto dalla legge, come un’udienza preliminare per un reato a citazione diretta, non è un semplice errore, ma un provvedimento abnorme che mina la funzionalità stessa del sistema giudiziario. La Cassazione, annullando tale atto, ha riaffermato un principio fondamentale: il processo deve seguire il suo corso legale, senza deviazioni arbitrarie che possano condurlo a un’irrisolvibile paralisi.
Che cos’è un provvedimento abnorme?
Un provvedimento abnorme è un atto del giudice che si colloca completamente al di fuori del sistema processuale, o perché non previsto dalla legge (abnormità strutturale), o perché, pur essendo formalmente un atto esistente, provoca una paralisi insuperabile del procedimento (abnormità funzionale).
Perché l’ordinanza del Tribunale è stata considerata abnorme in questo caso?
L’ordinanza è stata giudicata abnorme perché ha creato una stasi funzionale. Obbligava il Pubblico Ministero a richiedere un’udienza preliminare per un reato (furto in abitazione) per cui la legge prevede la citazione diretta. Ciò ha messo il PM nell’impossibilità di procedere: non poteva reiterare la citazione diretta (annullata dal Tribunale) né poteva avviare una procedura scorretta.
Qual è stata la decisione finale della Corte di Cassazione?
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio l’ordinanza del Tribunale, definendola abnorme. Ha quindi disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze affinché il processo possa proseguire secondo il rito corretto, ovvero quello con citazione diretta a giudizio.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 44985 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 44985 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI FIRENZE nei confronti di:
NOME nato a PISA il 01/09/1989
avverso l’ordinanza del 18/04/2024 del TRIBUNALE di FIRENZE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze ricorre avverso l’ordinanza resa il 18.4.2024 dal Tribunale fiorentino, con la quale nell’ambito di procedimento dibattimentale a citazione diretta riguardante il reato di cui all’art. 624-bis cod. pen. – ha disposto la restituzione degli atti al “affinché provveda con richiesta di rinvio a giudizio atteso che per il reato contestato deve essere celebrata l’udienza preliminare”.
Deduce il ricorrente l’abnormità del provvedimento impugnato, per avere determinato la stasi del procedimento, trattandosi di reato pacificamente procedibile con citazione diretta a giudizio.
Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze.
3. Il ricorso è fondato.
3.1. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che un provvedimento è abnorme allorché, per la singolarità dei suoi contenuti, si ponga del tutto al di fuori dell’ordinamento processuale, tanto da legittimare il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 della Costituzione, unico strumento capace di rimuoverne gli effetti. L’abnormità dell’atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, quando esso si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo (Sez. U, n. 17 del 10/12/1997 – dep. 1998, COGNOME, Rv. 20960301; Sez. 2, n. 27716 del 05/06/2003, P.O. in proc. COGNOME, Rv. 22585701; Sez. 2, n. 2484 del 21/10/2014 – dep. 2015, COGNOME e altro, Rv. 26227501).
3.2. Nella specie, premessa la pacifica procedibilità del reato ex art. 624-bis cod. pen. con citazione diretta, si è certamente verificata una situazione di abnormità funzionale, attesa la inevitabile stasi del processo derivante dal provvedimento impugnato, non potendosi, da un lato, reiterare il medesimo decreto di citazione diretta (perché già annullato) e, dall’altro, procedere con una richiesta di rinvio a giudizio, perché non corretta, avuto riguardo al titolo di reat (Sez. 4, n. 53382 del 15/11/2016, Rv. 268487 – 01).
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CL
L’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, perché abnorme, con trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze per il prosieguo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze, per l’ulteriore corso.
Così deciso il 2 ottobre 2024
Il Consiglier GLYPH stensore GLYPH
Il Presidente